Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27273 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. III, 07/10/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 07/10/2021), n.27273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25789/2018 proposto da:

R.G., A.L., R.R. e R.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE, 102, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CAVALLARO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARMELO CHIMIRRI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.L. e R.G., S. e R., agirono nei confronti della Fondiaria Sai s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del congiunto R.S., avvenuta a seguito di sinistro stradale che assumevano provocato dal tamponamento del ciclomotore condotto dalla vittima da parte di un furgone rimasto non identificato; la compagnia convenuta contestò la richiesta e negò la circostanza del coinvolgimento del veicolo non identificato;

il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda e compensò le spese di lite;

la Corte di Appello di Catania ha rigettato il gravame proposto dai R. e dalla A. e, compensate per un terzo le spese del grado, ha condannato gli appellanti al pagamento dei residui due terzi;

la Corte, ritenute ammissibili le prove per testi richieste dalla Fondiaria con la memoria di replica ex art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ha affermato che “del tutto correttamente il tribunale ha attribuito rilievo preponderante alla testimonianza resa dal Salerno, il quale ha reiterato quanto riferito nell’immediatezza del fatto, ovvero che il R., da lui soccorso subito dopo il sinistro e ancora lucido, ebbe a ripetere più volte che “… era caduto da solo”, nonché alle conclusioni riportate dall’autorità intervenuta, a seguito dei rilievi e delle indagini espletate in loco subito dopo il sinistro”; ha concluso che, “mancando quindi, la prova che il sinistro si sia verificato in conseguenza di un tamponamento – in danno del motoveicolo condotto dal R. – causato da un furgone poi fuggito (anzi: risultando che si trattò di incidente autonomo), la domanda dei congiunti della vittima non può trovare accoglimento”;

hanno proposto ricorso per cassazione i R. e la A., affidandosi a tre motivi; ha resistito la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai), con controricorso;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, viene dedotta la violazione e la falsa applicazione “dell’art. 184 c.p.c., nel testo previgente ex lege n. 353 del 1990, applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, nn. 3, e/o 4, per nullità della sentenza e del procedimento, per avere la Corte di Appello ritenuto in rito corretta l’ammissione delle prove articolate dalla Compagnia convenuta con motivazione contraddittoria”: i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto ammissibili le prove per testi che la Fondiaria aveva dedotto con la seconda memoria dell’art. 184 c.p.c. (nel testo all’epoca vigente); rilevano, infatti, che, mentre gli attori avevano formulato le loro richieste istruttorie con la prima memoria ex art. 184 c.p.c., la Fondiaria non aveva depositato alcuna memoria, utilizzando invece il secondo termine per richiedere prove orali che, tuttavia, non erano dirette a fornire la controprova rispetto alle prove dedotte dagli attori, ma esclusivamente a “fornire la prova dell’eccezione di infondatezza della domanda, ovvero sulla assunta causazione autonoma del sinistro”, risultando pertanto “inammissibili, in quanto effettuate oltre il primo termine perentorio”; aggiungono che altrettanto valeva per la relazione del c.t.p. di parte convenuta (geom. M.) redatta in assenza di contraddittorio e depositata dopo la relazione di c.t.u.;

il motivo è inammissibile;

va considerato infatti, che:

la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, “ai sensi dell’art. 184 c.p.c., nel testo (…) introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 18 (e anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell’adozione dell’ordinanza di ammissione delle prove, ovvero – nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza – dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l’indicazione dei documenti idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l’indicazione della (eventuale) “prova contraria”, da identificarsi nella semplice “controprova” rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l’onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel “thema decidendum”, ai sensi dell’art. 183 c.p.c.” (Cass., n. 12119/2013; conforme Cass. n. 26574/2017; cfr. anche Cass. n. 81/2012);

come detto, i ricorrenti contestano l’ammissibilità dei mezzi istruttori dedotti dalla Fondiaria con la seconda memoria ex art. 184 c.p.c., sull’assunto che gli stessi “non erano diretti per fornire la controprova rispetto alle prove che l’attore ha dedotto con la memoria istruttoria entro il primo termine, ma esclusivamente per fornire la prova sull’eccezione di infondatezza della domanda, ovvero sulla assunta causazione autonoma del sinistro”;

il motivo difetta tuttavia di specificità (ex art. 366 c.p.c., n. 6) in quanto i ricorrenti omettono di trascrivere i capitoli della prova orale articolata dalla Compagnia (come pure quelli delle prove richieste dagli attori con la prima memoria) onde consentire a questa Corte di valutare se quelle richieste dalla Fondiaria costituissero o meno controprove rispetto a quelle già formulate dagli odierni ricorrenti; infatti, benché la natura di error in procedendo della censura svolta consenta a questa Corte l’esercizio del potere di diretto esame degli atti, il ricorrente deve assolvere preliminarmente – a pena di inammissibilità – agli oneri correlati alla previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riportando nel ricorso gli elementi atti ad individuare il vizio processuale (cfr. Cass. n. 19410/2015, Cass. n. 11738/2016, Cass. n. 17399/2017, Cass. n. 23834/2019);

quanto poi alla relazione del consulente di parte della Fondiaria, il motivo non illustra le ragioni per cui il deposito della relazione di c.t.p. dovesse addirittura precedere l’espletamento della c.t.u., avvenuto pacificamente dopo lo spirare dei termini di cui all’art. 184 c.p.c.; il tutto a prescindere dalla considerazione che, quale semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e priva di autonomo valore probatorio, la consulenza tecnica di parte può essere prodotta in qualunque momento del giudizio di merito (cfr. Cass., S.U. n. 13902/2013);

con il secondo motivo (la cui trattazione precede – nel ricorso – quella degli altri motivi), i ricorrenti censurano, sotto due distinti profili, l’affermazione che “la nuova versione dell’impatto (formulata dagli odierni appellanti con l’atto di appello, alla pag. 8) secondo cui lo scontro non sarebbe avvenuto tra i veicoli, ma tra il furgone e la gamba sinistra è del tutto inammissibile in quanto questione di fatto nuova, proposta per la prima volta in appello”; in particolare, deducono:

“2A) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in combinato disposto degli artt. 163,183 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto la novità e l’inammissibilità della domanda con riferimento alla versione dell’impatto, con motivazione illogica e contraddittoria”: assumono i ricorrenti che “non vi è stata né emendatio né mutatio libelli, atteso che il fatto sostanziale di causa è l’impatto con il veicolo non identificato quale causa della caduta e quindi del decesso, mentre la precisazione circa il punto di impatto tra i due, sul motorino o sulla ruota o sulla gamba sinistra non costituisce né modificazione né domanda nuova, ma una mera precisazione del medesimo fatto, emerso ed accertato in fase istruttoria, che quindi non ha comportato un ampliamento del thema decidendum in appello”;

“2B): per violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e/o 4, per nullità della sentenza, per omissione della pronuncia sulla domanda de qua”: i ricorrenti imputano alla Corte di avere “omesso di pronunciarsi sul fatto storico, ovvero sulla dinamica del sinistro dedotto in giudizio così come accertata in seno al giudizio di primo grado”, in tal modo incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

il motivo è infondato, giacché – a prescindere dalla valutazione circa l’ammissibilità di una prospettazione della dinamica parzialmente diversa da quella originaria – la Corte ha comunque ricostruito il sinistro in modo tale da escludere la credibilità anche della modalità alternativa dedotta in appello, senza pertanto incorrere in alcuna omissione di pronuncia circa la pretesa risarcitoria basata sull’assunto che il sinistro era stato causato dall’investimento da parte di un veicolo non identificato;

con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., “per avere il Giudice di merito esorbitato dai limiti imposti dal paradigma normativo delle stesse norme e per avere ritenuto non provata la domanda attorea con motivazione inesistente illogica e contraddittoria, e/o in subordine (…) per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”: assumono che è stato violato il “principio di disponibilità della prova ex art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 184 c.p.c., ratione temporis applicabile, laddove il giudice di merito ha posto alla base del proprio convincimento le prove della parte convenuta che invece dovevano dichiararsi tardive e quindi inammissibili”; aggiungono che “il Giudice di merito ha valutato come facente piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece dovevano essere soggetti a valutazione e quindi motivati”; contestano, infine, alla Corte “un grave errore di apprezzamento delle prove in violazione dell’art. 116 c.p.c.”, riportando ampi stralci delle deposizioni testimoniali e rilevando – fra l’altro – che “i testi di parte convenuta irritualmente ammessi hanno tutti dichiarato di non aver visto la caduta e di essere intervenuti dopo” e che “il Giudice di merito senza alcuna motivazione si è discostato dalle risultanze della CTU, limitandosi ad aderire con una formula di stile ai rilievi critici della CTU mossi dal Tribunale”;

il motivo è inammissibile, poiché:

la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass. n. 11892/2016: infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 27000/2016);

la censura basata sulla inammissibilità delle prove richieste dalla Fondiaria risulta carente del presupposto, a fronte della dichiarata inammissibilità del primo motivo;

né risulta spiegato perché l’adesione alle conclusioni dell’autorità intervenuta sul luogo del sinistro sarebbe avvenuta senza apprezzamento critico;

le censure concernenti la valutazione delle prove testimoniali e delle risultanze della c.t.u. risultano chiaramente volte a sollecitare un non consentito diverso apprezzamento di merito in sede di legittimità;

al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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