Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27272 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 13/06/2016, dep.28/12/2016),  n. 27272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.F., domiciliato in Roma, presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso, per delega a margine del

ricorso, dall’avv. Franco Beretti, che indica per le comunicazioni

relativa la processo la p.e.c.

franco.beretti(at)ordineavvocatireggioemilia.it e il fax n.

0522/431183;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

Avverso il decreto n. 144/2015 della Corte di appello di Bologna,

emesso il 21 maggio 2015 e depositato il 24 maggio 2015, n. R.G.

29/2015;

Rilevato che in data 5 aprile 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 268 del 1998, ex art. 31, A.F. ha chiesto al Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna di essere autorizzato a permanere sul territorio italiano a motivo della sua numerosa famiglia composta da tre bambini, nati tutti e tre a (OMISSIS).

2. Il T.M. ha negato l’autorizzazione con provvedimento del 2 dicembre 2014 – 8 gennaio 2015. Ha rilevato il Tribunale minorile che i Servizi sociali, demandati a sentire il richiedente, non erano stati in grado di contattarlo mentre la madre dei minori P.A. aveva dichiarato che il padre aveva solo sporadici incontri con i figli e non si era mai fatto carico delle loro esigenze. Il ricorrente aveva inoltre numerosi e gravi precedenti penali anche recenti.

3. Ha proposto reclamo A.F. lamentando che i Servizi non lo avessero contattato al giusto recapito e deducendo che erroneamente il Tribunale per i minorenni lo avesse ritenuto pressochè estraneo alla vita dei figli. Ha dedotto che, intervenuto il divorzio tra i coniugi (nel maggio 2013), aveva intrapreso un percorso di riavvicinamento ai figli. Ha contestato la rilevanza dei suoi precedenti penali.

2. La Corte d’appello di Bologna, con decreto n. 144/2015, ha respinto il reclamo ritenendo che, in base alla relazione di aggiornamento del Servizio sociale (che ha ricostruito più compiutamente la storia familiare attestando che A.F. per parecchi anni non ha avuto con i figli alcuna consuetudine di vita, dapprima perchè rientrato per una decina di anni in Tunisia e poi a causa della detenzione conseguita ai gravi reati commessi) debba escludersi quella situazione di continuativo accudimento e costante cura dei minori che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’autorizzazione D.Lgs. n. 268 del 1998, ex art. 31, a permanere in Italia per evitare i gravi danni derivanti al minore dalla separazione dai genitori.

3. A.F. propone ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi: 1) violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nonchè insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 3. Il ricorrente afferma che nel caso di specie è mancata la valutazione dell’eventuale grave pregiudizio derivante dall’allontanamento del genitore convivente o dall’allontanamento dei figli stessi dall’ambiente in cui erano vissuti fin dalla nascita; 2) ex art. 360 c.p.c., comma 3. Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori quale effetto dell’allontanamento improvviso dal contesto in cui erano vissuti. Illogica, immotivata e priva di fondamento giuridico sarebbe l’affermazione secondo cui l’avere il ricorrente (forzatamente) vissuto per parecchi anni lontano dai propri figli esclude quella situazione di continuativo accudimento e costante cura dei minori. Tale ragionamento, secondo il ricorrente, non valuta la situazione degli ultimi 2 anni e mezzo. E’ mancata, inoltre, un’indagine volta all’apprezzamento di tale danno. 3) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In merito alla lontananza del padre dai figli per parecchi anni, non viene valutato e tenuto in considerazione il fatto che nonostante l’allontanamento dall’Italia – a causa di espulsione – venivano ad ogni modo mantenuti i rapporti con la famiglia, tanto che l’ultima figlia è nata in Italia nel 2006.

Ritenuto che:

4. Il ricorso appare fondato perchè la valutazione compiuta dalla Corte di appello si incentra esclusivamente sul comportamento tenuto dal ricorrente nel corso degli anni e pur dando atto di un cambiamento in senso positivo del rapporto genitoriale negli ultimi due anni non indaga quale sia l’impatto di un allontanamento del padre per i minori che nonostante la loro età non risulta siano stati sentiti nel procedimento che li riguarda direttamente.

5. Sussistono pertanto i presupposti per la discussione della causa in camera di consiglio e se il Collegio condividerà la relazione per l’accoglimento del ricorso.

La Corte ritiene, discostandosi dalla relazione sopra riportata, che il ricorso sia infondato in quanto censura la motivazione della sentenza di appello sulla inesistenza di una situazione di continuativo accudimento e costante cura dei minori che però emerge oggettivamente dalla storia personale del ricorrente. Quanto poi alla prospettiva di un recupero del suo ruolo genitoriale la Corte di appello, con una valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha ritenuto non trattarsi di una situazione tutelabile, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, perchè, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., S.U. n. 21799 del 25 ottobre 2010, Cass. Civ. sez. 6^-1 n. 17739 del 7 settembre 2015 e n. 15191 del 20 luglio 2015) deve ricorrere a tal fine una situazione non di lunga durata, nè tendenzialmente stabile, e capace – se interrotta – di provocare eventi traumatici e non prevedibili che trascendono il normale disagio del minore causato dal rimpatrio di un familiare.

Il ricorso deve essere pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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