Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27268 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 27268 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

Data pubblicazione: 05/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 9359-2010 proposto da:
FERIPPI MARIA GRAZIA FRPMGR71M54D612V, elettivamente
2013

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 96, presso lo

500

studio dell’avvocato DE CARO FLORA, che la rappresenta
e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI AREZZO;
– intimati –

avverso la decisione n. 208/2009 del CONSIGLIO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato Flora DE CARO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/12/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maria Grazia Ferippi, pubblico dipendente a tempo parziale, veniva iscritta nell’albo degli avvocati
di Arezzo in virtù della disposizione di cui all’art. 1 comma 56 della legge 23-12-1996 n. 662, che
consentiva tale doppia attività.

Ferippi manifestava la sua intenzione di continuare a mantenere il rapporto di pubblico impiego
part – time, esercitando nel contempo anche la professione di awocato.

Il COA di Arezzo, ritenendo la sussistenza della incompatibilità, ordinava la cancellazione della
Ferippi dall’albo con decisione che veniva impugnata dall’interessata davanti al CNF il quale con
pronuncia del 23-12-2009 rigettava il ricorso.

Awerso tale decisione la Ferippi ha proposto un ricorso affidato a sei motivi seguito
successivamente da una memoria; nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva in
questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della decisione impugnata per violazione del
principio di terzietà del giudice di cui all’art. 111 della Costituzione e illegittimità della
composizione del CNF per essere quest’ultimo composto in via esclusiva da awocati portatori di
un interesse di categoria volto alla eliminazione dal mercato di un concorrente.

La censura è infondata.

In proposito occorre rilevare che il Consiglio Nazionale Forense, allorché pronuncia in materia
disciplinare, è un giudice speciale istituito con D. LGS. 23-11-1944 n. 382, e tuttora legittimamente

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A seguito dell’entrata in vigore della legge 25-11-2003 n. 339 di modifica della precedente, la

operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione; le norme che
lo concernono, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale
ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano — per il metodo elettivo della
prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e

organo in tale materia, con riguardo alla garanzia del diritto di difesa, all’indipendenza del giudice
ed all’imparzialità dei giudizi; infatti l’indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà
decisionale, non condizionata da interferenze dirette owero indirette di qualsiasi provenienza.

Pertanto è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al predetto
Consiglio Nazionale Forense, non potendo incidere sulla legittimità di detta normativa neanche la
circostanza che al Consiglio spettino anche funzioni amministrative in quanto, come evidenziato
anche dalla Corte Costituzionale, non è la mera coesistenza delle due funzioni a menomare
l’indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all’organo
giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il
rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni
giurisdizionali (Corte Cost. sent. n. 284 del 1986; Cass. S.U. 3-5-2005 n. 9097).

Né tali conclusioni possono essere infirmate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea- del 19-9-2006, richiamata nella memoria dalla ricorrente, emessa nella causa C — 506/4
Wilson contro CNF Lussemburgo, che al punto 1) del dispositivo ha dichiarato: “L’art. 9 della

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare
l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel
contesto del quale la decisione di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve
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dell’intervento del P.M. — il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto

essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che
esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un
organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al
giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in

parte del Consiglio dell’Ordine degli awocati del foro del Lussemburgo, di iscrivere un cittadino
membro dell’ordine degli avvocati di Inghilterra e del Galles che esercitava la professione di
avvocato nel Lussemburgo dal 1994, all’albo degli avvocati nell’elenco IV degli awocati che
esercitavano con il loro titolo professionale d’origine, è diretta a tutelare, nel contesto
dell’esercizio della professione forense da parte di tutti gli awocati della comunità europea
nell’ambito dei diversi paesi della comunità stessa, il diritto di un avvocato europeo, cui sia stata
negata l’iscrizione all’albo degli avvocati di uno Stato membro diverso da quello di appartenenza
del richiedente, ad impugnare tale diniego dinanzi ad organi non composti esclusivamente o
prevalentemente da awocati che esercitino con il titolo professionale dello Stato membro
ospitante (nella fattispecie, infatti, le decisioni di diniego dell’iscrizione di un awocato europeo
adottate dal “conseil de l’ordre”

i cui membri, a norma dell’art. 16 della legge 10-8-1991, erano

awocati iscritti nell’elenco I dell’albo degli awocati, ossia nell’elenco degli avvocati che
esercitavano con il loro titolo professionale lussemburghese e che avevano superato l’esame di
fine tirocinio – erano soggette in primo grado al controllo di un organo composto esclusivamente
di avvocati iscritti nello stesso elenco, e, in appello, di un organo composto prevalentemente di tali
awocati di nazionalità lussemburghese, vedi punti 54-55 e 56 della sentenza in oggetto), posto
che, in tali condizioni, il suddetto awocato europeo avrebbe legittimi motivi di temere che, a
seconda dei casi, la totalità o la maggior parte dei membri di tale organi abbiano un comune
interesse contrario al suo, ossia quello di confermare una decisione che esclude dal mercato un
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fatto”; orbene tale pronuncia, resa nell’ambito di una controversia sorta in seguito al rifiuto, da

concorrente che ha acquisito la sua qualifica professionale in un altro Stato membro, nonché di
paventare il venir meno dell’equidistanza degli interessi in causa (vedi punto 57 della sentenza in
oggetto); è dunque evidente che la questione decisa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
riguarda soltanto la legittimità della composizione dei suddetti organi sotto il profilo della

composti soltanto da avvocati che esercitino con il titolo professionale dello Stato membro
ospitante allorché debbano decidere su impugnazioni al diniego dell’iscrizione all’albo degli
avvocati di quello Stato da parte di un avvocato di nazionalità diversa), e non già la questione,
oggetto della presente controversia, della legittimità della composizione del CNF sotto i diversi
profili sollevati dal ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933 per
omessa notifica al P.M. della delibera di avvio del procedimento di cancellazione dall’albo.

La censura è infondata.

Invero secondo il disposto dell’art. 37 R.D.L. n. 1578/2003 la cancellazione dagli albi degli avvocati

“è pronunciata dal Consiglio dell’ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero” e le
deliberazioni del Consiglio dell’ordine in materia di cancellazione vanno “notificate, entro quindici

giorni, all’interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello ed il Tribunale”.

Nel citato articolo e nella normativa speciale in questione non si rinviene alcuna espressa
indicazione in ordine alla notifica al P.M. dell’avvio del procedimento di cancellazione che può
essere richiesto dallo stesso P.M. ove ravvisi la sussistenza di una delle ipotesi previste dalla norma
in esame; al P.M. deve solo essere notificata la deliberazione adottata al termine del
procedimento di cancellazione in quanto il P.M. è munito di potere autonomo di impugnazione.

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nazionalità di appartenenza degli avvocati che ne fanno parte (nel senso che non possono essere

Con il terzo motivo la Ferippi deduce erronea interpretazione dell’art. 2 della legge n. 339 del
2003, dovendo tale norma essere interpretata nel senso di consentire ai dipendenti pubblici in
part — time, iscritti nell’albo degli awocati nel vigore della precedente normativa, la prosecuzione
dell’esercizio della professione forense, dovendosi comminare la sanzione della cancellazione

di mantenere lo “status quo ante” palesando il loro “statue’ di pubblici dipendenti.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia carenza di motivazione ed erronea interpretazione di
legge in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale: a) dell’art. 2 della legge n. 339
del 2003 per contrasto con gli artt. 3 – 35 e 41 Cost. e con i principi della sicurezza giuridica e della
tutela del legittimo affidamento; b) dell’art. 1 della stessa legge per la mancata previsione di una
norma transitoria di tutela dei diritti quesiti.

Con il quinto motivo la Ferippi deduce violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità quali
delineati nell’art. 5 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e nella giurisprudenza
comunitaria nonché omessa disapplicazione della legge n. 339 del 2003 con conseguente invalidità
della delibera di cancellazione dall’albo degli awocati.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia di illegittimità della legge n. 339 del
2003 per contrasto con il principio comunitario della libertà di prestazione di servizi e con gli artt.
3-10-14-50-81 e 86 del Trattato, omessa disapplicazione della legge citata e vizi di motivazione.

Con riguardo a tutte le enunciate censure formulate dalla ricorrente occorre fare riferimento al
tessuto normativo che interessa le questioni sollevate, muovendo dall’art. 1, commi 56-60 della
legge 23-12-1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); in particolare il
comma 56 stabilisce che ‘Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3

febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di
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dall’albo soltanto a coloro i quali non prowedano a comunicare al Consiglio dell’Ordine la volontà

regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno”.

Con la legge n. 339 del 2003 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di

rispetto a quella di cui alla sopra menzionata normativa; tale legge, che non riguarda la generalità
delle professioni, ma soltanto specificatamente la professione di avvocato, prevede all’art. 1 che

“Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge n. 662 del 1996 non si
applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al
regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22-11934 n. 36, e successive modificazioni.”; il successivo art. 2 dispone che gli avvocati dipendenti
pubblici a tempo parziale che hanno ottenuto l’iscrizione sulla base della richiamata normativa del
1996 possono optare, nel termine di tre anni, tra il mantenimento del rapporto di pubblico
impiego, che in questo caso ritorna ad essere a tempo pieno (secondo comma), ed il
mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati con contestuale cessazione del rapporto di
pubblico impiego (terzo comma); in questa seconda ipotesi il dipendente pubblico part — time
conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno (quarto comma);
inoltre l’art. 2 primo comma dispone che in caso di mancato esercizio dell’opzione tra libera
professione e pubblico impiego entro il termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge
stessa, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto dal
proprio albo.

A tal punto deve essere esaminato l’impatto su tale disciplina della normativa di cui al decreto
legge 13-8-2011 n. 138 convertito in legge 14-9-2011 n. 148; in particolare il titolo secondo
(Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo) all’art. 3 primo comma
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avvocato) il legislatore disciplina nuovamente la materia con una modifica di segno contrario

(Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività
economiche) stabilisce che Comuni, Province, Regioni e Stato entro il 30-9-2012 dovranno
adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica sono
libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle
specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.

Il quinto comma dell’art. 3 poi prevede che gli ordinamenti professionali devono garantire che
l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni al principio di libera concorrenza, alla presenza
diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta
che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti; con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell’art. 17 secondo comma della legge 23-8-1988 n. 400 gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto per recepire
determinati principi ivi enunciati tra i quali è opportuno richiamare quello “sub” a) secondo il
quale l’accesso alla professione è libero ed il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e
sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; la limitazione, in forza di
una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa
professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla
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a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società
professionale.

Il comma 5 “bis” dell’art. 3 dispone poi che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in

entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dal 13-8-2012.

Il comma 5 ler’ inoltre prevede che il Governo entro il 31-12-2012 provvederà a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 “bis” in un
testo unico da emanare ai sensi dell’art. 17 “bis” della legge 23-8-1988 n. 400.

Successivamente è stato emanato il D. P. R. 7-8-2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali a norma dell’articolo 3 comma 5 del decreto legge 13-8-2011 n. 138
convertito con modificazioni dalla legge 14-9-2011 n. 148) il cui articolo 2 (Accesso ed esercizio
dell’attività professionale) prevede:

“1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui
all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle
professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che
non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti
dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o
disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività

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contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di

professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su
previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del
numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su

interesse, quale la tutela della salute. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni sull’esercizio
delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio
della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione
professionale o della società tra professionisti”.

Il successivo art. 12, dopo aver previsto al primo comma che le disposizioni di cui al decreto si
applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso, al secondo comma
sancisce che “Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le

previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall’art. 3, comma 5— bis, del decreto
— legge 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-9-2011, n. 148, e successive
modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate
dall’Unione europea”.

Si rileva poi che non risulta essere stato finora emanato il testo unico previsto dall’ art. 3 comma 5

“ter” del sopra richiamato Decreto Legge 13 8-2011 n. 138 convertito in Legge 14-9-2011 n. 148.

Tanto premesso, occorre accertare se per effetto di tale normativa, costituente “jus superveniens”
nella presente controversia dopo la proposizione del presente ricorso per cassazione, sia

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tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico

intervenuta una abrogazione tacita della legge n. 339/2003 quanto alla incompatibilità ivi sancita
tra l’esercizio della professione di avvocato e l’impiego pubblico part —time.

In tale prospettiva, in particolare, con riferimento all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012,
laddove si prevede che non sono ammesse limitazioni all’esercizio delle libere professioni “con

l’ammissibilità di esercitare anche la professione di avvocato in misura non abituale o prevalente,
possa incidere sulla normativa di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003.

Nello stessa prospettiva è legittimo chiedersi se l’esigenza di scongiurare il rischio di
compromissione dell’indipendenza dell’awocato che sia anche dipendente pubblico part — time
possa o meno configurarsi quale “motivo imperativo di interesse generale’ (art. 2 n. 1 D.P.R. n.
137/2012) tale da giustificare la permanenza della suddetta incompatibilità.

Ancora potrebbe dubitarsi se una abrogazione tacita delle disposizioni sopra richiamate della legge
n. 339/2003 non sia comunque soprawenuta alla data del 13-8-2012 per contrasto con l’art. 3
comma 5 ‘bis’ del Decreto Legge n. 138/2011 che ha introdotto un principio di generale
liberalizzazione dei servizi professionali.

Il Collegio ritiene di dover escludere una abrogazione tacita delle disposizioni della legge n.
339/2003 per effetto della normativa soprawenuta e sopra richiamata per il rilievo decisivo ed
assorbente di ogni altra considerazione che l’incompatibilità tra impiego pubblico part — time ed
esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate
proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono
scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente; la legge n.
339/2003 è finalizzata infatti a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il
buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e l’indipendenza della professione forense onde
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attività anche abituale e prevalente”, potrebbe porsi il quesito se tale disposizione, sancendo

garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.); in particolare la suddetta disciplina mira ad
evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse
della P.A., ed è volta a garantire l’indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con
quelli del cliente; inoltre il principio di cui all’art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del

ha il compito di difendere gli interessi dell’assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni;
pertanto tale “ratio”, tendente a realizzare l’interesse generale sia al corretto esercizio della
professione forense sia alla fedeltà dei pubblici dipendenti, esclude che con la normativa in
oggetto si sia inteso introdurre dei limiti all’esercizio della professione forense o comunque delle
modalità restrittive della organizzazione di tale attività.

Al riguardo giova anche richiamare la sentenza della Corte Costituzionale del 21-11-2006 n. 390
che, investita delle questioni di legittimità della nuova normativa (sostanzialmente ripristinatoria
del divieto di esercizio della professione forense a carico dei dipendenti pubblici ancorché part —
time), ha ritenuto non manifestamente irragionevole tale opzione legislativa, non potendo
ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione, da parte del legislatore, di maggiore
pericolosità e frequenza dei possibili inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico
impiego e libera professione quando detta commistione riguardi la professione forense; in
proposito la Corte Costituzionale alla luce dell’art. 3 Cost. ha rilevato che il divieto ripristinato dalla
legge n. 339/2003 è coerente con la caratteristica peculiare della professione forense
dell’incompatibilità con qualsiasi ‘impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di

opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario” (art. 3 del
R. D. L. 27-11-1933 n. 1578 recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).

Pertanto deve escludersi che la disciplina introdotta dalla legge n. 339/2003, sancendo
l’incompatibilità tra impiego pubblico ed una professione avente una natura ed una funzione
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pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che

peculiari quale quella forense, possa essere stata abrogata per effetto delle sopra richiamate
norme sopravvenute, che introducono i principi ispiratori delle attività economiche private
(Decreto Legge 13-8-2011 n. 138 convertito in Legge 14-9-2011 n. 148) e delle attività
professionali regolamentate il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o

professionalità (D. P. R. 7-8-2012 n. 137); invero l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle
precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da
renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza
della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra ( Cass.
21-2-2001 n. 2502; Cass. 1-10-2002 n. 14129), ipotesi non ricorrente nella specie alla luce delle
argomentazioni sopra svolte.

Deve inoltre aggiungersi che la successiva legge 31-12-2012 n. 247 (Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense), ancorché non suscettibile di efficacia immediata
(invero l’art. 1 terzo comma prevede che “All’attuazione della presente legge si provvede mediante

regolamenti adottati con decreto del Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore…”), conferma
l’operatività delle disposizioni che sanciscono l’incompatibilità tra impiego pubblico e professione
forense; infatti, considerato che l’art. 65 (Disposizioni transitorie) primo comma sancisce che “Fino

alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se
necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, e
che l’art. 18 lettera d) prevede espressamente l’incompatibilità della professione di avvocato
anche “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”, ne
consegue logicamente che non sono stati certamente abrogati dalla legge in esame gli artt. 3 del

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collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche

R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 ed 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, che anzi sono riconducibili agli
stessi principi informatori di cui all’art. 18 citato.

Tanto premesso sulla vigenza della L. n. 339/2003, si osserva che tutte le censure sollevate dalla
ricorrente riguardano da un lato i dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge

di servizi, ragionevolezza, sicurezza giuridica, e dall’altro la prospettata incompatibilità tra detta
disciplina ed i principi del diritto comunitario in materia di tutela della concorrenza e della libertà
di stabilimento.

Sotto il primo profilo occorre richiamare la sentenza della Corte Costituzionale del 27-6-2012 n.
166 che, a seguito di due ordinanze di identico contenuto di questa Corte, Sezioni Unite Civili, del
6-6-2010, che avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, sia in relazione agli articoli
3-4-35 e 41 Cost., sia in riferimento al parametro della ragionevolezza intrinseca di cui all’art. 3
secondo comma Cost., degli articoli 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, ha dichiarato non fondate
tali questioni.

Tale sentenza ha esaminato preliminarmente la questione sollevata da alcune parti private
secondo la quale l’art. 2 della legge n. 339 del 2003 non avrebbe dovuto essere applicato in
quanto, diversamente dagli avvocati italiani, i legali

“stabilitro “integrati”, pur non potendo

lavorare in Italia, neppure part — time, alle dipendenze owero in veste di titolari d’impiego o
ufficio retribuito a carico dello Stato italiano perché tenuti a rispettare l’art. 3 del R.D.L. 27-il1933 n. 1578, potrebbero nondimeno rimanere dipendenti delle corrispondenti istituzioni
pubbliche dello Stato membro di acquisizione della qualifica professionale; in tal modo si
verificherebbe una discriminazione “al contrario” in tema di incompatibilità non più ammissibile
nei confronti degli awocati italiani ai sensi dell’art. 14 bis della legge 4-2-2005 n. 11 (Norme
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suddetta con riferimento in particolare ai principi di uguaglianza, affidamento, libera prestazione

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generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

In proposito la suddetta sentenza ha richiamato la già menzionata precedente pronuncia della
stessa Corte Costituzionale del 21-11-2006 n. 390, che ha ritenuto che la normativa nazionale di

awocato in uno stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica professionale
prevede espressamente che tutte le norme sulle incompatibilità si applicano anche all’avvocato

“stabilito”o “integrato”, ivi comprese, riguardo ai contratti di lavoro con enti corrispondenti nello
Stato di origine, le eccezioni di cui all’art. 3 quarto comma del R.D.L. n. 1578 del 1933 (art. 5
secondo comma del D. LGS. 2-2-2001 n. 96 recante “Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a

facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da
quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”); la sentenza in oggetto ha poi evidenziato
che tale soluzione era inevitabile, atteso che la disciplina delle incompatibilità in tema di
ordinamento professionale forense — secondo il diritto vivente che ne risulta dalla giurisprudenza
di legittimità — deve essere interpretata con estremo rigore, in coerenza con la “ratio” di garantire
l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale.

Del resto anche la stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 2-12-2010 ha
escluso che la legge n. 339/2003 si applichi esclusivamente agli avvocati di origine italiana e
produca in tal modo una discriminazione alla rovescia.

La sentenza della Corte Costituzionale del 27-6-2012 n. 166 ha poi escluso una interpretazione
costituzionalmente orientata della normativa censurata, osservando che il significato letterale e
sistematico della novella non consente altra ricostruzione esegetica che quella — coerente con il
reintrodotto divieto di svolgimento contemporaneo delle due attività — dell’imposizione di una
14

recepimento della direttiva intesa ad agevolare l’esercizio permanente della professione di

scelta per l’una o per l’altra, da esprimere entro un determinato periodo, a quanti si fossero
trovati nella condizione, ora non più consentita, di pubblici dipendenti part — time e di awocati; in
effetti il dato normativo è assolutamente chiaro nel prescrivere l’esercizio di un’opzione tra
l’esercizio esclusivo della professione forense e la prestazione di lavoro pubblico a tempo pieno a

all’albo degli awocati, con il beneficio di una fase di transizione per una migliore ponderazione
della scelta definitiva.

Tanto premesso, la sentenza in esame ha rilevato che già la precedente sentenza del 25-11-2006
n. 390 aveva dato risposta negativa ai dubbi di legittimità costituzionale della normativa in oggetto
riguardo agli artt. 4 e 35 Cost., ritenendo che essi, nel garantire il diritto al lavoro, ne rimettono
l’attuazione, quanto ai tempi ed ai modi, alla discrezionalità del legislatore, che nella specie non
aveva esercitato malamente il suo potere; anche in relazione all’asserito contrasto con l’art. 41
Cost., era stato escluso che i dipendenti pubblici svolgessero servizi configuranti una attività
economica, cosicché la loro attività non poteva essere considerata come quella di un’impresa.;
pertanto la legge n. 339 del 2003 incide non tanto sulle modalità di organizzazione della
professione forense in termini rispettosi dei principi di concorrenza, quanto sul modo di svolgere il
servizio presso enti pubblici, ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale all’esecuzione della
prestazione di lavoro pubblico secondo canoni di imparzialità e buon andamento, oltre che ad un
corretto esercizio della professione legale.

La Corte Costituzionale ha poi escluso una lesione da parte della disciplina in esame
dell’affidamento in riferimento all’art. 3 Cost., per quanto riguardava i dipendenti pubblici part —
time i quali, sulla base delle regole ‘permissive” del 1996, avevano affiancato al rapporto di lavoro
pubblico l’impegno professionale forense; invero in base alla giurisprudenza della stessa Corte il
valore del legittimo affidamento trova copertura costituzionale in tale articolo non in termini
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tutti coloro i quali avessero ottenuto nella posizione di dipendenti pubblici part – time l’iscrizione

assoluti ed inderogabili, non essendo interdetta al legislatore l’emanazione di disposizioni le quali
vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata,
anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo
che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale.

all’albo degli avvocati un primo periodo di durata triennale onde esercitare l’opzione per l’uno o
per l’altro percorso professionale e poi, ancora, un altro di durata quinquennale — in caso di
espressa scelta in prima battuta della professione forense — ai fini dell’eventuale richiesta di
rientro in servizio, soddisfa pienamente i requisiti di non irragionevolezza della scelta normativa di
carattere inderogabilmente ostativo sottesa alla legge n. 339 del 2003; pertanto la Corte
Costituzionale ha concluso che tale disciplina, lungi dal tradursi in un regolamento irrazionale
lesivo dell’affidamento maturato dai titolari di situazioni sostanziali legittimamente sorte sotto
l’impero della normativa previgente, era assolutamente adeguata a contemperare la doverosa
applicazione del divieto generalizzato reintrodotto dal legislatore per l’avvenire (con effetto altresì
sui rapporti di durata in corso) con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti
pubblici a tempo parziale già ammessi dalle legge dell’epoca all’esercizio della professione legale;
diversamente opinando, infatti, si otterrebbe il risultato, certamente irragionevole, di conservare
ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici part — time, contemporaneamente avvocati,
all’interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella
stessa persona.

Con riferimento poi al prospettato contrasto della normativa in oggetto con i principi comunitari, è
anzitutto opportuno rilevare che la legge in esame ha inciso sulle modalità di svolgimento del
servizio presso enti pubblici e non sul modo di organizzazione della professione forense, con
conseguente estraneità dei principi di concorrenza tra imprese al tema della libera circolazione
16

Orbene la disciplina in esame, avendo concesso ai dipendenti pubblici part — time già iscritti

degli avvocati nell’Unione Europea; i dipendenti pubblici, d’altra parte, non svolgono servizi
configurabili come una attività economica, e la loro attività non può essere considerata come
quella di una impresa.

In ogni caso gli eventuali effetti anticoncorrenziali della normativa in oggetto trovano la loro

esigenza di soddisfare l’interesse pubblico a difendere i valori fondamentali della professione di
avvocato, quali i principi di indipendenza e di integrità.

E’ comunque decisivo rilevare che, a seguito di ordinanza del Giudice di Pace di Cortona del 19-62009, che aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale
relativa al possibile contrasto della legge n. 339 del 2003 ( nella parte in cui reintroduce il divieto di
svolgimento della professione forense per i pubblici dipendenti part — time) con i principi
comunitari in tema di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, legittimo affidamento e
protezione dei diritti quesiti alla luce delle direttive 77/249/CE e 98/5/CE, la suddetta Corte di
Giustizia dell’Unione europea con la già richiamata sentenza del 2-12-2010 ha ritenuto che gli artt.
3 n. 1 lett. g) CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai
dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della
professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la
loro cancellazione dall’albo degli avvocati.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine
alle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte

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giustificazione alla luce del rilievo che essi costituiscono l’inevitabile conseguenza della prioritaria

Rigetta il ricorso.

Presidente

Così deciso in Roma 1’8-10-2013

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