Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27268 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.F., elett.te dom.to in Roma, alla via degli Artificieri

23, presso lo studio dell’avv. Michelangelo Iurlaro, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Equitalia s.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore e Agenzia

delle Entrate;

– intimati –

Relativo al giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza 21737/15;

Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.F. ha proposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 391 bis, per la correzione di errore materiale della ordinanza in epigrafe laddove, nello svolgimento del processo, si afferma: “La controversia…..ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS), anzichè: La controversia…..ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS)”.

L’istanza è fondata risultando dagli atti – ricorso di 1^ grado, sentenza della CTP n. 137/23/11, atto di appello dell’Agenzia delle Entrate nonchè di Equitalia – che l’iscrizione oggetto di impugnazione recava il n. (OMISSIS)”.

L’ordinanza in epigrafe va pertanto corretta nel senso che laddove, nello svolgimento del processo, si afferma: “La controversia…..ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS)”, debba leggersi ed intendersi: “La controversia …..ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS)”.

PQM

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in epigrafe nel senso che: laddove, nello svolgimento del processo, si afferma: “La controversia…..ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS)”, debba leggersi ed intendersi:” La controversia…..ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS)”.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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