Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27263 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28150/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ARCICONFRATERNITA S. ANGELO DEI ROSSI IPAB;

– intimata –

avverso la sentenza n. 918/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTRIA

regionale di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 12/02/2014,

depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate di Messina emetteva nei confronti della Arciconfraternita S. Angelo dei Rossi IPAB una cartella di pagamento relativa a IRPEG per l’anno 2000.

La contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Messina che lo annullava, riconoscendo alla ricorrente la natura di Ente operante senza fini di lucro non soggetto ad IRPEG.

La sentenza resa dal primo giudice veniva parzialmente riformata dalla CTR della Sicilia. Quest’ultima, con sentenza n. 918/2014/02, depositata il 17.3.2014, accoglieva l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale della parte contribuente. Il giudice di appello riteneva, in particolare, che in forza dell’art. 108 T.U.I.R., il reddito complessivo della contribuente non si esauriva nell’unica categoria del reddito d’impresa, dovendosi determinare sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie – redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi. Ragion per cui non potevano sottrarsi ad imposizione tutti i redditi comunque connessi all’esercizio delle attività medesime. Aggiungeva poi che “…le obiettive difficoltà interpretative in ordine al trattamento tributario degli immobili in questione consentono la non applicabilità delle sanzioni amministrative, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2”.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.

L’Agenzia deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2. La sentenza impugnata era solo apparentemente motivata nella parte in cui aveva riconosciuto l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6. La CTR aveva ignorato la giurisprudenza di questa Corte in tema di presupposti per il riconoscimento dello stato di incertezza oggettiva che giustificava l’esonero dal pagamento delle sanzioni, aggiungendo che l’ente impositore si era limitato ad evidenziare il mancato pagamento dei redditi fondiari prodotti dagli immobili posseduti dalla parte contribuente e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata indica in modo succinto le ragioni poste a base del riconoscimento dell’esonero dal pagamento della sanzione a carico della parte intimata e non può, per l’effetto, considerarsi radicalmente nulla, dovendosi richiedere per la ricorrenza di siffatta evenienza l’assoluta assenza o incomprensibilità logica della decisione. Estremi che non ricorrono nel caso di specie, avendo la CTR fondato la decisione sulla base di “obiettive difficoltà interpretative in ordine al trattamento tributario degli immobili in questione”.

Il secondo motivo è invece palesemente fondato. La CTR ha falsamente applicato l’art. 6, ult. cit. alla vicenda per cui è causa, tralasciando di considerare che nessuna situazione di incertezza obiettiva esisteva già all’atto della notifica della cartella alla parte contribuente in ordine all’assoggettabilità ad imposta della stessa per i redditi fondiari prodotti dai cespiti alla stessa facenti capo.

Ed invero, secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte, la disciplina agevolatrice di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88 (nel testo allora vigente “ratione temporis”, a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 403 del 1990) esclude dal tributo diretto soltanto “gli Organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, le Comunità Montane, le Province e le Regioni”, stante l’indiscusso carattere eccezionale delle norme tributarie di agevolazione, sicchè la riportata elencazione deve ritenersi esaustiva e nel contempo limitativa della previsione di analogo beneficio per altri soggetti pubblici – Cass. n. 11176 del 2005.

Nella stessa direzione, Cass. n. 1382/2004 ha sostenuto che l’art. 88 T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il quale elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette, data la sua specialità, è agevolazione applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non può essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell’interesse generale o dei fini istituzionali propri dell’ente pubblico cui risultano collegati, su tali presupposti escludendo l’applicabilità dell’agevolazione indicata ad una cassa pensioni comunale – cfr. anche Cass. 422/2008.

Tali principi sono stati anche confermati proprio con riferimento agli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie – cfr. Cass. n. 17994/12, con riguardo ai ricavi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare ritratti da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con la finalità dell’assistenza all’infanzia abbandonata; Cass. n. 9791/2014 – nuovamente ribadendosi che in tema di IRPEG l’esenzione dal relativo pagamento sancita dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 1, riguarda solo gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, i consorzi ed associazioni tra enti locali, nonchè gli enti gestori di demani collettivi, non anche gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie che, invece, sono assoggettati al pagamento in forza del combinato disposto di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), art. 88, comma 2 e art. 108 del D.P.R. cit., che assegna rilievo all’attività, non commerciale, per cui detti enti sono stati istituiti.

Orbene, la CTR si è discostata dai principi sopra ricordati, riconoscendo lo stato di incertezza in assenza dei presupposti legittimamente fissati da questa Corte e sopra ricordati.

Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, disatteso il primo e la sentenza va cassata senza rinvio, potendo il procedimento essere definito senza ulteriore accertamenti di fatto con il rigetto del ricorso introduttivo per quel che riguarda la domanda di non applicazione delle sanzioni.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre quelle di legittimità vanno poste a carico della parte controricorrente.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente per quel che riguarda la domanda di non applicazione delle sanzioni.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre il 15% dei compensi a titolo di spese generali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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