Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27264 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1192/2019 proposto da:

C.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Villanova, del

Foro di Treviso, giusta procura speciale allegata al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA n. cronol. 6139/2018 del

9 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 9 novembre 2018, ha respinto la domanda di C.O., cittadino (OMISSIS) richiedente asilo, di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Il tribunale, premesso che il migrante aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese a causa della sua instabilità socio -politica, di essersi dapprima recato in Libia ed aver quindi raggiunto l’Italia alla ricerca di migliori condizioni di vita, ha escluso che ricorressero i presupposti per la concessione dello status o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha ritenuto insussistente anche il presupposto di cui alla lett. c) dell’art. cit. rilevando che la (OMISSIS) non versa in una situazione di conflitto armato generalizzato; ha infine affermato che dalla vicenda narrata non emergevano profili di particolare vulnerabilità del richiedente, il quale neppure aveva allegato circostanze in base alle quali poter compiere un giudizio comparativo.

4. C.O. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con i primi due motivi il ricorrente prospetta questioni di legittimità costituzionale del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, del suo art. 1, per violazione dell’art. 77 Cost., art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1.

1.1 Le questioni sono inammissibili, per difetto del requisito della rilevanza, in quanto il giudice del merito non ha fatto applicazione della norme introdotte dal D.L. citato, ma ha esaminato e respinto le domande alla luce della previgente disciplina.

2. Con il terzo motivo C.O. enuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e del principio del contraddittorio; lamenta che il tribunale non abbia svolto alcun approfondimento in sede di audizione, limitandosi a chiedergli conferma delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale.

2.1 Il motivo è inammissibile, perchè il ricorrente non ha indicato quali capi della decisione siano in contrasto con la norma richiamata, non ha allegato i fatti, idonei a chiarire la vicenda narrata, sui quali il giudice avrebbe dovuto sentirlo a chiarimenti e neppure ha tenuto conto che le sue dichiarazioni sono state ritenute attendibili e che il tribunale si è limitato a rilevare che le cause per le quali egli ha lasciato il suo Paese non integravano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

3. Con il quarto motivo C.O. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere il Tribunale respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. solo perchè egli non aveva prospettato, in fase di audizione, di essere esposto a concrete minacce a causa della situazione in cui versa la (OMISSIS).

3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi sulla quale si fonda il capo della pronuncia impugnato.

3.2 Il Tribunale ha infatti ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione accertando, sulla scorta di fonti di informazione internazionale puntualmente citate, il cui contenuto è stato riportato nel decreto, che la (OMISSIS) non versa in una situazione di conflitto armato interno o internazionale generalizzato, tale da concretizzare una minaccia grave e indiscriminata alla vita dei suoi cittadini.

4. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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