Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27267 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12986/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 35,
presso lo studio dell’avvocato MARSILIO CASALE, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 703/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’UMBRIA depositata il 18/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato Marsilio Casale, per il controricorrente, che chiede
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di C.M., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2008 al 2010, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nel caso in esame, con specifico riguardo all’Associazione Sanitaria di cui fa parte il C. la stessa non aveva fini di lucro e che l’utilizzo di più studi era consentito oltre che dalla convenzione anche dall’Accordo collettivo nazionale.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va disattesa, siccome infondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, sollevata dal controricorrente. Il ricorso, infatti, risulta essere stato presentato tempestivamente all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 14 maggio 2015 e, quindi, tempestivamente, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (18.11.2014) e poi, nuovamente (a seguito del non buon fine del primo tentativo di notifica) in data 30 giugno 2015 (cfr. Cass. S.U. n. 14594/2016).
2. L’unico motivo, prospettante violazione di legge, è, però, infondato.
2.1. Sulla res controversa sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7291/16) le quali, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno statuito il principio così massimato: “in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la medicina di gruppo, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la, relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” dell’attività professionale”.
La sentenza impugnata, nel ritenere irrilevanti ai fini che presenza di due dipendenti, non si è discostata da tali principi.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione delle novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale in materia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016