Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27265 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 24/10/2019), n.27265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14095-2018 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO n. 26, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO STEFANO che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE GIOVANNA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO

PILSUDSKI n. 118, presso lo studio dell’avvocato ZANACCHI LUCA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MONTANARI FEDERICA e RUBBOLI

RICCARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2610/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 7.5.2007 Immobiliare Giovanna S.r.l. evocava in giudizio R.G. innanzi il Tribunale di Ravenna per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 28.791,58 a titolo di rimborso delle spese di accatastamento e di allaccio delle utenze, nonchè per l’esecuzione di alcuni lavori relativi ad una palazzina composta da sei appartamenti, venduta dall’attrice al convenuto con rogito del 27.1.2003. In subordine, l’attrice spiegava domanda di arricchimento senza causa per la suindicata somma.

A sostegno della propria domanda la società attrice esponeva che nel preliminare del 7.10.2002 le spese di accatastamento e allaccio alle reti delle varie unità immobiliari erano state poste a carico della promittente venditrice, ma che con successivo accordo del 16.12.2002 il R. aveva assunto l’obbligo di provvedervi direttamente.

Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda e deducendo che la scrittura del 16.12.2002 era stata alterata dalla società attrice, rispetto alla sua originaria stesura, poichè il testo corretto della stessa concerneva soltanto la delega, da parte della società venditrice al R., del potere di firma per le pratiche relative agli accatastamenti e agli allacci alle reti, ma non anche l’accollo delle relative spese a carico della parte acquirente. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta dell’attrice.

Quest’ultima resisteva alla riconvenzionale e chiamava in causa D.G. per essere da questi manlevata nel denegato caso di accoglimento della predetta domanda riconvenzionale spiegata dal R..

Il terzo chiamato si costituiva in giudizio a sua volta, eccependo la sua estraneità ai fatti poichè le difformità edilizie che avevano causato la necessità dei nuovi accatastamenti erano legate alle opere di realizzazione dell’edificio, e non a quelle di ampliamento e sopraelevazione in relazione ai quali aveva eseguito progettazione e direzione dei lavori.

Nelle more del giudizio veniva poi concessa l’abitabilità dell’edificio e, con ordinanza del 17.1.2012, veniva estromesso il terzo chiamato.

Con sentenza n. 28/2011 il Tribunale di Ravenna rigettava tanto la principale che la riconvenzionale, condannando l’attore al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto e del terzo chiamato.

Interponeva appello la Immobiliare Giovanna S.r.l. e si costituiva in seconde cure il R., resistendo al gravame ed invocandone l’inammissibilità ed il rigetto.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2610/2017, la Corte di Appello di Bologna accoglieva il gravame soltanto quanto al corrispettivo per la fornitura e posa in opera di una casetta in legno, ritenendo riconosciuta la prestazione alla luce delle difese del R.. Respingeva invece tutte le restanti domande dell’attrice valorizzando il fatto che il contratto definitivo intercorso tra le parti non avesse riproposto le clausole del preliminare relative all’accollo in capo al promittente venditore delle spese di accatastamento e allaccio alle reti degli appartamenti siti nella palazzina oggetto della compravendita del 27.1.2003. Compensava infine le spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.S. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Immobiliare Giovanna S.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’illogicità manifesta della sentenza impugnata rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del doppio grado di giudizio, senza considerare che Immobiliare Giovanna S.r.l. era risultata totalmente soccombente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in relazione al punto della decisione concernente il governo delle spese del doppio grado di merito, perchè la Corte emiliana avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese alla luce del rigetto anche della domanda riconvenzionale proposta dal R., senza considerare che ciò non configurava soccombenza effettiva, ma soltanto virtuale, alla luce della prevalenza del rigetto della domanda principale svolta da Immobiliare Giovanna S.r.l.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono infondate, alla luce del principio per cui “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 Rv.646611; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 2149 del 31/1/2014 Rv.629389).

Peraltro va anche ribadito il principio secondo cui “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Rv.646335; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv.643477; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8889 del 03/07/2000, Rv.538198).

Nel caso di specie il predetto principio non è stato violato, poichè la compensazione delle spese è stata espressamente disposta dal giudice di seconde cure “… avuto riguardo all’accoglimento in misura notevolmente ridotta della domanda di parte attrice (con rigetto di gran parte delle pretese creditorie) e al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta”, ritenendo che ciò integrasse un caso di sostanziale reciproca soccombenza. La valutazione, che rappresenta un’estrinsecazione dell’apprezzamento riservato al giudice di merito, appare corretta, posto che alla luce del sia pur limitato accoglimento della domanda principale e del rigetto di quella riconvenzionale, il R. non era risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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