Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27273 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27273 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 18820-2012 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA
SCIENZA DI TORINO 10771120014, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio
dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la rappresenta e
2013
2610

difende unitamente agli avvocati DI PALO SILVIA,
MANZOLI GIOVANNA, giusta delega in atti;

I

– ricorrente contro

BRUNO

VINCENZO

BRNVCN76CO2D761F,

BANGA

DARIO

Data pubblicazione: 05/12/2013

•BNGDRA81L23G273T, TORRETTA FELICIA TRRFLC59S631224Rt
PEREZ PLAYAN PRZENC62D18Z13IM, SANDRI MARIA
SNDMRA73T61B791P, RINDONE VALENTINA RNDVNT82M71F065D,
PANETTA LUCREZIA PNTLRZ78B67219E, PANI MARIANGELO
PNAMNG78H19B354L, TUTTOLOMONDO PIETRO

FERRANTINO LIBERA FRRLBR81B42L219D, TOSCANO ROSELLA
TSCRLL78A53G6740, LOBINA MASSIMO LBNMSM66R09B354D,
MERLO FRANCA MRLFNC57D64B435E, elettivamente
domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANANIA GIOVANNI,
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 64/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 02/02/2012 r.g.n. 1914/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato MAGRINI SERGIO e MANZOLI GIOVANNA;
udito l’Avvocato ANANIA GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

TTTPTR75E31L219I, JAGODNIK MIRIAM JGDMRM81C62L013S,

Fatto e diritto
La sentenza impugnata

La Corte territoriale, premesso che l’orario di lavoro dei resistenti (tutti infermieri turnisti in servizio
presso la ASL) era pacificamente articolato sulla base di tre turni programmati di otto ore giornaliere
per cinque giorni settimanali – con conseguente prestazione, a fronte di un orario contrattuale di 36
ore, di un maggior orario di 48 minuti al giorno – ha ritenuto che fondatamente i lavoratori avessero
chiesto che la giornata del sabato, riposo compensativo non lavorato, venisse retribuita con inclusione
dell’indennità giornaliera prevista per i lavoratori turnisti spettante per effetto dell’articolazione
dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni lavorativi.

I motivi di ricorso
1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 44 comma 3 del c.c.n.l. 1994-1997 per i dipendenti del
comparto Sanità in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. ed agli att. 18 e 19 commi 2, 3, 4 e art. 20 dello
stesso contratto, all’art. 9 del c.c.n.l. 7.4.2001 integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, all’art. 22 comma 1 della 1.
n. 724 del 1994, all’art. 3 del d.lgs. 8.4.2003 n. 66 ed all’art. 30 del c.c.i.a. 1999-2001 per il personale
dell’Azienda Ospedaliera-universitaria “San Giovanni Battista” di Torino ora Azienda Ospedaliera
“Città della Salute e della Scienza di Torino”.
Sostiene la ricorrente che la sentenza di appello, pur muovendo da una corretta definizione di riposo
compensativo, da intendersi quale compenso di una “prestazione eccedente quella contrattualmente
prevista”, ha poi erroneamente ritenuto che tale fosse il sesto giorno non lavorato. Sottolinea al
contrario l’azienda che la giornata non lavorata è una mera conseguenza della distribuzione dell’orario
normale di lavoro settimanale su cinque giorni invece che su sei e non svolge la funzione di riequilibrare
eccedenze nella prestazione.
Secondo la ricorrente, allora, la Corte territoriale ha erroneamente interpretato l’art. 44 comma 3 del
c.c.n.l. 1994-1997 intendendo l’espressione “riposo compensativo” come comprensiva del sesto giorno
non lavorato. Questo infatti non compenserebbe alcunché e costituirebbe, invece, una mera pausa nella
prestazione lavorativa non essendovi stata, precedentemente un’eccedenza rispetto alla prestazione
contrattualmente dovuta con riguardo alla quale quel riposo assuma la funzione di compensazione o
riequilibrio.
2. – motivazione omessa o comunque insufficiente sul punto decisivo della controversia relativo al
contenuto dell’art. 30 n. 4 c.c.i.a. 1999-2001 per il Personale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San
Giovanni Battista di Torino ora Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza di Torino” (art.
360 comma 1 n. 5 c.p.c.); violazione dell’art. 1362 c.c. nell’interpretazione della stessa clausola
contrattuale (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).
Sostiene l’Azienda che, ove non si dovessero ritenere decisive ed assorbenti le considerazioni svolte nel
primo motivo di ricorso, si dovrebbe comunque cassare la sentenza che nell’interpretare l’art. 30
Rg. 18820/2012

La Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dall’Azienda Ospedaliera “Città della
Salute e della scienza di Torino” (già Azienda Ospedaliero-universitaria “San Giovanni Battista” di
Torino) e, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto corretta l’attribuzione
dell’indennità giornaliera di cui all’art. 44 del ccnl di settore in relazione al sesto giorno non lavorato.

comma 4 del contratto integrativo aziendale per il personale dell’azienda resistente degli anni 1999-2001
assimila il riposo compensativo spettante al personale per il maggior orario settimanale prestato di
quaranta ore in turni programmati, in luogo delle trentasei teoricamente previste, alla diversa situazione
dell’articolazione dell’orario settimanale su cinque giorni lavorativi invece che su sei.

lavoratori turnisti, di cui all’art. 44 comma 3 del c.c.n.l. 1994-1997 che prestano la loro attività in turni di
otto ore su cinque giorni settimanali, così superando l’orario contrattualmente previsto di trentasei ore e
maturando, conseguentemente, il diritto a riposi compensativi di cui i dipendenti hanno pacificamente
beneficiato, mentre nessun cenno viene fatto alla diversa situazione conseguente alla articolazione
dell’orario su cinque giorni invece che su sei con la conseguenza che la giornata di sabato non può che
essere qualificata come mero giorno non lavorato non dovendo compensare una effettiva eccedenza di
orario in relazione ad una prestazione resa oltre il limite contrattualmente previsto.

Le ragioni della decisione
Le censure mosse alla sentenza impugnata sono fondate.
Si discute della qualificazione della giornata del sabato nell’ambito di una distribuzione dell’orario
settimanale su cinque giorni lavorativi, al fine di stabilire se spetti ai lavoratori turnisti del comparto
sanità l’erogazione dell’indennità di turno prevista dall’art. 44 comma 3 del ccril 1994-1997 nel caso in
cui la giornata del sabato non sia lavorata.
Ai fini di una migliore comprensione della regola giuridica da applicare sembra utile riepilogare il
quadro normativo in cui la disciplina specifica delle aziende sanitarie locali si inserisce.
In primo luogo l’art. 22 della 1. n. 724 del 1994 dispone che” 1. L’orario di servizio nelle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, (n.d.r. e tra queste rientrano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) si articola su

cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del
predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con
carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana (…) nonché
quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un
ampliamento dell’orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1( n.d.r. e dunque anche per le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale) l’orario settimanale di lavoro ordinario, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale,
è funzionale all’orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le
particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1. (…)”.
In sostanza l’orario normale di lavoro è dalla legge fissato in quaranta ore settimanali ed una eventuale
riduzione della durata della prestazione lavorativa settimanale può essere stabilita in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
Con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, poi, nel darsi attuazione alle direttive n. 93/104/CE e 2000/34/CE,
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, all’art. 3 è stata data la definizione
dell’orario normale di lavoro che viene fissato, ancora una volta, in 40 ore settimanali con facoltà per i
contratti collettivi di lavoro di stabilire, per le rispettive categorie, una durata minore. Si precisa

Rg. 18820/2012

Inoltre l’art. 30, comma 4, citato prende in considerazione proprio una situazione analoga a quella dei

inoltre che la nozione di orario normale va riferita “alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo

non superiore all’anno”.
In sintesi, sulla base della disciplina legislativa vigente, l’orario di servizio, che normalmente è di 40 ore
settimanali, si articola di regola su cinque giorni settimanali di tal che il sesto giorno è in via generale
una giornata non lavorativa ( v. al riguardo l’ art. 22 comma 1 in fine della 1. n. 724 del 1994). Il settimo
giorno è il giorno di riposo settimanale.
In questo quadro normativo generale va esaminata la disciplina collettiva nazionale ed aziendale del

In base al contratto collettivo della sanità, infatti, l’orario di lavoro settimanale è di regola di 36 ore
articolate su cinque giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità servizio (è il caso del lavoro
in turni).
Sia l’art. 18 del c.c.n.l. del comparto sanità degli anni 1994-1997 che l’ art. 26 dello stesso c.c.n.l. per gli
anni 1998-2001 prevedono infatti che “L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di

servizio e di apertura al pubblico”.
Anche il contratto integrativo aziendale 1999-2001 per il personale dell’Azienda Ospedalierauniversitaria “San Giovanni Battista” di Torino (ora Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della
Scienza di Torino”), all’art. 30 comma 1, prevede un orario settimanale di 36 ore ripartito su 5 giorni
lavorativi e con una durata massima della prestazione giornaliera di non più di 9 ore (fatte salve le
eccezioni concordate per specifiche situazioni).
In definitiva, quindi, nel comparto della Sanità, e nell’azienda ospedaliera presso la quale prestano
servizio gli odierni contro ricorrenti, l’orario di lavoro settimanale è di regola ridotto a 36 ore, salvo il
caso del lavoro in turni.
Al riguardo si osserva che i tre turni necessari per la copertura delle 24 ore giornaliere sono di otto ore
ciascuno. Ne consegue, evidentemente, che in questo caso, l’orario settimanale diviene di 40 ore (8 ore
x 5 giorni lavorativi), pur restando fermo l’orario teorico contrattualmente previsto di 36 ore.
Ne consegue che i lavoratori turnisti maturano il diritto a recuperare le ore settimanalmente prestate in
più.
A tale proposito il contratto integrativo citato, sempre all’art. 30, dispone che a ciascun dipendente che
opera nei servizi attivati dodici o ventiquattro ore competono 13 giorni quali riposi compensativi
all’anno, da fruirsi, possibilmente, nella misura di uno ogni mese (cfr. art. 30 n. 4 c.c.i.a. citato).
Da tale ricostruzione dell’organizzazione del lavoro nel comparto della Sanità deriva che la giornata del
sabato costituisce, di regola, una giornata “di non lavoro”. Tuttavia, se il lavoro è prestato per turni per
coprire l’intero arco giornaliero nonché tutti i giorni della settimana, ben può accadere che la giornata
del sabato divenga una normale giornata lavorativa feriale con conseguente spostamento della giornata
“non lavorativa” ad un altro giorno della settimana.
Ai lavoratori turnisti, impegnati nella copertura delle ventiquattro ore giornaliere per tutti i giorni della
settimana, deve essere accordato un giorno di riposo compensativo del maggior orario prestato che,
sulla base della disciplina collettiva aziendale richiamata, ha cadenza mensile.
Rg. 18820/2012

comparto della Sanità che ha inciso sull’orario di lavoro.

Questa giornata è, senza dubbio, una giornata di riposo compensativo che, tuttavia, solo
occasionalmente coinciderà con il sabato.
Tanto premesso, e venendo quindi, e più specificatamente alla pretesa azionata nel presente giudizio si
osserva che l’art. 44 del contratto collettivo nazionale del comparto sanità degli anni 1994-1997, al

La condizione per l’erogazione dell’ indennità è, in primo luogo, l’effettività della rotazione del
personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei
turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell’azienda o ente.
La norma collettiva precisa, tuttavia, che tale indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza
dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Unica eccezione è quella in cui l’ assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo
compensativo.
Nella sostanza quindi si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato
in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono
causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata
della prestazione lavorativa, rispetto all’orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore, per
effetto della necessità di copertura dei turni stessi.
Non si può condividere allora la ricostruzione della Corte territoriale che qualifica come giornata di
riposo compensativo quella del sabato non lavorato per effetto della diversa distribuzione dell’orario di
lavoro su cinque invece che su sei giorni lavorativi. Seguendo il ragionamento della Corte, infatti, si
snatura il senso dell’indennità riconosciuta dall’art. 44 del contratto che, come si è ricordato, è
funzionale a ristorare solo la maggior gravosità del lavoro prestato per turni a copertura dell’intero arco
delle 24 ore.
Né tale ricostruzione contrasta con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 5710 del 2009
nella quale ci si limita, genericamente, ad affermare che sulla base dell’art. 2109 c.c. e segg. e dell’ art. 36
Cost., anche allorquando l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni un solo giorno della settimana è
considerato festivo, e di tanto non si discute nella presente controversia.
Sulla base delle disposizioni speciali, di cui alla L. n. 591 del 1969, al D.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372,
alla L. 16 settembre 1977, n. 1188 ed al D.P.R. 23 giugno 1982, n. 374 (recante sostituzione del capo 2^
del D.P.R. n. 1372 del 1971), anche ai lavoratori turnisti deve essere attribuito un solo giorno di riposo
settimanale. Dal giorno di riposo settimanale va tenuto distinto l’eventuale giorno di riposo
compensativo, accordato a recupero delle maggiori prestazioni settimanalmente rese per effetto del
superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza dell’organizzazione del
servizio in turni di lavoro di 8 ore per un totale di 40 ore la settimana).
Solo per i giorni suddetti, che non sono festivi né sono assimilabili a giorni di riposo settimanale,
spetterà l’indennità di turno in quanto solo per questi esiste, come chiaramente violuto dalle parti
collettive, una stretta connessine causale tra la giornata di riposo e l’esigenza organizzativa di copertura
Rg. 18820/2012

comma 3, prevede che al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali
corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, debba
essere corrisposta una indennità giornaliera, pari a € 4,39.

dei turni nelle 24 ore giornaliere, e non è controverso che l’Azienda USL abbia riconosciuto delle
giornate di riposo compensativo connesso al maggior orario prestato e che per tali giornate l’indennità
sia stata regolarmente erogata.
Diversa invece la funzione del sabato non lavorato, che si pone quale ristoro dell’organizzazione del
lavoro su cinque giornate lavorative di 36 ore settimanali, estesa a tutti i dipendenti del comparto, anche
quelli non coinvolti nel lavoro in turni.

in cinque giornate dell’orario contrattuale di 36 ore a settimana, si dovrebbe ritenere che l’indennità
debba essere erogata anche in favore dei lavoratori che senza svolgere il lavoro in turno prestino la loro
attività con un orario concentrato su soli cinque giorni lavorativi.
Tale conclusione è del tutto estranea alla volontà espressa dalle parti collettive nel disciplinare
l’indennità di turno.
Peraltro le caratteristiche peculiari del compenso sono state esaminate da questa Corte anche con
riferimento alla possibile inclusione dell’ indennità nella c.d. “normale retribuzione” da prendere a base
per la individuazione del compenso spettante durante le ferie e, in esito all’interpretazione della
disciplina collettiva, è pervenuta al condivisibile convincimento che le parti contrattuali abbiano inteso
ancorare tale indennità solo e soltanto alla effettiva prestazione del servizio con l’unica esclusione delle
giornate di riposo connesse alla speciale articolazione dell’orario di lavoro per consentire la copertura
delle 24 ore giornaliere (cfr. Cass. 26 gennaio 2009 n. 1836).
Per tutte le ragioni esposte, ed in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il
secondo, la sentenza della Corte di Appello di Torino deve essere cassata e la controversia, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., può essere decisa nel
merito con conseguente rigetto delle domande avanzate dagli odierni contro ricorrenti con i ricorsi
depositati in primo grado.
Quanto alle spese dell’intero processo la particolare complessità della questione trattata ne giustificano
l’integrale compensazione tra le parti.

PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande
proposte dagli odierni contro ricorrenti con i ricorsi introduttivi del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013

Il Consigliere estensore

sidente

Ove, come chiesto, si ritenga che spetti l’indennità ex art. 44 c.c.n.l. cit. per effetto della concentrazione

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