Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27266 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2999/2015 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA, 28 SC A,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ALBANESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO ROSSETTI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5586/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Giancarlo Rossetti, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di L.C., medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2005 al 2009, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dal contribuente, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, atteso l’importo dei costi deducibili…messi a confronto con il totale dei redditi dichiarati.

Avverso la sentenza ricorre, con tre motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevata da subito l’inammissibilità del primo motivo, apparendo evidente dalla lettura della motivazione, il mero errore materiale in cui è incorso il Giudice di appello, il secondo motivo di ricorso (prospettante violazione di legge) è fondato, con conseguente assorbimento del terzo (prospettante l’omesso esame di un fatto decisivo).

2. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

3. La sentenza impugnata, nel dare rilevanza unicamente al dato numerico costituito dall’importo dei costi deducibili senza svolgere alcun esame circa la causale degli stessi, si è discostata dai superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Lazio affmchè, adeguandosi ai superiori principi, provveda al riesame ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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