Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27269 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 24/10/2019), n.27269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. r.g. 26830/2011 proposto da:

M.M.C., elettivamente domiciliata in Roma, C.so Vittorio

Emanuele II n. 287, presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio e

rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv.

Giuseppe Falcone;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– Controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 161/1/10 della Commissione

tributaria regionale della Calabria, depositata il 29.07.2010;

e sul ricorso iscritto al n. r.g. 27097/2011 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, C.so Vittorio

Emanuele II n. 287, presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio e

rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv.

Giuseppe Falcone.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 162/1/10 della Commissione

tributaria regionale della Calabria, depositata il 29.07.2010;

e sul ricorso iscritto al n. r.g. 27424/2011 proposto da:

MO.FR., elettivamente domiciliato in Roma, C.so Vittorio

Emanuele II n. 287, presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio e

rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv.

Giuseppe Falcone.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 159/1/10 della Commissione

tributaria regionale della Calabria, depositata il 29.07.2010;

e sul ricorso iscritto al n. r.g. 27425/2011 proposto da:

ARTIGEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 287,

presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio e rappresentata e difesa,

per procura a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Falcone.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 160/1/10 della Commissione

tributaria regionale della Calabria, depositata il 29.07.2010;

e sul ricorso iscritto al n. r.g. 5514/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARTIGEL S.R.L., in persona del custode ed amministratore giudiziario

Dott. P.R..

– Intimata –

e contro

ARTIGEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 287,

presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio e rappresentata e difesa,

per procura a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Falcone.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 47/6/11 della Commissione

tributaria regionale della Calabria, depositata il 7.01.2011;

udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del

giorno 11.07.2019 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi iscritti

ai n.ri r.g. 26830/2001, 27097/2011, 27424/2011 e 27425/2011 e per

l’accoglimento del ricorso iscritto al n. r.g. 5514/2012;

udito per Artigel s.r.l. e per M.M.C., M.M. e

Mo.Fr. l’Avv. Francesco Falcone per delega;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv. Giovanni Palatiello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza di (OMISSIS) che aveva proceduto a una verifica generale e di controllo sulla destinazione dei contributi, erogati dal Ministero delle Attività produttive per l’acquisto di impianti industriali, alla Artigel di Mo. e M. & C. s.n.c., poi trasformatasi in s.r.l., l’Ufficio notificava alla Società avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni di imposta dal 1999 al 2003; per la sola annualità 1999, nella quale la Società, era una società di persone con la denominazione Artigel di Mo. e M. & C. s.n.c., venivano notificati avvisi, ai fini dell’Irpef, anche, singolarmente, ai soci M.M.C., M.M. e Mo.Fr..

Gli avvisi di accertamento relativi alla Società venivano impugnati, con autonomi ricorsi, dalla Artigel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Mo.Fr., e in persona del custode e amministratore giudiziario Dott. P.R., nominato in base a decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Rossano Calabro, all’uopo autorizzato dal Giudice delegato all’esecuzione dello stesso Tribunale.

I soci impugnavano, con autonomi ricorsi, gli avvisi relativi all’Irpef.

Il ricorso proposto dalla Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con decisione (n. 60/12/2008) che, appellata dall’Agenzia delle entrate, veniva integralmente riformata, con sentenza n. 160/1/2010, depositata il 29.7.2010, dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria.

In particolare, il Giudice di appello, ritenuti sussistenti i presupposti per procedere all’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e congrua la motivazione dell’atto impositivo, rilevava che le presunzioni offerte dall’Ufficio in ordine all’omessa annotazione di operazioni imponibili e dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti erano gravi, precise e concordanti e non erano state vinte con idonea prova contraria dalla contribuente.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso (iscritto al n. r.g. 9724/11), affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso proposto avverso gli stessi avvisi di accertamento dall’Artigel s.r.l., in persona del custode-amministratore giudiziario Dott. P.R., veniva accolto dalla C.T.P. di Cosenza con decisione (n. 58/12/2008) che, appellata dall’Agenzia delle Entrate veniva, con sentenza n. 47/6/2011 del 7.1.2011, integralmente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria.

Il Giudice di appello, in questo caso, riteneva che tutto l’operato dell’Amministrazione fosse basato su presunzioni di comportamento fraudolento senza supporto di prove certe e definitive con la conseguenza che, essendo in corso il processo penale, era logico e prudente non assumere decisioni gravi sulla base di dati non verificati e soltanto ritenuti attendibili dalla P.A.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso (iscritto al n. r.g.5514/12), su tre motivi.

La Artigel s.r.l., in persona del custode-amministratore giudiziario, parte nei precedenti gradi di giudizio e cui il ricorso risulta indirizzato e ritualmente notificato, non ha svolto attività difensiva mentre la stessa Società, (cui il ricorso per cassazione risulta anche notificato presso la sede sociale), resiste, in legale rappresentante pro tempore sig. Mo.Fr., con controricorso, ulteriormente illustrato con deposito di memoria.

I singoli ricorsi proposti dai soci (relativi agli avvisi relativi a IRPEF per l’anno di imposta 1999) venivano accolti, con distinte decisioni (n. ri 61, 59 e 62/2008) dalla C.T.P. di Cosenza, quale conseguenza della dichiarata nullità degli avvisi di accertamento relativi alla Società.

Le decisioni, tutte singolarmente impugnate dall’Agenzia delle Entrate, venivano integralmente riformate con distinte sentenze (n. ri 161, 162, 159/1/10 tutte depositate il 29/7/2010) di identico contenuto, dalla C.T.R. della Calabria la quale – dato che, alla stessa udienza, era stato trattato e accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate con rigetto del ricorso proposto, avverso gli avvisi di accertamento, dalla Società- rigettava i ricorsi proposti dai soci.

Avverso le sentenze M.M.C., M.M. e Mo.Fr. hanno proposto autonomi ricorsi (iscritti ai n.ri r.g. 26830/11, 27097/11, 27424/11), su quattro motivi di identico contenuto.

L’Agenzia delle entrate resiste con autonomi controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, sussistendo i presupposti di cui all’art. 335 c.p.c., il Collegio ritiene di disporre la riunione al ricorso n. r.g. 26830/11, proposto da M.M.C. (socia della Artigel di Mo. e M. & C. s.n.c.), dei ricorsi proposti dagli altri soci e dalla Artigel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in continuità al principio, consolidato, di questa Corte (cfr. Cass. n. 26648 del 10/11/2017; n. 6936/2011; 2907/2010) secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l’obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso. Qualora, però, l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la “ratio” del litisconsorzio necessario”.

1.1 Nel caso in esame, infatti, le sentenze, aventi ad oggetto le autonome impugnazioni da parte della Società e da parte dei soci degli avvisi di accertamento relativi all’annualità 1999, allorquando la Artigel era una società in nome collettivo, sono state rese, sia in primo che in secondo grado, dalle stesse Commissioni tributarie nella medesima udienza.

2 Ritiene, inoltre, il Collegio di disporre l’ulteriore riunione anche del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate (iscritto al n. r.g. 5514/12) siccome traente origine dall’impugnazione degli stessi avvisi di accertamento da parte sempre della Artigel s.r.l., in persona del custode-amministratore giudiziario, Dott. P.R., nominato a seguito di sequestro penale ed all’uopo autorizzato dal G.D. di quella procedura.

3 Procedendo, quindi, all’esame del ricorso proposto dalla Artigel s.r.l. (n. r.g. 27425/11) avverso la prima sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Calabria (n. 160/1/2010 depositata il 29 luglio 2010), con il primo motivo la Società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'”inammissibilità dell’appello con riferimento agli avvisi di accertamento relativi agli anni 1999 e 2001, per mancata indicazione di motivi specifici di censura in ordine a quanto statuito dalla C.T.P. sulla disciplina applicabile sul piano tributario ai contributi in conto impianti”.

In particolare, la ricorrente -premesso che l’Ufficio, negli avvisi di accertamento del 1999 e del 2001, aveva recuperato a tassazione i contributi (statali ottenuti dalla Società in conto impianti) in quanto li aveva qualificati come proventi illeciti per essere stati ottenuti attraverso fatture false e che la C.T.P. aveva ritenuto, invocando il T.U.I.R., art. 55, che la contabilizzazione dei contribuiti, come effettuata dall’Artigel, fosse da considerarsi regolare dal punto di vista fiscale- rileva come, nell’atto di appello, l’Agenzia non avesse specificamente censurato l’argomentazione in diritto posta a base della decisione dalla C.T.P.

3.1 La censura è infondata. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., di recente, Cass. n. 20379 del 24/08/2017; id. n. 707 del 15/01/2019) “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza deì motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni”.

Nel caso in esame, peraltro, come evincibile dalla lettura integrale dell’atto di appello (riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), l’Agenzia delle entrate ha puntualmente e specificamente contestato, in radice, ogni singola argomentazione svolta dal primo giudice in ordine alla contabilizzazione dei contributi ricevuti dalla Società.

3.2 Egualmente infondato deve ritenersi il secondo motivo con il quale la Società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, di nullità la sentenza impugnata per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla questione relativa alla “tassabilità o meno dei contributi da parte della società, e quindi alla pretesa omissione di ricavi”.

Per costante insegnamento di questa Corte non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, e, inoltre, a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del Giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendosi, pertanto, escludere il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr., di recente tra le altre, Cass.ord. n. 20718 del 13/08/2018; id. n. 29191 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011).

Nel caso in esame, per di più, la C.T.R. si è espressamente pronunciata rilevando come, il punto decisivo di controversia non fosse la regolare contabilizzazione dei contributi in conto capitale quanto l’emissione di fatture per operazioni inesistenti come acclarato dalla Guardia di Finanza in sede di verifica.

3.3 Tale passo motivazionale è attinto dal terzo motivo di ricorso con il quale si deduce, nuovamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per extrapetizione, ex art. 112 c.p.c..

Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe riformato la sentenza di primo grado, sempre in relazione agli avvisi di accertamento delle annualità 1999 e 2001, facendo riferimento all’emissione di fatture per operazioni inesistenti che, invece, erano state contestate dall’Ufficio solo per le altre annualità mentre per quegli anni di imposta era stata contestata l’omessa contabilizzazione di ricavi.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 8048 del 21/03/2019; id. n. 9002 del 11.4.2018).

Alla luce di tali principi appare evidente l’infondatezza della giacchè il Giudice di merito, con l’argomentazione censurata, non ha introdotto nuovi elementi di fatto (essendo la contestata omissione di ricavi fondata sul presupposto della fittizietà degli acquisti con conseguente illegittimità della percezione dei contributi statali) nè tanto meno ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello in contesa.

3.4 Con il quarto motivo la Società ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 e seguenti, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, comma 1, lett. f, e art. 55, comma 3, lett. b) “consistita nel fatto che la CTR, nella consapevolezza che alla società è stata contestata l’utilizzazione di fatture di acquisto false (del tutto irrilevante ai fini della dichiarazione dei ricavi dei contributi ma rilevante ai fini della deducibilità dei costi e dell’IVA) ha erroneamente confermato, per gli anni 1999 e 2001, una pretesa omissione di ricavi, mentre le fatture false esprimono solo costi fittizi e non pongono obblighi di dichiarazione di ricavi”.

4.1 La censura è inammissibile non attingendo l’effettiva ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. Il mezzo di impugnazione, infatti, su fonda sull’ipotesi – già fatta oggetto dei precedenti motivi, ma da ritenersi infondata per le ragioni già sopra svolte – secondo cui la C.T.R. non poteva aumentare la base imponibile e doveva esaminare solo il problema della contabilizzazione dei ricavi, mentre, fondando la sua decisione sulle pretese fatture false, non si sarebbe resa conto che quella che per la Società era un’operazione passiva avendo sopportato dei costi.

La sentenza impugnata ha, infatti, accertato la legittimità degli avvisi di accertamento e la fondatezza della pretesa impositiva, fondata sull’imputabilità a ricavi delle erogazioni ricevute, in quanto i contributi percepiti, data la fittizietà degli acquisti dei macchinari, erano da ritenersi proventi illeciti.

3.5 Con il quinto motivo, infine, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “con riferimento agli accertamenti relativi al 2000, 2002 ed al 2003 insufficiente motivazione… in relazione alle prove utilizzate dalla CTR per affermare che la Artigel ha registrato fatture soggettivamente inesistenti relative all’acquisto di macchinari trovati in azienda”. In particolare, l’insufficienza della motivazione, secondo la prospettazione difensiva, era evidente, considerando che la Guardia di finanza aveva trovato in azienda i macchinari necessari per la produzione, con la conseguenza che si era di fronte ad operazioni soggettivamente inesistenti e che la dedotta inesistenza della Società venditrice con sede in Francia, ed operativa sul piano internazionale era stata affermata solo sulla base di un’accertamento operato nell’ambito di un sistema informativo italiano.

La censura non appare meritevole di accoglimento. Tutti i fatti evidenziati dalla ricorrente rispetto ai quali la C.T.R. avrebbe insufficientemente motivato non appaiono, infatti, decisivi come richiesto dalla norma invocata, solo ove si consideri che dallo stesso avviso di accertamento (il cui contenuto è stato riportato in ricorso) emerge che i verificatori su alcuni dei macchinari riscontrarono, quale ulteriore indizio dell’oggettiva inesistenza dell’operazione sottesa alle fatture, una data di produzione ben anteriore a quella dell’emissione delle fatture stesse. Per il resto, il mezzo difetta in specificità giacchè non chiarisce nè individua la decisività della dedotta insufficienza dell’accertamento, effettuato a mezzo del sistema di anagrafe tributaria italiano nè individua i “documenti” e soprattutto i “fatti”, dagli stessi emergenti, di segno contrario, e rispetto ai quali la sentenza avrebbe reso una motivazione insufficiente.

4. Conclusivamente, pertanto, il ricorso proposto dalla Artigel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, va rigettato.

5. A tale rigetto consegue il rigetto dei ricorsi proposti dai soci, peraltro, riproducenti l’medesimi motivi (dal primo al quarto) di impugnazione avanzati dalla Società e sopra disattesi.

6 Il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate (iscritto al n. r.g. 5514/2012) è, innanzitutto, ammissibile e va accolto, anche se per motivi diversi da quelli prospettati dall’Agenzia delle entrate.

5.1 Vanno, infatti, preliminarmente, disattese le eccezioni, sollevate dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso, per inesistenza della notificazione perchè la busta, nella quale è stato consegnato il plico non sarebbe stata sottoscritta da alcuno e perchè la relata della notificazione era stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato, soggetto non abilitato ad assumere difese.

Con riferimento all’eccezione d’improcedibilità del ricorso per inesistenza della sua notificazione, dovuta, secondo la società, alla mancanza della sottoscrizione dell’avvocato dello Stato sulla copia notificata dell’atto, questa Corte (Cass., ord. 17 giugno 2014, n. 13758; id Cass. n. 12642/17) ha già avuto occasione di stabilire che, in caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dalla L., art. 11, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego. E che le indicazioni dell’identità del notificante, che ne consentono l’attribuzione delle operazioni di notificazione, fossero riportate sul piego, è riferito dalla medesima società, che, nel riprodurre la relazione di notifica, riproduce anche l’indicazione delle generalità del notificante, in essa contenuta.

In ordine, invece, alla seconda questione, relativa alla notificazione del ricorso per cassazione, materialmente effettuata da un Procuratore dello Stato anzichè dall’Avvocato dello Stato, è sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell’avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorchè non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perchè il particolare requisito dell’iscrizione nell’albo speciale riguarda l’attività difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (Cass. Civ., 27 aprile 2017, n. 10403; Cass. Civ., 23 novembre 2012, n. 20790; e, di recente, in fattispecie analoga alla presente Cass.9/11/2018 n. 28736). E, peraltro, la predisposizione del controricorso da parte della società ha sanato ogni eventuale vizio di nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, (Cass. Civ., 17 ottobre 2017, n. 24450). Invero, si è statuito che la notificazione eseguita dall’avvocato domiciliatario abilitato alla sola ricezione degli atti, e non anche al compimento dell’attività di impulso processuale, in quanto proveniente da soggetto astrattamente dotato di “ius postulandi”, e potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, deve ritenersi nulla e non inesistente, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 11, e, dunque, suscettibile di sanatoria “ex tunc” per conseguimento dello scopo, in quanto i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo impongono di circoscrivere l’inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria delle nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale (Cass. Civ. 7 giugno 2018, n. 14840; id. n. 18402 del 12/07/2018)

5.2 Venendo all’esame del ricorso, è pacifico, in atti, che gli stessi avvisi di accertamento siano stati autonomamente impugnati dalla Società, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Mo.Fr., con ricorso del 4.12.2006, e, con ricorso del 14.12.2006, sempre dalla Artigel s.r.l., in persona del custode-amministratore giudiziario, Dott. P.R. (nominato nella procedura di sequestro penale preventivo e all’uopo autorizzato dal Giudice di quella procedura) e indicato, nella sentenza impugnata, espressamente quale legale rappresentante del l’Artigel s.r.l.

La seconda sentenza della C.T.R., oggetto di ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate risulta, infatti, resa espressamente nei confronti della Artigel s.r.l., in persona del suo legale rappresentante (Dott. P.R.) e da atto (come rimasto incontroverso in atti) che il ricorso introduttivo venne presentato dal legale rappresentante della Società, così qualificato il custode-amministratore giudiziario.

Ciò posto, e con specifico riferimento a tale sentenza deve osservarsi che il principio ne bis in idem, posto dall’art. 39 c.p.c., e rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l’improcedibilità del processo che nasca dall’indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L’omessa cancellazione di tale causa è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l’abbia conclusa (Cass. 10 marzo 1999 n. 2064; Cass. 3/04/2014 n. 7813)

5.3. Ne consegue che, conformemente ai superiori principi, si deve accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la seconda sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria (n. 47/6/2011 depositata il 7.1.2011) anche se per motivi di diritto divergenti da quelli sviluppati e cassare senza rinvio la suddetta decisione ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, seconda ipotesi.

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Artigel s.r.l., di M.M.C., M.M. e Mo.Fr. nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti al ricorso portante il n. r.g. 26830/11 i ricorsi portanti i n.ri r.g. 27097/11, 27424/11, 27425/11, 5514/12:

rigetta i ricorsi proposti da Artigel s.r.l., M.M.C., M.M. e Mo.Fr.;

decidendo sul ricorso proposto dall’Agenza delle Entrate cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata;

condanna Artigel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 8.700 oltre spese prenotate a debito;

condanna M.M.C., M.M. e Mo.Fr. alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida, a carico di ciascuno, in Euro 2.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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