Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27266 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2116/2019 proposto da:

B.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Villanova, del

Foro di Treviso, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA n. cronol. 6664/2018 del

17 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.L., cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso il decreto del tribunale di Venezia del 15 novembre 2018 che, confermando la decisione della Commissione territoriale competente, ha respinto le sue domande di riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

2. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

3. Il richiedente aveva dichiarato di avere timore di rientrare in (OMISSIS) perchè sarebbe stato esposto alle minacce di morte di coloro che accusavano la madre di praticare magia nera.

4. Il Tribunale: ha ritenuto il racconto non credibile ed ha pertanto escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha reputato infondata anche la domanda svolta ai sensi della lett. c) dell’art. predetto rilevando che il ricorrente non aveva mai prospettato alcun timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d’origine e che, in ogni caso, il (OMISSIS) non versa in una situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato interno o internazionale tale da comportare una minaccia individualizzata per la vita dei suoi cittadini; ha infine rilevato che il richiedente non aveva allegato profili di vulnerabilità, tenuto conto anche della circostanza che l’ultimo certificato medico prodotto dava atto che l’anamnesi patologica psichiatrica e quella familiare risultavano negative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con i primi due motivi il ricorrente prospetta questioni di legittimità costituzionale del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. n. 132 del 2018, e, in particolare, del suo art. 1, per violazione dell’art. 77 Cost., art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, nonchè del D.L. n. 13 del 2017, convertito con modiche nella L. n. 46 del 2017, nel suo complesso, o quantomeno del suo art. 21, oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis cosi come modificato dall’art. 6, lett. g citato D.L., per violazione degli artt. 77,117,24 e 11 Cost., art.m 6 CEDU.

1.1 Le prime due questioni sono inammissibili, per difetto del requisito della rilevanza, in quanto il giudice del merito non ha fatto applicazione della norme introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, privo di efficacia retroattiva, ma ha correttamente esaminato e respinto la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria alla luce della disciplina vigente alla data di presentazione della domanda.

Parimenti inammissibile, per difetto di rilevanza, è la q.l.c. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10 che rimette al giudice di valutare se vi sia necessità di disporre la comparizione delle parti, atteso che, nel caso di specie, il ricorrente è comparso all’udienza camerale ed è stato sentito.

Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale prospettate sono invece manifestamente infondate.

Non si può dubitare, in primo luogo, della sussistenza delle ragioni di straordinaria indifferibilità e urgenza sottostanti all’emanazione del D.L. n. 13 del 2017, atteso il numero sempre crescente delle domande di protezione internazionale presentate da quando, negli ultimi anni, il fenomeno migratorio da paesi extracomunitari ha assunto proporzioni massicce, con conseguente incremento esponenziale delle impugnazioni e tenuto conto della necessità dello Stato – connessa a ragioni di ordine pubblico – di ottenere nel più breve tempo possibile l’accertamento del diritto del migrante a permanere nel territorio italiano.

Come già affermato da questa Corte la disposizione transitoria di cui all’art. 21 D.L. cit., che ha differito di 180 giorni dall’emanazione del decreto stesso l’entrata in vigore del nuovo rito – non depone in senso contrario, essendo connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. n. 17717/018).

Va infine escluso che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, non sia idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio e del diritto di difesa nella materia della protezione internazionale (Cass. n. 17717/018 cit.), considerato, altresì, che, fermo l’onere di allegazione, vige nella materia il principio dell’attenuazione dell’onere probatorio, cui è correlato il dovere del giudice di attivare i propri poteri istruttori d’ufficio, e che nel nostro ordinamento la previsione del doppio grado del giudizio non è assistita da garanzia costituzionale.

2. Con il terzo e il quarto motivo B.L. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.

Ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di valutare se il rischio di esposizione ad azioni di violenza, così come da lui dedotto, sia idoneo a porre a repentaglio la sua vita e dunque integri quantomeno seri motivi di carattere umanitario, idonei alla concessione della relativa protezione.

Il ricorrente si duole, inoltre, che il Tribunale non abbia tenuto conto delle esigenze umanitarie dei cittadini extracomunitari che sono approdati sulle coste italiane in fuga da scenari di guerra e dei contesti di vita nel suo paese di provenienza e in Italia.

3.2 Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il terzo si fonda sul presupposto della attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, che – contrariamente a quanto pure dedotto nel motivo – il tribunale ha esplicitamente escluso, evidenziandone con motivazione congrua, e niente affatto apparente, genericità ed aporie.

Il quarto muove invece da fatti (transito in Libia, fuga da scenari di guerra) cui il decreto non fa cenno e rispetto ai quali andava, se mai, denunciato un vizio di omesso esame, previa specifica allegazione del dove e del quando erano stati dedotti.

Quanto al giudizio di comparazione, il tribunale l’ha implicitamente compiuto laddove ha escluso che il ricorrente versi in precarie condizioni di salute od abbia provato di aver raggiunto un grado di integrazione tale da consentirgli di vivere dignitosamente in Italia, mentre non risulta che B. abbia quantomeno prospettato che, in caso di suo rientro in (OMISSIS), rischierebbe di subire la violazione di diritti umani fondamentali.

4.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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