Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27272 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13434/2012 R.G. proposto da:

Prevenzione e Sicurezza s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44,

presso lo studio dell’avv. Carluccio Francesco, rappresentata e

difesa dall’avv. Caso Giovanni giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia – Sezione staccata di Lecce n. 294/24/11, depositata il 21

novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 294/24/11 del 21/11/2011, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce (hinc CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 51/02/04 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (hinc CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Sicurezza e Previdenza s.r.l. (hinc SP) nei confronti di un avviso di recupero concernente il parziale disconoscimento di un credito d’imposta L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 8, relativo agli anni 2001 e 2002, e la richiesta di pagamento della somma compensata indebitamente;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di recupero era conseguente alla mancata indicazione, da parte di SP, della quota di ammortamento, da detrarre dal costo complessivo dei beni; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellate dall’Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che SP, sebbene avesse diritto all’agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, in ragione di nuovi investimenti produttivi operati in zone svantaggiate, aveva omesso di indicare e di detrarre le quote di ammortamento dei beni per gli anni in cui aveva chiesto l’agevolazione, con conseguente legittimità della ripresa dell’Ufficio;

2. SP impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso SP propone una duplice censura:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè dei poteri di impulso nel contenzioso tributario, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’Ufficio avrebbe prodotto solo in secondo grado il processo verbale di constatazione sul quale la ripresa si fonda, peraltro omettendo di pronunciarsi sulla specifica eccezione di inammissibilità proposta dalla società contribuente; b) mancanza di motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non comprendendosi se la CTR abbia fondato la propria decisione sul menzionato processo verbale di constatazione;

2. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

2.1. decidendo il merito della controversia, deve ritenersi che la CTR abbia implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità della produzione del processo verbale di constatazione solo in appello;

2.2. trattasi, in ogni caso, di eccezione infondata in quanto è noto che “nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 ” (così Cass. n. 17164 del 28/06/2018; conf., ex multis, Cass. n. 29087 del 13/11/2018; Cass. n. 8927 del 11/04/2018; Cass. n. 5429 del 07/03/2018); trattasi di facoltà estesa addirittura all’atto impositivo (Cass. n. 8313 del 04/04/2018) e, dunque, a maggior ragione, anche al processo verbale di constatazione;

2.3. nella parte in cui si denuncia il difetto di motivazione il motivo è, invece, inammissibile, essendo onere specifico della parte ricorrente indicare gli atti o i documenti di cui la CTR – che si presume abbia deciso in ogni caso sulla base delle allegazioni delle parti – avrebbe omesso la valutazione, così incorrendo nel vizio contestato;

3. con il secondo motivo di ricorso si propone ancora una volta una duplice censura: a) la mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non risultando provati i rilievi dell’Ufficio e avendo la ricorrente fornito elementi idonei a dimostrare l’erroneità dei predetti rilievi e a supportare l’esistenza del credito; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando le difficoltà interpretative della disposizione richiamata, riconosciute anche dalla CTR in sede di compensazione delle spese;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. la motivazione della CTR non è affatto contraddittoria, ma sufficientemente chiara nello stabilire che: 1) il contribuente ha diritto all’agevolazione fiscale; 2) la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 8, prevede che dalla determinazione dell’investimento agevolabile vanno detratte le quote di ammortamento; 3) la società contribuente ha omesso la detrazione di tali quote;

4.2. non essendo in contestazione il diritto all’agevolazione in ragione dell’acquisto di beni strumentali da parte di SP, quest’ultima avrebbe dovuto trascrivere le parti del processo verbale di constatazione e dei documenti prodotti dai quali evincere l’erroneità dei conteggi e delle valutazioni effettuate dall’Ufficio, considerati corretti dalla CTR;

4.2.1. così come formulato, il motivo difetta di specificità ed è, dunque, inammissibile in parte qua;

4.3. non sussiste, infine, la dedotta violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, non potendo questa consistere nella denunciata “incertezza normativa”: il giudice di appello ha dato una chiara interpretazione della superiore disposizione che non è stata sottoposta a critiche specifiche da parte di SP;

4.3.1. il rilievo della incertezza normativa è stato valutato unicamente ai fini delle spese di lite, e non è specificato in che modo il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto di tale incertezza ai fini della decisione;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite indicato in Euro 12.640,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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