Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2727 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2727 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 10/10/17
ORDINANZA
sul ricorso proposto da

CLIA-

Pietrina Corda, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.
Giuseppe Sale (p.e.c.: studiosale@pec.giuffre.it , telefax
070/307536) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente nei confronti di
Fallimento della Casa di Cura privata polispecialistica S.
Elena s.r.I.;
– intimato avverso la ordinanza n. 2860/16 della Corte di appello di
Cagliari, emessa il 18 febbraio 2016 e depositata il 24
2017

maggio 2016, n. R.G. 3308/2015;

Data pubblicazione: 05/02/2018

RILEVATO CHE
1. Con decreto pubblicato il 20 febbraio 2016, il
Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione allo
stato passivo proposta dalla sig. Corda Petrina con
ricorso depositato il 17.04.2015 avverso il decreto del

della Casa di Cura Privata Polispecialistica Sant’Elena
s.r.l. (POL.SAN.s.r.1.) aveva respinto la sua domanda
di ammissione allo stato passivo per l’importo di Euro
1.051.784,00 in via privilegiata ex artt.2797 e 2778
c.c.
2. Il credito vantato dall’opponente corrispondeva al
richiesto risarcimento del danno alla persona, subìto in
occasione di due interventi chirurgici, effettuati il
primo nel gennaio 2000 e il secondo nel dicembre
2000, presso la casa di cura Sant’Elena, a causa della
cattiva condotta dei medici operanti nella struttura.
Dagli interventi erano derivate alla sig.ra Corda delle
gravi conseguenze psicofisiche. All’epoca dei fatti la
casa di cura era gestita da una società poi denominata
Sant’Elena S.p.a. che aveva successivamene ceduto il
complesso aziendale alla società Casa di cura Privata
Polispecialistica

Sant’Elena

s.r.l.

(POL.SAN.s.r.1.).

L’opponente, già dal 18 marzo 2009, aveva richiesto
il risarcimento dei danni subìti senza ottenere risposta,

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9

16.03.2015 con cui il giudice delegato al fallimento

quindi, nel 2009, aveva proposto azione risarcitoria
davanti al Tribunale di Cagliari. Nel corso del giudizio
le due società sono state dichiarate fallite e il processo
è stato dichiarato interrotto. La sig. Corda ha quindi
proposto domanda di ammissione allo stato passivo ai

3. Il rigetto della domanda di ammissione al passivo da
parte del giudice delegato, ritenuto corretto dal
Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo,
deriva dall’applicazione dell’art. 2650 secondo comma
c.c. (secondo cui nel trasferimento di una azienda
commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente
dell’azienda se essi risultano dai libri contabili
obbligatori) e dalla constatazione della mancata
iscrizione del credito nei libri contabili obbligatori
nonché dalla prova della avvenuta esecuzione della
prestazione contrattuale al momento della cessione
dell’azienda. Il Tribunale ha inoltre ritenuto irrilevante
nei confronti del fallimento la posizione processuale
(mancata contestazione della legittimazione passiva)
assunta dalla acquirente POL.SAN., quando era
bonis,

in

nel giudizio proposto dalla sig.ra Corda per

ottenere la sua condanna al risarcimento del danno.

3

fallimenti di entrambe le società.

CONSIDERATO CHE
4. La sig.ra Corda propone ricorso per cassazione
articolato in tre motivi. Con il primo denuncia
violazione dell’art 360 n.5 c.p.c. per omesso esame di
un punto decisivo della controversia oggetto di

contraddittorio, nella causa interrotta, da parte di
POL.SAN. in merito alla richiesta risarcitoria) e la
violazione dell’art. 2560 c.c. per la irrilevanza, ritenuta
dal giudice dell’opposizione allo stato passivo, del
riconoscimento del credito da parte dell’acquirente;
con il secondo la ricorrente denuncia violazione dell’art
360 n.5 c.p.c. per l’omesso esame di un punto
decisivo della controversia oggetto di discussione fra
le parti (le vicende societarie della POL.SAN.
dimostrano pacificamente come la società cessionaria
non costituisca una impresa diversa dalla cedente) e
la violazione dell’art.112 c.p.c., dell’art.115 c.p.c. e
degli artt. 2558-2560 c.c.; con il terzo motivo
denunzia ancora la violazione dell’art 360 n.5 c.p.c. e
dell’art.112 c.p.c. per l’omesso esame di un punto
decisivo della controversia oggetto di discussione fra
le parti e la violazione dell’art.115 c.p.c. e degli artt.
2558-2560 c.c. e 32 Cost. rilevando che la cessione
aziendale è comunque avvenuta nell’ambito di una

6.„

4

discussione fra le parti (accettazione del

successione in una convenzione con il Servizio
sanitario nazionale e soggetta quindi a previsioni
derogatorie rispetto agli artt. 2558 e 2560 c.c.
RITENUTO CHE
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le

rispetto alle ragioni della decisione adottata dal
Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo. La
conferma del provvedimento di rigetto emesso dal
giudice delegato si basa infatti sul disposto dell’art.
2560 c.c. e sulla constatazione della mancata
iscrizione del credito vantato dalla Corda nei libri
contabili obbligatori che, come ribadisce
costantemente la giurisprudenza (da ultimo Cass. civ.
sez. VI-3 n. 22418 del 26 settembre 2017), è

un

elemento costitutivo essenziale della responsabilità
dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti
e, pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti
crediti contro l’acquirente dell’azienda ha l’onere di
provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto,
anche detta iscrizione. Sono di conseguenza irrilevanti
le circostanze, peraltro non provate, della conoscenza
del credito da parte della cessionaria POL.SAN. e del
riconoscimento del suo obbligo di pagarlo. Nei
confronti della curatela solo la risultanza del credito

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5

deduzioni della ricorrente sono del tutto inconferenti

dalle scritture contabili e la sua data certa
costituiscono i presupposti per l’ammissione al
passivo. Né si comprende cosa intenda la ricorrente
quando definisce come modificazione d’impresa la
cessione aziendale ovvero quando fa riferimento alla

Servizio sanitario nazionale. Si tratta comunque di
circostanze prive di rilevanza giuridica o del tutto
estranee all’accertamento del credito insinuato al
passivo fallimentare dalla ricorrente.
6. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10
ottobre 2017.

successione della società cessionaria nei rapporti con il

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