Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27271 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 16/05/2016, dep.28/12/2016),  n. 27271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8984-2014 proposto da:

C.V., CF ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 7/15, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO PIERO

FRICCHIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCA SCARPA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’Avvocato MARIO GLASSANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE DALLA

SANTA, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

contro

PG CORTE APPELLO VENEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2763/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

08/07/2013, depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato ZENNARO LUCA, difensore della parte ricorrente, il

quale si riporta agli scritti, depositata in udienza delega

dell’Avv. SCARPA FRANCESCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 8984/14 proposto da C.V. nei confronti di L.A. il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

C.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2763/13 resa dalla Corte d’Appello di Venezia unicamente in relazione al capo 2) che aveva disposto a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere mensilmente l’assegno divorzile di Euro 900,00 in favore dell’ex coniuge.

Quest’ultima ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di omesso, esame di fatti decisivi per il giudizio per non aver la sentenza tenuto conto di quanto previsto dalla L. n. 70 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione ai parametri ivi indicati per l’eventuale assegno divorzile quando l’ex coniuge non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive; per non aver tenuto conto altresì degli accordi presi in sede di separazione, nè della situazione attuale del C., il quale si è formato una nuova famiglia con due figlie e per non aver tenuto conto della circostanza per cui la L. può reperire un lavoro a tempo pieno, durante tutto l’anno, anche per i minori impegni familiari derivanti dalla crescita delle due figlie, ormai adolescenti.

Il motivo deve ritenersi inammissibile.

Da quanto esposto il sig. C. evidenzia come la Corte non abbia minimante tenuto in considerazione talune risultanze probatorie specificatamente indicate a pagina 7 ed 8 del ricorso che avrebbero dovuto portare alla esclusione dell’esborso mensile del sig. C. a favore della L..

Per il ricorrente anche sotto il profilo della propria capacità reddituale la Corte si è limitata unicamente a deduzioni infondate e prive di riscontro probatorio in violazione dell’art. 2697 c.c..

Invero, la Corte d’appello ha rilevato che l’accordo in sede di separazione, che aveva riconosciuto un assegno mensile di Euro 500,00, era condizionato dalla necessità per il C. di rimborsare i prestiti ottenuti dai parenti della moglie che l’obbligava a restituire circa 3 milioni mensili.

Ha poi osservato che l’avvenuta restituzione di tali rilevanti importi e l’acquisizione della licenza di motoscafista aveva necessariamente determinato una capacità reddituale tale da consentirgli di far fronte al pagamento degli impegni assunti tenuto anche conto della nuova famiglia creatasi. La Corte d’appello ha altresì rilevato che la documentazione fiscale prodotta non era attendibile e che il C. pagava Euro 1500,00 mensili per un mutuo.

Conclusivamente sulla base di tali elementi ha ritenuto congruo un assegno di Euro 900,00.

Trattasi di valutazione correttamente ed adeguatamente motivata sulla base delle risultanze processuali che, come tale non risulta sindacabile in questa sede di legittimità.

Le censure che il ricorrente muove a tale motivazione, tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 7.03.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che le parti non hanno depositato memorie;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio dei contributi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Si dispone l’omissione delle generalità in caso di pubblicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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