Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2727 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 05/02/2020), n.2727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4565-2018 proposto da:

B.P., Z.G., B.F., B.G.,

nella qualità di eredi di B.S., B.A.,

B.C., BU.AL., B.C., B.F.,

B.P., B.S., C.R., nella qualità di eredi di

Bu.Pi., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVATORE FALZONE;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di AGRIGENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA LA RUSSA;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RITA SALVAGO;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1237/2017 della CORTE D’APPELLO di P AIERMO,

depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con citazione notificata nel mese di gennaio 2006, i proprietari, indicati in epigrafe, di appezzamenti di terreni nel Comune di Agrigento, località Monserrato, identificati, per quanto interessa, ai fogli 97, particella 199, e 98, particella 185, e utilizzati nell’ambito di un procedimento espropriativo per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, convenivano in giudizio l’IACP e il Comune di Agrigento e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima e la accessione invertita, a causa della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e degli atti autorizzativi dell’occupazione per scadenza dci termini.

Esponevano, in particolare, che le aree indicate non erano state utilizzate per la realizzazione del programma costruttivo deliberato, ma per lavori di consolidamento e riqualificazione geologica ambientale non previsti nell’originaria dichiarazione di pubblica utilità, in base a un accordo di programma con il Comune di Agrigento e a un progetto approvato dall’IACP con deliberazione commissariale del 26 febbraio 1999.

Il Tribunale di Agrigento condannava i convenuti al risarcimento del danno per la irreversibile trasformazione dei fondi.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 26 giugno 2017, in accoglimento del relativo motivo di gravame, declinava la giurisdizione, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione i proprietari, i quali hanno presentato una memoria; il Comune di Agrigento e l’IACP di Agrigento resistono con controricorsi. L’IACP ha presentato una memoria fuori termine di cui non si deve tenere conto.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo denuncia violazione delle norme relative al riparto di giurisdizione e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere erroneamente declinato la giurisdizione in una fattispecie qualificabile come di occupazione usurpativa, essendo mancata la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera per l’esecuzione della quale aveva avuto luogo l’occupazione del fondo e, quindi, avendo l’Amministrazione agito in carenza di potestà ablatoria.

Il secondo (indicato come terzo) motivo denuncia erroneità della declinatoria di giurisdizione, in relazione alla quantificazione dell’indennità di occupazione illegittima cui il ricorrente assume di avere diritto, in mancanza del decreto di esproprio.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La corte territoriale, declinando la giurisdizione, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133 c.p.a., comma 1, lett. g), le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorchè il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (Cass. SU n. 9334 del 2019, n. 2145 del 2018).

Nella fattispecie, l’intervento espropriativo riguardante parti delle particelle 185 al foglio 98 e 199 al foglio 97 del Comune di Agrigento, località Monserrato, si basa sulla dichiarazione di pubblica utilità adottata con deliberazione IACP del 29 dicembre 1977 e sulla deliberazione commissariale del 26 febbraio 1999 che successivamente ha approvato la realizzazione delle opere di risanamento e riqualificazione geologica e ambientale.

Gli argomenti utilizzati dal ricorrente anche nella memoria non sono utili a far radicare la giurisdizione del giudice ordinario: non quello secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe divenuta inefficace per essere scaduti i relativi termini, circostanza non decisiva ai fini del riparto della giurisdizione (a partire da Cass. SU n. 10879 e n. 12179 del 2015), nè quello secondo cui vi sarebbe stata una irreversibile trasformazione dei luoghi, la quale trova pur sempre giustificazione (e diretto collegamento) nell’esercizio del potere amministrativo insito nella dichiarazione di pubblica utilità esistente.

L’affermazione secondo cui nella particella 199 non sarebbe stata realizzata alcuna opera, da un lato, non rileva ai fini della giurisdizione ma attiene al merito della domanda e, dall’altro, contraddice sia l’assunto della irreversibile trasformazione dei luoghi sia l’affermazione svolta in ricorso (a pala. 10) secondo cui “le aree in questione (…) e la maggior parte della particella 199 (…I sono state oggetto di lavori di consolidamento e riqualificazione geologica ambientale”, sebbene non previsti nella dichiarazione di pubblica utilità originaria ma in quella successiva.

Il giudice amministrativo ha giurisdizione anche sulla domanda risarcitoria proposta dai privati per l’occupazione illegittima, cui si riferisce il secondo motivo.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate per ciascun controricorrente in 2100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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