Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2727 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7960/19 proposto da:

-) K.A., elettivamente domiciliato a Roma, via Torino n. 7

(c/o avv. Barberio), difeso dall’avvocato Maurizio Veglio in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 17.1.2019 n. 431;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.A., cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che un gruppo di ribelli islamici aveva attaccato il suo villaggio ed ucciso il padre.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento K.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 17.1.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi sia perchè il racconto del richiedente era inattendibile, sia in ogni caso perchè il racconto stesso del richiedente non evidenziavano il rischio di alcuna minaccia di condanna a morte o trattamenti inumani degradanti;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nella regione di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la domanda di protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, andasse accolta in considerazione delle condizioni di salute del richiedente, affetto da tubercolosi.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da K.A. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con istanza del 26 ottobre 2020 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio.

Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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