Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27262 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14534/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/08/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE dell’11/11/2013, depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CT di secondo grado di Trieste n. 95/2013/08, depositata il 2.12.2013 che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente T.N., medico convenzionato con il SSN, negli anni dal 2006 al 2008.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può esserre definito con motivazione semplicifata.

L’Agenzia delle entrate ha depositato nota con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione all’intervenuto riconoscimento del diritto al rimborso reclamato dalla parte contribuente.

Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara cessata la materia del contendere. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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