Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27270 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.L.;

– ricorrente non costituito –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 8417/2015/52 depositata il 24/9/2015.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da P.L. notificato il 21/3/2016 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 12/9/2016. Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2000,00 in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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