Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27267 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34097-2018 proposto da:

M.D. e F.E., rappresentati e difesi

dall’avvocato FERRANTE SALVATORE e domiciliati presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

L.M.L., C.P., G.V. e

G.G.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI PARIOLI n.

67, presso lo studio dell’avvocato BISERNI GIORGIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato GAMBINO ANTONINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1800/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 27.4.1999 M.D. e F.E. evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo C.G., L.M.S., G.G.B., G.V. e A.V., lamentando che questi ultimi avevano invaso una parte del fondo di proprietà degli attori ed invocando l’accertamento dei confini e la condanna dei convenuti al rilascio della porzione occupata. Si costituivano i convenuti (ad eccezione del solo A., nei cui confronti la notificazione dell’atto introduttivo non si perfezionava) resistendo alla domanda ed eccependo che il confine reale non corrispondeva a quello indicato sulle mappe catastali, e comunque di aver usucapito la porzione occupata.

Il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, ritenendo che le deposizioni dei testimoni -che avevano confermato l’esistenza in concreto di un confine diverso da quello indicato in catasto- dovessero prevalere sulle risultanze della C.T.U., che aveva certificato lo sconfinamento facendo riferimento alle risultanze delle mappe catastali.

A seguito dell’appello interposto dagli odierni ricorrenti il rigetto veniva confermato anche dalla Corte di Appello di Palermo, con la sentenza oggi impugnata n. 1800/2018, sul presupposto che nell’ambito dell’azione di regolamento dei confini le indicazioni contenute in catasto costituiscono un elemento di prova sussidiario, che nel caso specifico doveva ritenersi recessivo rispetto alle contrarie risultanze emergenti dai titoli di acquisto allegati dalle parti e dalle deposizioni dei testimoni escussi in prime cure.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione M.D. e F.E. affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso L.M.L., C.P., G.V. e G.G.B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1158 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova dell’intervenuta usucapione, in favore dei controricorrenti, della porzione di fondo da essi occupato. Ad avviso dei ricorrenti, tale prova avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa mentre, in concreto, la Corte territoriale avrebbe valorizzato la deposizione testimoniale di tale B., che aveva dichiarato di aver coltivato il fondo oggetto di causa per oltre vent’anni.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 950 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte palermitana avrebbe erroneamente omesso di considerare le risultanze della C.T.U. esperita in prime cure, che aveva confermato lo sconfinamento lamentato dai ricorrenti medesimi.

Le due doglianze, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Da un lato infatti esse si risolvono in una richiesta di riesame del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie condotti dal giudice del merito, inammissibile in questa sede (quanto al primo profilo, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790; quanto al secondo, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

D’altra parte, va evidenziato che la conclusione cui la Corte panormitata è pervenuta è del tutto coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell’ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l’incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14020 del 06/06/2017, Rv. 644478; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28103 del 30/12/2009, Rv. 610962; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10121 del 11/07/2002, Rv. 555670). Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha valorizzato le risultanze degli atti di provenienza allegati dalle parti e delle prove testimoniali assunte nel corso dell’istruttoria ed ha ritenuto, all’esito di una valutazione di merito non utilmente sindacabile in questa sede, che detti elementi offrissero la prova certa dei confini e che, quindi, fossero ininfluenti le difformi emergenze del catasto.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei controricorrenti, egualmente in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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