Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27265 del 28/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21249-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SPAZIALE SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 754/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 22/09/2014, depositata i109/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Spaziale scarl, la quale non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 754/6/15, depositata il 9 febbraio 2015, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente, avverso la cartella esattoriale per il pagamento di Irpeg ed Ilor relative agli anni 1988 e 1989.

La CTR, in particolare, premessa l’intervenuta estinzione del processo derivante dall’impugnazione dell’originario avviso di accertamento, per mancata riassunzione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63, rilevava che la cartella era stata emessa in carenza del presupposto impositivo e che, a seguito dell’estinzione del processo, risultava ampiamente prescritto il termine per attivare la riscossione dei tributo.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, dell’art. 393 c.p.c., nonchè degli artt. 2935 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla CTR nell’impugnata sentenza, non era maturato il termine prescrizionale per l’emissione della cartella, termine che non poteva che farsi decorrere dalla sentenza con la quale il giudice del rinvio aveva rilevato la tardività della riassunzione.

Ad avviso della ricorrente, poichè l’estinzione del giudizio era stata dichiarata con sentenza (n. 11/37/06 della CTR del Lazio), trovavano applicazione i principi affermati da questa Corte in materia di adio iudicati.

Il motivo appare destituito di fondamento.

Conviene premettere che la cartella di pagamento opposta risulta emessa a seguito della definitività degli avvisi di accertamento, notificati alla contribuente nel 1996, per effetto dell’estinzione del giudizio che aveva ad oggetto l’impugnazione dei predetti atti impositivi.

Orbene non appare condivisibile l’assunto dell’Agenzia che fa discendere dal fatto che l’estinzione del giudizio è stata dichiarata con sentenza della CTR, l’applicabilità dei principi in materia di actio iudicati, ritenendo che anche in un caso quale quello in esame, consistente in una pronuncia “in rito”, la sentenza sarebbe comunque dotata di “forza novativa”.

Si osserva in contrario che, poichè nel caso di specie l’accertamento è divenuto definitivo a seguito della tardiva riassunzione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63 e art. 393 c.p.c. e non anche in conseguenza di una sentenza che ha statuito sulla pretesa tributaria, non può ritenersi che nella fattispecie in esame il titolo in base al quale viene intrapresa l’esecuzione è costituito dalla sentenza (Cass. 4574/2015).

Nel caso di specie la pronuncia di estinzione ex art. 393 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, ancorchè resa in sede giurisdizionale, ha comunque comportato il venir meno dell’intero processo, onde non si verifica la sostituzione del titolo giurisdizionale all’atto che conteneva la domanda d’imposta (o di determinazione di sanzione).

Non appare dunque applicabile alla fattispecie in esame il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diritto alla riscossione di un’imposta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato è assoggettato non al termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, bensì esclusivamente a quello generale di prescrizione, in quanto il titolo in base al quale viene intrapresa l’esecuzione non è più l’atto originario, ma la sentenza che ne ha confermato la legittimità pronunciando sul rapporto (Cass. 842/2014).

Nel caso di specie, infatti, la sentenza in esame non ha pronunciato sul rapporto ma si è limitata ad affermare l’estinzione del giudizio, onde il titolo è costituito dall’originario atto impositivo e non si è verificato nessun effetto “novativo” della pronuncia.

Da ciò consegue che non appare applicabile il regime dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., invocato dall’Agenzia, che si riferisce alle sentenze di condanna, o alle pronunce che comunque riconoscano la legittimità dell’atto impositivo contestato (Cass. Ss.Uu. 25790/2009).

Considerato che la contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva non deve provvedersi sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA