Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27267 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 27267 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

Data pubblicazione: 05/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 28247-2009 proposto da:
TAVOLAZZI DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2013

VOLUSIA 27, presso lo studio dell’avvocato MERLA

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MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BOGLIETTI LANFRANCO, per delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BRESCIA, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
BRESCIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE

– intimati –

avverso la decisione n. 90/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 12/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAllACANE;
udito l’Avvocato Michele MERLA;
udito il P.M.

in persona dell’Avvocato Generale Dott.

PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dario Tavolazzi, dipendente a tempo parziale del Ministero della Giustizia dal 16-1-2001, veniva
iscritto nell’albo degli avvocati di Brescia in data 24-9-2001 in virtù della disposizione dell’art. 1
comma 56 della legge 23-12-1996 n. 662, che consentiva tale doppia attività.

intenzione di continuare a mantenere il rapporto di pubblico impiego, esercitando nel contempo la
professione di avvocato.

Il COA di Brescia con decisione del 2-2-2007, ritenendo la sussistenza della incompatibilità,
ordinava la cancellazione del Tavolazzi dall’albo degli avvocati.

A seguito di impugnazione da parte dell’interessato il CNF con sentenza del 12-10-2009 ha
rigettato il ricorso.

Per la cassazione di tale sentenza il Tavolazzi ha proposto un ricorso articolato in venti motivi
seguito successivamente da una memoria; nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva
in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza del ricorrente sollevata nella memoria
depositata ex art. 378 c.p.c. di sospensione del processo sino all’esito del procedimento pendente
dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo a seguito del ricorso proposto dall’avvocato Mario
Ferrara contro la Repubblica Italiana del 22-7-2013, incentrato sulla violazione dell’art. 1 del
protocollo addizionale del 20-3-1952 anche in congiunzione con l’art. 14 della convenzione CEDU,
dell’art. 6 della convenzione CEDU anche in congiunzione con l’art. 13 della convenzione CEDU, e
dell’art. 7 della stessa convenzione CEDU anche ad opera della sentenza delle S.U. di questa Corte

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 339 del 2003 il Tavolazzi manifestava la sua

del 16-5-2013 n. 11833 resa su questione analoga a quella oggetto della presente causa; il
z ricorrente ritiene opportuno procedere alla discussione congiunta delle cause già riunite con
ordinanza n. 24689/2010 di questa Corte successivamente alla decisione della Corte di Strasburgo
sul suddetto ricorso; in caso contrario la decisione emessa dalla CEDU potrebbe giovare

all’awocato Tavolazzi.

Tale istanza deve essere disattesa; invero gli effetti della decisione della CEDU sul richiamato
ricorso dell’avvocato Ferrara non potranno produrre alcun effetto diretto sull’esito del presente
ricorso, e d’altra parte l’attuale ricorrente potrà a sua volta adire la Corte di Strasburgo, qualora
riterrà di awalersi di tale mezzo di tutela awerso la presente sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente, denunciando
violazione degli artt. 111 Cost. anche in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. e 64 quarto comma R.D.
37/34, sostiene che la sentenza impugnata, limitandosi a riportare stralci della sentenza n. 390 del
2006 della Corte Costituzionale, non ha esaminato i molteplici rilievi dell’esponente tendenti ad
una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 339 del 2003.

li Tavolazzi afferma poi di vantare un diritto quesito in ordine alla continuazione dell’impiego
pubblico part — time unitamente all’esercizio dell’attività forense; aggiunge di aver chiesto al CNF,
nel caso di mancato accoglimento della interpretazione adeguatrice della suddetta legge, di
sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 di tale normativa per contrasto
con gli artt. 3-4-35 primo comma e 41 Cost.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della
legge n. 339 del 2003 nonché degli artt. 11-12-14 e 15 delle disposizioni della legge in generale, a
sostegno di una interpretazione costituzionalmente orientata della suddetta legge, assume che
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ingiustamente solo ad alcuni dei ricorrenti di cui alla sopra richiamata ordinanza, e non

tale disciplina, con un intervento rispettoso dei diritti quesiti, reintroduce limiti e divieti alla sola
iscrizione all’albo dalla sua entrata in vigore, e non anche all’esercizio della professione forense da
parte dei soggetti già iscritti all’albo.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 16 e 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933

illegittimamente avviato, non essendo consentito nei confronti di soggetti per i quali persistono
tutte le condizioni in base alle quali “furono iscritti all’albo”; nella specie i requisiti per l’iscrizione
di esso ricorrente non si sono rivelati difettosi o viziati.

Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 56 del R.D.L n. 1578 del 1933 e
dell’art. 112 c.p.c., assume che la decisione impugnata, nel confermare la cancellazione
dell’esponente dall’albo, non ha tenuto in adeguata considerazione che, come dedotto nel primo
motivo di ricorso avverso la decisone del COA, l’operata interpretazione delle norme in esame
finisce con il creare evidenti sperequazioni, in quanto impedisce lo svolgimento della professione
forense a chi ricopra un impiego pubblico anche molto modesto, mentre non sussiste analogo
divieto per parlamentari.

Con il quinto motivo il Tavolazzi, deducendo violazione dell’art. 111 Cost. anche in relazione gli
artt. 132 n. 4 c.p.c. e 64 quarto comma R.D. 37/34, denuncia insufficiente motivazione in ordine al
mancato accoglimento della richiesta di annullamento del provvedimento del COA formulata con
il primo motivo di ricorso proposto dinanzi al CNF con particolare riferimento alla prassi di non
cancellare dagli albi forensi tutti i titolari di uffici pubblici i cui stipendi gravano sui bilanci degli
enti elencati nell’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione nella parte in cui la decisione del CNF
non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione che l’esponente, a seguito dell’iscrizione nell’albo
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sostenendo che il procedimento di cancellazione per soprawenuta incompatibilità era stato

degli avvocati, si era collocato in aspettativa rispetto alla sua posizione di dipendente pubblico,
con conseguente perdita dell’intera retribuzione; tale sua posizione aveva fatto venire meno la
causa di incompatibilità di cui all’art. 3 secondo comma del R.D.L. n. 1578 del 1933, ma il CNF non
aveva risposto a tale specifica doglianza.

né il COA di Brescia né il CNF avevano considerato che il ricorrente aveva sollecitato entrambi,
attesa la complessità della questione, ad emettere il parere di cui all’art. 16 del codice
deontologico forense, richiesta rimasta senza esito.

Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione per il mancato accoglimento
dell’istanza di disapplicazione della legge n. 339 del 2003 per contrasto con i principi comunitari di
uguaglianza e del rispetto dei diritti quesiti.

Con il nono motivo il ricorrente, affrontando il problema della compatibilità della legge n. 339 del
2003 con i principi del diritto comunitario, rileva che la decisione impugnata è viziata anche sotto il
profilo probatorio, non avendo ammesso l’esponente a provare, come pure era stato richiesto, lo
svolgimento dell’attività di avvocato in favore di una cittadina ungherese, attività da considerare
transfrontaliera; il provvedimento di cancellazione, quindi, era in contrasto con i principi
comunitari della libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato.

Con il decimo motivo il Tavolazzi reitera la doglianza relativa alla mancata disapplicazione della
legge n. 339 del 2003 per contrasto con i principi del diritto comunitario.

Con l’undicesimo motivo il ricorrente chiede a questa Corte di disapplicare la legge n. 339 del 2003
per contrasto con i principi comunitari di uguaglianza e di rispetto dei diritti quesiti.

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Con il settimo motivo il Tavolazzi deduce violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che

Con il dodicesimo motivo il ricorrente chiede a questa Corte di sollevare dinanzi alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale di compatibilità della suddetta detta
legge con i principi comunitari già enunciati con il precedente motivo.

Con il tredicesimo motivo il Tavolazzi, denunciando violazione dell’art. 56 del R.D.L. n. 1578 del

legge n. 339 del 2003 non venisse interpretata in senso conforme alla Costituzione, sarebbe
necessario sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 di detta legge in quanto
in contrasto con le menzionate norme costituzionali.

Con il quattordicesimo motivo il ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge n. 339 del 2003 per contrasto con norme costituzionali
richiamate nel precedente motivo.

Con il quindicesimo motivo il Tavolazzi deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del R.D.L.
n. 1578 del 1933 per mancata notifica al P.M. dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione;
il ricorrente osserva che la partecipazione del P.M. è garanzia della corretta applicazione della
legge.

Con il sedicesimo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per insufficiente
motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta dell’esponente di disapplicazione
dell’art. 2 della legge n. 339 del 2003 per contrasto con gli artt. 10 e 81 del Trattato istitutivo della
Comunità Europea.

Con il diciassettesimo motivo il Tavolazzi chiede la disapplicazione dell’art. 2 della legge n. 339 del
2003 per violazione del diritto comunitario in riferimento agli artt. 10 e 81 del Trattato istitutivo
della Comunità Europea relativi al principio della concorrenza.

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1933 e degli artt. 2-3-4-24-33-35-41-81-97-111 e 117 della Costituzione, rileva che, qualora la

Con il diciottesimo motivo il ricorrente chiede a questa Corte di sollevare questione pregiudiziale
alla Corte di giustizia della Comunità Europea riguardo alla interpretazione degli artt. 10 e 81 del
Trattato per sapere: a) se tali articoli obblighino l’Italia a non adottare o mantenere in vigore
provvedimenti di natura legislativa (arti. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 e provvedimento di

applicabili all’esercizio della professione di avvocato nei confronti degli avvocati iscritti all’albo ex
art. 1 comma 56, 56 “bis” e 57 della legge n. 662 del 1996; b) se la specificità della professione
forense in relazione all’attuale disciplina positiva italiana delle compatibilità ed incompatibilità
previste per la professione forense, possa ragionevolmente far ritenere — nei confronti degli
avvocati iscritti all’albo ai sensi della legge ora citata — che la reintroduzione della incompatibilità
con l’impiego pubblico in part — time ridotto, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad
essa inerenti, risulti necessaria al buon esercizio della professione di avvocato come oggi
organizzata in Italia.

Con il diciannovesimo motivo il Tavolazzi, denunciando violazione dell’art. 14 “bis” della legge 4-22005 n. 11, assume che, sulla base di detta disposizione, il CNF non avrebbe dovuto fare
applicazione della legge n. 339 del 2003, posto che la norma del citato art. 14 “bis” vieta che a
carico dei cittadini italiani possano trovare applicazione norme il cui effetto risulti discriminatorio
rispetto alla condizione ed al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio
nazionale; la legge n. 339 realizzerebbe la cosiddetta “discriminazione al contrario”, perché gli
avvocati stabiliti o integrati in Italia non possono essere dipendenti pubblici, ma possono essere
dipendenti di “corrispondenti istituzioni pubbliche nello Stato membro” ove hanno acquisito la
qualifica professionale di avvocato.

Con il ventesimo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli arti. 24 e 111 Cost. oltre che
dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali, sostiene che il
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cancellazione dell’esponente) idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza

CNF non ha, rispetto alla vicenda oggetto della sua decisione, la natura di giudice terzo ed
imparziale, poiché in argomento si era già pronunciato nella sua funzione di indirizzo e
coordinamento dei vari Consigli dell’ordine territoriali sollecitando, da parte di questi, l’adozione
dei prowedimenti di cancellazione; il CNF, quindi, non ha quei requisiti di terzietà ed imparzialità

qualsiasi organo.

Innanzitutto deve rilevarsi l’infondatezza dei seguenti motivi di ricorso che rivestono carattere
preliminare in quanto eventualmente assorbenti rispetto agli altri motivi riguardando l’asserita
nullità delle decisioni impugnate:

1) — violazione del principio di terzietà del CNF (ventesimo motivo del ricorso);
2) — violazione dell’art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933 per omessa notifica al P.M. della delibera di
awio del procedimento di cancellazione dall’albo (quindicesimo motivo del ricorso).

Riguardo alla prima censura occorre rilevare che il Consiglio Nazionale Forense, allorché pronuncia
in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con D. LGS. 23-11-1944 n. 382, e tuttora
legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della
Costituzione; le norme che lo concernono, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei
componenti del Consiglio Nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge,
assicurano — per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo,
dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M. — il corretto esercizio
della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo alla garanzia
del diritto di difesa, all’indipendenza del giudice ed all’imparzialità dei giudizi; infatti
l’indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da
interferenze dirette owero indirette di qualsiasi provenienza.
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che anche la Corte Costituzionale ha in più occasioni ribadito essere una qualità imprescindibile di

Pertanto è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al predetto
Consiglio Nazionale Forense, non potendo incidere sulla legittimità di detta normativa neanche la
circostanza che al Consiglio spettino anche funzioni amministrative in quanto, come evidenziato

l’indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all’organo
giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il
rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni
giurisdizionali (Corte Cost. sent. n. 284 del 1986; Cass. S.U. 3-5-2005 n. 9097).

Né tali conclusioni possono essere infirmate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea del 19-9-2006 emessa nella causa C — 506/4 Wilson contro CNF Lussemburgo, che al
punto 1) del dispositivo ha dichiarato: “L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va
interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di
diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado,
dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto
prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di
tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto”; orbene tale
pronuncia, resa nell’ambito di una controversia sorta in seguito al rifiuto, da parte del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati del foro del Lussemburgo, di iscrivere un cittadino membro dell’ordine
degli avvocati di Inghilterra e del Galles che esercitava la professione di avvocato nel Lussemburgo
dal 1994, all’albo degli avvocati nell’elenco IV degli avvocati che esercitavano con il loro titolo
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anche dalla Corte Costituzionale, non è la mera coesistenza delle due funzioni a menomare

professionale d’origine, è diretta a tutelare, nel contesto dell’esercizio della professione forense
da parte di tutti gli avvocati della comunità europea nell’ambito dei diversi paesi della comunità
stessa, il diritto di un avvocato europeo cui sia stata negata l’iscrizione all’albo degli avvocati di
uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del richiedente ad impugnare tale diniego

il titolo professionale dello Stato membro ospitante (nella fattispecie, infatti, le decisioni di diniego
dell’iscrizione di un avvocato europeo adottate dal “conseil de l’ordre”

i cui membri, a norma

dell’art. 16 della legge 10-8-1991, erano avvocati iscritti nell’elenco I dell’albo degli avvocati, ossia
nell’elenco degli avvocati che esercitavano con il loro titolo professionale lussemburghese e che
avevano superato l’esame di fine tirocinio – erano soggette in primo grado al controllo di un
organo composto esclusivamente di avvocati iscritti nello stesso elenco, e, in appello, di un organo
composto prevalentemente di tali avvocati di nazionalità lussemburghese, vedi punti 54-55 e 56
della sentenza in oggetto), posto che, in tali condizioni, il suddetto avvocato europeo avrebbe
legittimi motivi di temere che, a seconda dei casi, la totalità o la maggior parte dei membri di tale
organi abbiano un comune interesse contrario al suo, ossia quello di confermare una decisione che
esclude dal mercato un concorrente che ha acquisito la sua qualifica professionale in un altro Stato
membro, nonché di paventare il venir meno dell’equidistanza degli interessi in causa (vedi punto
57 della sentenza in oggetto); è dunque evidente che la questione decisa dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea riguarda soltanto la legittimità della composizione dei suddetti organi sotto il
profilo della nazionalità di appartenenza degli avvocati che ne fanno parte (nel senso che non
possono essere composti soltanto da avvocati che esercitino con il titolo professionale dello Stato
membro ospitante allorché debbano decidere su impugnazioni al diniego dell’iscrizione all’albo
degli avvocati di quello Stato da parte di un avvocato di nazionalità diversa), e non già la

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dinanzi ad organi non composti esclusivamente o prevalentemente da avvocati che esercitino con

questione, oggetto della presente controversia, della legittimità della composizione del CNF sotto i
diversi profili sollevati dal ricorrente.

Con riferimento alla seconda censura si osserva che secondo il disposto dell’art. 37 R.D.L. n.
1578/2003 la cancellazione dagli albi degli avvocati “è pronunciata dal Consiglio dell’ordine, di

cancellazione vanno ‘notificate, entro quindici giorni, all’interessato ed al Pubblico Ministero

presso la Corte d’appello ed il Tribunale”.

Nel citato articolo e nella normativa speciale in questione non si rinviene alcuna espressa
indicazione in ordine alla notifica al P.M. dell’avvio del procedimento di cancellazione che può
essere richiesto dallo stesso P.M. ove ravvisi la sussistenza di una delle ipotesi previste dalla norma
in esame; al P.M. deve solo essere notificata la deliberazione adottata al termine del
procedimento di cancellazione in quanto il P.M. è munito di potere autonomo di impugnazione.

Deve poi essere esaminato prioritariamente il sesto motivo di ricorso con il quale il Tavolazzi
lamenta vizio di motivazione nella parte in cui il CNF non avrebbe tenuto nella dovuta
considerazione il fatto che egli, a seguito dell’iscrizione nell’albo degli awocati, si era collocato in
aspettativa rispetto alla sua posizione di dipendente pubblico, con conseguente perdita dell’intera
retribuzione e del venir meno della causa di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. n. 1578 del
1933.

La censura è infondata.

L’art. 2 della legge n. 339 del 2003 dispone che gli avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale
che hanno ottenuto l’iscrizione sulla base della normativa di cui all’art. 1 della legge n. 662 del
1996 possono optare, nel termine di tre anni, per il rapporto di pubblico impiego, che in questo

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ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero” e le deliberazioni del Consiglio dell’ordine in materia di

caso torna ad essere a tempo pieno, ed il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati con
contestuale cessazione del rapporto di pubblico impiego; ed è evidente che alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego non può certamente essere equiparata la semplice aspettativa, che
introduce un periodo di quiescenza di tale rapporto e ne consente una ripresa.

ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, il collocamento in aspettativa chiesto ed ottenuto dal
ricorrente in relazione alla sua posizione di pubblico dipendente; si tratta infatti di una situazione
transitoria e modificabile che non fa venir meno la detta posizione di pubblico dipendente con
tutte le connesse e conseguenti implicazioni derivanti da tale posizione, ivi comprese quelle poste
a base della incompatibilità in questione.

Con riguardo poi a tutte le altre censure formulate dal ricorrente occorre fare riferimento al
tessuto normativo che interessa le questioni sollevate, muovendo dall’art. 1, commi 56-60 della
legge 23-12-1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); in particolare il
comma 56 stabilisce che ‘Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3

febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di
regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno”.

Con la legge n. 339 del 2003 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di
avvocato) il legislatore disciplina nuovamente la materia con una modifica di segno contrario
rispetto a quella di cui alla sopra menzionata normativa; tale legge, che non riguarda la generalità
delle professioni, ma soltanto specificatamente la professione di awocato, prevede all’art. 1 che

“Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge n. 662 del 1996 non si
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Il CNF, pertanto, con la pronuncia impugnata ha implicitamente ma chiaramente, sul piano logico,

applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al
regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22-11934 n. 36, e successive modificazioni.”; il successivo art. 2 dispone che gli avvocati dipendenti
pubblici a tempo parziale che hanno ottenuto l’iscrizione sulla base della richiamata normativa del

impiego, che in questo caso ritorna ad essere a tempo pieno (secondo comma), ed il
mantenimento dell’iscrizione all’albo degli awocati con contestuale cessazione del rapporto di
pubblico impiego (terzo comma); in questa seconda ipotesi il dipendente pubblico part — time
conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno (quarto comma);
inoltre l’art. 2 primo comma dispone che in caso di mancato esercizio dell’opzione tra libera
professione e pubblico impiego entro il termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge
stessa, i consigli degli ordini degli awocati prowedono alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto dal
proprio albo.

A tal punto deve essere esaminato l’impatto su tale disciplina della normativa di cui al decreto
legge 13-8-2011 n. 138 convertito in legge 14-9-2011 n. 148; in particolare il titolo secondo
(Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo) all’art. 3 primo comma
(Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività
economiche) stabilisce che Comuni, Province, Regioni e Stato entro il 30-9-2012 dovranno
adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica sono
libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;

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1996 possono optare, nel termine di tre anni, tra il mantenimento del rapporto di pubblico

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle
specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di giochi pubblici owero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.

l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni al principio di libera concorrenza, alla presenza
diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta
che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti; con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell’art. 17 secondo comma della legge 23-8-1988 n. 400 gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto per recepire
determinati principi ivi enunciati tra i quali è opportuno richiamare quello

“sub” a) secondo il

quale l’accesso alla professione è libero ed il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e
sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; la limitazione, in forza di
una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa
professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla
tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società
professionale.

Il comma 5 “bis” dell’art. 3 dispone poi che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dal 13-8-2012.

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Il quinto comma dell’art. 3 poi prevede che gli ordinamenti professionali devono garantire che

Il comma 5 “ter” inoltre prevede che il Governo entro il 31-12-2012 prowederà a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 “bis” in un
testo unico da emanare ai sensi dell’art. 17 “bis” della legge 23-8-1988 n. 400.

Successivamente è stato emanato il D. P. R. 7-8-2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli

convertito con modificazioni dalla legge 14-9-2011 n. 148) il cui articolo 2 (Accesso ed esercizio
dell’attività professionale) prevede:

“1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui
all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle
professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che
non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti
dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o
disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività
professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su
previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del
numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su
tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico
interesse, quale la tutela della salute. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni sull’esercizio
delle funzioni notarili.

14

ordinamenti professionali a norma dell’articolo 3 comma 5 del decreto legge 13-8-2011 n. 138

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio
della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione
professionale o della società tra professionisti”.

Il successivo art. 12, dopo aver previsto al primo comma che le disposizioni di cui al decreto si

sancisce che ‘Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le

previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall’art. 3, comma 5— bis, del decreto
— legge 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-9-2011, n. 148, e successive
modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate
dall’Unione europea”.

Si rileva poi che non risulta essere stato finora emanato il testo unico previsto dall’ art. 3 comma 5

“ter” del sopra richiamato Decreto Legge 13 8-2011 n. 138 convertito in Legge 14-9-2011 n. 148.

Tanto premesso, occorre accertare se per effetto di tale normativa, costituente “jus superveniens”
nella presente controversia dopo la proposizione del presente ricorso per cassazione, sia
intervenuta una abrogazione tacita della legge n. 339/2003 quanto alla incompatibilità ivi sancita
tra l’esercizio della professione di avvocato e l’impiego pubblico part — time.

In tale prospettiva, in particolare, con riferimento all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012,
laddove si prevede che non sono ammesse limitazioni all’esercizio delle libere professioni “con

attività anche abituale e prevalente”, potrebbe porsi il quesito se tale disposizione, sancendo
l’ammissibilità di esercitare anche la professione di avvocato in misura non abituale o prevalente,
possa incidere sulla normativa di cui agli arti. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003.

15

applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso, al secondo comma

Nello stessa prospettiva è legittimo chiedersi se l’esigenza di scongiurare il rischio di
compromissione dell’indipendenza dell’avvocato che sia anche dipendente pubblico part — time
possa o meno configurarsi quale “motivo imperativo di interesse generale” (art. 2 n. 1 D.P.R. n.
137/2012) tale da giustificare la permanenza della suddetta incompatibilità.

n. 339/2003 non sia comunque sopravvenuta alla data del 13-8-2012 per contrasto con l’art. 3
comma 5 “bis” del Decreto Legge n. 138/2011 che ha introdotto un principio di generale
liberalizzazione dei servizi professionali.

Il Collegio ritiene di dover escludere una abrogazione tacita delle disposizioni della legge n.
339/2003 per effetto della normativa sopravvenuta e sopra richiamata per il rilievo decisivo ed
assorbente di ogni altra considerazione che l’incompatibilità tra impiego pubblico part — time ed
esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate
proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono
scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente; la legge n.
339/2003 è finalizzata infatti a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il
buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e l’indipendenza della professione forense onde
garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.); in particolare la suddetta disciplina mira ad
evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse
della P.A., ed è volta a garantire l’indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con
quelli del cliente; inoltre il principio di cui all’art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del
pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che
ha il compito di difendere gli interessi dell’assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni;
pertanto tale “ratio”, tendente a realizzare l’interesse generale sia al corretto esercizio della
professione forense sia alla fedeltà dei pubblici dipendenti, esclude che con la normativa in
16

Ancora potrebbe dubitarsi se una abrogazione tacita delle disposizioni sopra richiamate della legge

oggetto si sia inteso introdurre dei limiti all’esercizio della professione forense o comunque delle
modalità restrittive della organizzazione di tale attività.

Al riguardo giova anche richiamare la sentenza della Corte Costituzionale del 21-11-2006 n. 390
che, investita delle questioni di legittimità della nuova normativa (sostanzialmente ripristinatoria

time), ha ritenuto non manifestamente irragionevole tale opzione legislativa, non potendo
ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione, da parte del legislatore, di maggiore
pericolosità e frequenza dei possibili inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico
impiego e libera professione quando detta commistione riguardi la professione forense; in
proposito la Corte Costituzionale alla luce dell’art. 3 Cost. ha rilevato che il divieto ripristinato dalla
legge n. 339/2003 è coerente con la caratteristica peculiare della professione forense
dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di

opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario” (art. 3 del
R. D. L. 27-11-1933 n. 1578 recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).

Pertanto deve escludersi che la disciplina introdotta dalla legge n. 339/2003, sancendo
l’incompatibilità tra impiego pubblico ed una professione avente una natura ed una funzione
peculiari quale quella forense, possa essere stata abrogata per effetto delle sopra richiamate
norme sopravvenute, che introducono i principi ispiratori delle attività economiche private
(Decreto Legge 13-8-2011 n. 138 convertito in Legge 14-9-2011 n. 148) e delle attività
professionali regolamentate il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o
collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche
professionalità (D. P. R. 7-8-2012 n. 137); invero l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle
precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da
renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza
17

del divieto di esercizio della professione forense a carico dei dipendenti pubblici ancorché part —

della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra ( Cass.
” 21-2-2001 n. 2502; Cass. 1-10-2002 n. 14129), ipotesi non ricorrente nella specie alla luce delle
argomentazioni sopra svolte.

Deve inoltre aggiungersi che la successiva legge 31-12-2012 n. 247 (Nuova disciplina

(invero l’art. 1 terzo comma prevede che ‘All’attuazione della presente legge si provvede mediante

regolamenti adottati con decreto del Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore…”), conferma
l’operatività delle disposizioni che sanciscono l’incompatibilità tra impiego pubblico e professione
forense; infatti, considerato che l’art. 65 (Disposizioni transitorie) primo comma sancisce che “Fino

alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se
necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, e
che l’art. 18 lettera d) prevede espressamente l’incompatibilità della professione di avvocato
anche “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”,

ne

consegue logicamente che non sono stati certamente abrogati dalla legge in esame gli artt. 3 del
R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 ed 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, che anzi sono riconducibili agli
stessi principi informatori di cui all’art. 18 citato.

Infine è appena il caso di aggiungere l’irrilevanza ai fini del decidere della molteplice normativa
richiamata dal ricorrente nella memoria, che invero non presenta nessun motivo di incompatibilità
con la legge 25-11-2003 n. 339, trattandosi di discipline legislative che non riguardano la
professione forense e tantomeno regolano la specifica questione della commistione tra
quest’ultima ed il pubblico impiego.

18

dell’ordinamento della professione forense), ancorché non suscettibile di efficacia immediata

Tanto premesso sulla vigenza della L. n. 339/2003, si osserva che tutte le censure sollevate dal
ricorrente riguardano da un lato i dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge
suddetta con riferimento in particolare ai principi di uguaglianza, affidamento, libera prestazione
di servizi, ragionevolezza, sicurezza giuridica, e dall’altro la prospettata incompatibilità tra detta

di stabilimento.

Sotto il primo profilo occorre richiamare la sentenza della Corte Costituzionale del 27-6-2012 n.
166 che, a seguito di due ordinanze di identico contenuto di questa Corte, Sezioni Unite Civili, del
6-6-2010, che avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, sia in relazione agli articoli
3-4-35 e 41 Cost., sia in riferimento al parametro della ragionevolezza intrinseca di cui all’art. 3
secondo comma Cost., degli articoli 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, ha dichiarato non fondate
tali questioni.

Tale sentenza ha esaminato preliminarmente la questione sollevata da alcune parti private
secondo la quale l’art. 2 della legge n. 339 del 2003 non avrebbe dovuto essere applicato in
quanto, diversamente dagli awocati italiani, i legali “stabilitro “integrati”, pur non potendo
lavorare in Italia, neppure part — time, alle dipendenze owero in veste di titolari d’impiego o
ufficio retribuito a carico dello Stato italiano perché tenuti a rispettare l’art. 3 del R.D.L. 27-111933 n. 1578, potrebbero nondimeno rimanere dipendenti delle corrispondenti istituzioni
pubbliche dello Stato membro di acquisizione della qualifica professionale; in tal modo si
verificherebbe una discriminazione “al contrario” in tema di incompatibilità non più ammissibile
nei confronti degli awocati italiani ai sensi dell’art. 14 bis della legge 4-2-2005 n. 11 (Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

19

disciplina ed i principi del diritto comunitario in materia di tutela della concorrenza e della libertà

In proposito la suddetta sentenza ha richiamato la già menzionata precedente pronuncia della
stessa Corte Costituzionale del 21-11-2006 n. 390, che ha ritenuto che la normativa nazionale di
recepimento della direttiva intesa ad agevolare l’esercizio permanente della professione di
avvocato in uno stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica professionale

“stabilite° ‘integrato”, ivi comprese, riguardo ai contratti di lavoro con enti corrispondenti nello
Stato di origine, le eccezioni di cui all’art. 3 quarto comma del R.D.L. n. 1578 del 1933 (art. 5
secondo comma del D. LGS. 2-2-2001 n. 96 recante “Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a

facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da
quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”); la sentenza in oggetto ha poi evidenziato
che tale soluzione era inevitabile, atteso che la disciplina delle incompatibilità in tema di
ordinamento professionale forense — secondo il diritto vivente che ne risulta dalla giurisprudenza
di legittimità — deve essere interpretata con estremo rigore, in coerenza con la “ratio” di garantire
l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale.

Del resto anche la stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 2-12-2010 ha
escluso che la legge n. 339/2003 si applichi esclusivamente agli avvocati di origine italiana e
produca in tal modo una discriminazione alla rovescia.

La sentenza della Corte Costituzionale del 27-6-2012 n. 166 ha poi escluso una interpretazione
costituzionalmente orientata della normativa censurata, osservando che il significato letterale e
sistematico della novella non consente altra ricostruzione esegetica che quella — coerente con il
reintrodotto divieto di svolgimento contemporaneo delle due attività — dell’imposizione di una
scelta per l’una o per l’altra, da esprimere entro un determinato periodo, a quanti si fossero
trovati nella condizione, ora non più consentita, di pubblici dipendenti part — time e di avvocati; in
effetti il dato normativo è assolutamente chiaro nel prescrivere l’esercizio di un’opzione tra
20

prevede espressamente che tutte le norme sulle incompatibilità si applicano anche all’avvocato

l’esercizio esclusivo della professione forense e la prestazione di lavoro pubblico a tempo pieno a
tutti coloro i quali avessero ottenuto nella posizione di dipendenti pubblici part – time l’iscrizione
all’albo degli avvocati, con il beneficio di una fase di transizione per una migliore ponderazione
della scelta definitiva.

n. 390 aveva dato risposta negativa ai dubbi di legittimità costituzionale della normativa in oggetto
riguardo agli artt. 4 e 35 Cost., ritenendo che essi, nel garantire il diritto al lavoro, ne rimettono
l’attuazione, quanto ai tempi ed ai modi, alla discrezionalità del legislatore, che nella specie non
aveva esercitato malamente il suo potere; anche in relazione all’asserito contrasto con l’art. 41
Cost., era stato escluso che i dipendenti pubblici svolgessero servizi configuranti una attività
economica, cosicché la loro attività non poteva essere considerata come quella di un’impresa.;
pertanto la legge n. 339 del 2003 incide non tanto sulle modalità di organizzazione della
professione forense in termini rispettosi dei principi di concorrenza, quanto sul modo di svolgere il
servizio presso enti pubblici, ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale all’esecuzione della
prestazione di lavoro pubblico secondo canoni di imparzialità e buon andamento, oltre che ad un
corretto esercizio della professione legale.

La Corte Costituzionale ha poi escluso una lesione da parte della disciplina in esame
dell’affidamento in riferimento all’art. 3 Cost., per quanto riguardava i dipendenti pubblici part —
time i quali, sulla base delle regole “permissive” del 1996, avevano affiancato al rapporto di lavoro
pubblico l’impegno professionale forense; invero in base alla giurisprudenza della stessa Corte il
valore del legittimo affidamento trova copertura costituzionale in tale articolo non in termini
assoluti ed inderogabili, non essendo interdetta al legislatore l’emanazione di disposizioni le quali
vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata,

21

Tanto premesso, la sentenza in esame ha rilevato che già la precedente sentenza del 25-11-2006

anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo
che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale.

Orbene la disciplina in esame, avendo concesso ai dipendenti pubblici part — time già iscritti
all’albo degli awocati un primo periodo di durata triennale onde esercitare l’opzione per l’uno o

espressa scelta in prima battuta della professione forense — ai fini dell’eventuale richiesta di
rientro in servizio, soddisfa pienamente i requisiti di non irragionevolezza della scelta normativa di
carattere inderogabilmente ostativo sottesa alla legge n. 339 del 2003; pertanto la Corte
Costituzionale ha concluso che tale disciplina, lungi dal tradursi in un regolamento irrazionale
lesivo dell’affidamento maturato dai titolari di situazioni sostanziali legittimamente sorte sotto
l’impero della normativa previgente, era assolutamente adeguata a contemperare la doverosa
applicazione del divieto generalizzato reintrodotto dal legislatore per l’awenire (con effetto altresì
sui rapporti di durata in corso) con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti
pubblici a tempo parziale, già ammessi dalle legge dell’epoca all’esercizio della professione legale;
diversamente opinando, infatti, si otterrebbe il risultato, certamente irragionevole, di conservare
ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici part — time, contemporaneamente awocati,
all’interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella
stessa persona; è quindi appena il caso di evidenziare, alla luce di tali rilievi riguardanti la
legittimità costituzionale della legge n. 339 del 2003, l’irrilevanza delle sentenze della Corte
Costituzionale richiamate dal ricorrente nella memoria, in particolare della sentenza del 29-5-2013
n. 103 (che anzi ha ribadito che il divieto di retroattività della legge previsto dall’art. 11 delle
disposizioni sulla legge in generale non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art.
25 Cost., e che il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare norme retroattive,
purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni
22

per l’altro percorso professionale e poi, ancora, un altro di durata quinquennale — in caso di

di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai
sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali); nella
fattispecie, infatti, come già esposto, la sentenza della Corte Costituzionale del 27-6-2012 n. 166
sopra richiamata ha affermato la legittimità costituzionale della legge n. 339 del 2003 nell’incidere

irragionevole disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici part —time già iscritti all’albo degli
avvocati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 e quelli non ancora iscritti all’epoca di
entrata in vigore della legge n. 339 del 2003.

Con riferimento poi al prospettato contrasto della normativa in oggetto con i principi comunitari, è
anzitutto opportuno rilevare che la legge in esame ha inciso sulle modalità di svolgimento del
servizio presso enti pubblici e non sul modo di organizzazione della professione forense, con
conseguente estraneità dei principi di concorrenza tra imprese al tema della libera circolazione
degli avvocati nell’Unione Europea; i dipendenti pubblici, d’altra parte, non svolgono servizi
configurabili come una attività economica, e la loro attività non può essere considerata come
quella di una impresa.

In ogni caso gli eventuali effetti anticoncorrenziali della normativa in oggetto trovano la loro
giustificazione alla luce del rilievo che essi costituiscono l’inevitabile conseguenza della prioritaria
esigenza di soddisfare l’interesse pubblico a difendere i valori fondamentali della professione di
avvocato, quali i principi di indipendenza e di integrità.

E’ comunque decisivo rilevare che, a seguito di ordinanza del Giudice di Pace di Cortona del 19-62009, che aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale
relativa al possibile contrasto della legge n. 339 del 2003 ( nella parte in cui reintroduce il divieto di
svolgimento della professione forense per i pubblici dipendenti part — time) con i principi
23

sui rapporti di durata in corso da essa disciplinati, dunque per l’awenire, proprio per evitare una

comunitari in tema di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, legittimo affidamento e
protezione dei diritti quesiti alla luce delle direttive 77/249/CE e 98/5/CE, la suddetta Corte di
Giustizia dell’Unione europea con la già richiamata sentenza del 2-12-2010 ha ritenuto che gli artt.
3 n. 1 lett. g) CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai

professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la
loro cancellazione dall’albo degli avvocati.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine
alle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma 1’8-10-2013

Il Consigliere estensore

residen

dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della

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