Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27263 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36343/2018 proposto da:

S.W., elettivamente domiciliato in Rovigo, alla via Badaloni

19, presso lo studio dall’Avv. Elena Petracca, che lo rappresenta e

difende per mancato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. cronol. 6147/2018 del

12 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 12 novembre 2018, ha respinto le domande di S.W., cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo, di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

2. Il richiedente aveva dichiarato che era stato compiuto un furto all’interno del garage presso il quale svolgeva l’attività di guardia e che l’assemblea del villaggio, dinanzi alla quale il suo datore di lavoro lo aveva trascinato chiedendo il risarcimento del danno subito, lo aveva condannato al pagamento della somma di 1.200.000 taka da corrispondere entro due mesi; che, scaduto il termine, il datore di lavoro aveva costretto i suoi genitori a lasciare la loro abitazione a “garanzia” della cifra richiesta e che allora, su invito degli stessi, egli si era determinato a lasciare il Paese; che il denaro necessario al viaggio gli era stato prestato da tre usurai, i quali avevano anch’essi preteso a garanzia l’abitazione dei genitori, obbligandoli a consegnare i documenti che ne provavano la proprietà; che si era recato prima in Qatar e poi a Tripoli, dove era stato derubato due volte, la seconda per mano della polizia, che lo aveva anche accompagnato in una struttura carceraria, dove era restato per due giorni senza alcuna ragione; che, rilasciato, aveva raggiunto, in data 24 giugno 2016, le coste italiane.

3. Il Tribunale ha ritenuto il racconto generico e poco credibile; ha escluso che il (OMISSIS) versi in una situazione di violenza armata indiscriminata e non ha ravvisato la sussistenza di specifici profili di vulnerabilità del richiedente, idonei alla concessione della protezione umanitaria.

4. S.W. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed il secondo motivo, che censurano, rispettivamente, le statuizioni di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) il ricorrente denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e il vizio di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Deduce, in primo luogo, di appartenere ad un gruppo sociale- quello delle vittime di usura cui lo Stato di sua provenienza non accorda alcuna protezione e lamenta che il tribunale abbia ritenuto non assolto il suo onere probatorio nonostante la coerenza e la linearità delle sue dichiarazioni, che il giudice ha sommariamente valutato senza compiere alcun approfondimento istruttorio.

2. I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

2.1. La valutazione di credibilità e affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese di origine; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.

A tal fine il giudice è pure tenuto ad acquisire informazioni sul contesto socio – politico del Paese, in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 o, in mancanza o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi.

2.2. La credibilità non può, inoltre, essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali, specie quando il giudice non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento.

2.3 A queste indicazioni il tribunale si è sottratto, avendo, per un verso, fondato il giudizio di inattendibilità del racconto su aspetti secondari, in ordine ai quali, peraltro, ben avrebbero potuto essere chiesti chiarimenti, (omessa descrizione delle circostanze del furto di cui S. non era l’autore; mancata indicazione dell’ammontare effettivo del residuo debito) o su valutazioni di inverosimiglianza meramente assertive (minacce rivolte ai soli familiari del migrante e mai concretizzatesi in atti di violenza), e, per l’altro, omesso di svolgere un indagine ufficiosa sulla protezione accordata in (OMISSIS) a coloro che, non essendo in grado di pagare un debito, rischino di rimanere vittime di usura.

3. All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso conseguono l’assorbimento degli ulteriori motivi, la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio del procedimento, per un nuovo esame, al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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