Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27265 del 05/12/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 27265 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 05/12/2013

Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
DEPOSIT ,Vre
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
…………….. 20ì3
IL ……………
Si comunichi.
Roma, C/A/173
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

)44
i

A-5

………… .

AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
– ROMA R.G. n. 14231/12

Della `ID&A SOCIETA’ COOPERATIVA in liquidazione coatta amministrativa’ in
persona del proprio commissario liquidatore, dott. Andrea Burlini, ricorrente anche in proprio,
rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Codemo e dal Prof. Avv. Giuseppe Marini,
contro
`Equitalia Nord s.p.a. — Agente della riscossione per la Provincia di Venezia’, già
`Equitalia Polis s.p.a. — Agente della riscossione per la Provincia di Venezia’ e prima ancora
‘Gest Line S.p.a. — Agente della riscossione per la Provincia di Venezia’, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Schiavon.
***

PREMESSO
che è stato depositato ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 35/18/11, pronunciata dalla
Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sezione 18, in data 27 gennaio 2011 e
depositata in data 18 aprile 2011, iscritto a ruolo con R.G. n. 14231/12
RILEVATO
che il Ministero per lo Sviluppo Economico — Dipartimento per l’impresa e
l’internazionalizzazione, autorizzava il Commissario Liquidatore della `ID&A Società
Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa’, Dott. Comm. Andrea Burlini, “ad
abbandonare il giudizio in corso con spese compensate tra le parti ammettendo, nel
contempo, la Soc. Equitalia Nord S.p.a. allo stato passivo della procedura secondo il

ATTO DI RINUNCIA AL RICORSO

privilegio spettante” (cfr. all. n. 1).
*
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto la `ID&A Società Cooperativa in
liquidazione coatta amministrativa” nella persona del Commissario liquidatore

di voler rinunciare al ricorso in appello sopra indicato, ed in effetti rinuncia, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 62 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 390 c.p.c. e
dichiara altresì che la presente rinuncia, ivi compresa la rinuncia alle spese, viene accettata
dalla resistente `Equitalia Nord S.p.a., già Equitalia Polis s.p.a. — Agente della riscossione per
la Provincia di Venezia’ come da dichiarazione in calce alla presente, con espresso accordo
sulla rinuncia alle spese.
*

Si allegano in copia i seguenti documenti:
1.

autorizzazione ministeriale;

Con osservanza.
Treviso-Roma, 18 settembre 2013
Avv. Andrea

*
Per accettazione della rinuncia con compensazione delle spese tra le parti:
`Equitalia Nord s.n.a. — A2ente della riscossione per la Provincia di Venezia’, già
`Equitalia Polis s.p.a. — Agente della riscossione per la Provincia di Venezia’ e prima ancora
‘Gest Line S.p.a. — Agente della riscossione per la Provincia di Venezia’, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Schiavon, convenuta dalla

2

DICHIARA

`ID&A Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa’ nel giudizio con R.G. n.
14231/12, accetta espressamente la rinuncia al ricorso ai sensi del combinato disposto dell’art.
62 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 390 c.p.c., rinunciando espressamente alle
spese di lite.

ZS

settembre 2013

Treviso,

3

gooru2o2w;c6,DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI
Divisione VI

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’impresa e
rinternazionahzzazione
Struttura; DG-PNII-EC

AL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dr. Andrea BURLINI
Via Daniele Manin, 40
30174 VENEZIA MESTRE

USCITA

Oggetto: Soc Coop. va “ID 84 A” in L.c.a., con sede in Marghera (VE).

Si fa riferimento alla nota con la quale la SV. ha prodotto istanza diretta ad ottenere il rilascio
dell’autorizzazione ad accettare la proposta di transazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, in considerazione di quanto esposto nel corpo della suddetta nota,
considerato che l’abbandono del contenzioso porterebbe ad ima riduzione delle spese di giudizio,
considerato conveniente per la procedura addivenire ad una transazione, la scrivente Autorità di
vigilanza autorizza la S.V. medesima ad abbandonare il giudizio in corso con spese compensate tra
le parti ammettendo, nel contempo, la Soc. Equitalia Nord S.p.a. allo stato passivo della procedura
secondo il grado di privilegio spettante.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Anto ella SERANI)

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0123652 – 22/0712013 –

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