Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27268 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5226/2019 proposto da:

M.A.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Della

Colletta, e Marco Lorenzani, per procura a margine del ricorso,

elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 22, presso

lo studio del secondo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t. rappresentato e

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui

uffici in Roma, alla via dei Portoghesi 12, elettivamente domicilia;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA n. cronol. 23/2019 del 3

gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/42020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 3 gennaio 2019, ha respinto le domande di M.A.A., cittadino (OMISSIS) richiedente asilo, di riconoscimento dello status di rifugiato o, in via gradata, della protezione sussidiaria o umanitaria.

2. Il richiedente aveva dichiarato di aver deciso di lasciare il (OMISSIS) dopo che uno zio lo aveva ferito con una bottiglia rotta, non accettando che, per contrarietà ai sacrifici umani, egli si fosse rifiutato di subentrare nel ruolo di medico nativo del villaggio rivestito dal padre defunto.

3. Il Tribunale ha ritenuto il racconto non credibile, evidenziandone la genericità, la inverosimiglianza estrinseca e la contraddittorietà rispetto alla ragione dell’espatrio (omosessualità) indicata da M. nel mod. C3; ha poi escluso che il (OMISSIS) sia teatro di un conflitto armato generalizzato indiscriminato ed ha affermato che il richiedente non aveva allegato profili di vulnerabilità ostativi al suo rientro in patria.

4. M.A.A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e 14 lamentando che il tribunale lo abbia ritenuto inattendibile, rigettando tutte le domande, senza svolgere la doverosa verifica richiesta dalla prima delle norme che assume violate.

2. Col secondo motivo denuncia violazione dell’art. 102 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1 Il primo, che neppure riporta integralmente (secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) le dichiarazioni del ricorrente, si sostanzia nella pretesa di ottenerne una diversa valutazione sul rilievo che la loro veridicità risulterebbe dimostrata dal contesto religioso arcaico, dedito al culto animista ed ai sacrifici umani, in cui ancora vive parte della popolazione (OMISSIS), ma non richiama specifiche fonti di informazione internazionale che, a confutazione di quella citata dal giudice del merito, attestino che l’erede del capo/stregone deceduto non ha alcuna libertà di scegliere se succedergli o meno nella carica, e in caso di rifiuto, non può ricevere protezione dalle autorità locali, nè contesta in alcun modo, quantomeno sotto il profilo del vizio di motivazione, gli ulteriori accertamenti (contraddittorietà del racconto rispetto a quanto dichiarato dal migrante nel mod. C3, sua genericità in relazione alle minacce ricevute dallo zio) in base ai quali il tribunale ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata.

3.2. La censura dedotta in rubrica nel secondo motivo non è in alcun modo illustrata (lo stesso ricorrente riconosce, del resto, che tutte le sue domande sono state respinte).

4. Le spese di lite vanno compensate, in quanto le difese del Ministero si sostanziano in poche righe, prive di specifico riferimento al ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater del 2002, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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