Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27262 del 05/12/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 27262 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/12/2013

Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
rEPOSITATO tht CANCELLERIA
Si comuAichi.
IL
DIC. 2a13
Roma, b
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Roberto ArtnandoIa – Avv. Renata Marzano – Avv. Massimi&tno De RenzLs
Corso Trieste, 150 – 00198 Roma – Tel: 06841.71.85 -5a 06 85536.88
SUPREMA CORÚ ‘CE&PACFIZIEfinit
RICORSO R.G. 15578/2012
NOTA DI DEPOSITO di ATTO di RINUNZIA a RICORSO in CASSAZIONE
La sig.ra Lucia NICOLA! nata a Roma il 5 luglio 1941, ivi residente in via Giulia 127 ( C.F.
NCLLCU41145H5011) elettivamente domiciliata in Roma Corso Trieste 150 presso gli awocati Roberto
Armandola(cf RMNRRT4oPoiH5orlsil) e Renata Marzano (c.f. MRZRNT49E91 -I501K) che la rappresentano
e difendono in forza della procura speciale posta a margine del ricorso per cassazione

CONTRO
L’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del ‘Direttore pro-tempore rappresentato e difeso ex lege
dall’Awocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma Via dei Portoghesi u
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L’istante con atto notificato in data 20/21 giugno

2012

proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte di

Cassazione per ottenere la integrale riforma della sentenza 356/14/12, non notificata, pronunziata dalla 14
sezione della Commissione Tributaria Regionale in data 15 maggio

2012

con la quale era stato respinto il

ricorso per revocazione RG 12242,
Successivamente l’istante ha raggiunto un accordo conciliativo con L’Agenzia delle Entrate di Roma e,
dopo l’intervenuto pagamento, la parte resistente, con comunicazione del

20

settembre 2013 ha dichiarato

“che l’Ufficio non ha più nulla a pretendere e che può essere dichiarata in giudizio al cessata materia del
contendere;
La parte ricorrente, in data 17 settembre 2013 ha notificato alla parte resistente, nel domicilio eletto, atto di
rinunzia al ricorso per Cassa7ione,
Tanto premesso la difesa della parte ricorrente

DEPOSITA
I seguenti documenti:
i) atto di rinunzia al ricorso per cassazione notificato in data 17 settembre 2013 in originale
2) fotocopia della comunimione dell’Agenzia delle Entrate di Roma protocollo 2013/164121 del
settembre 2013
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Con
Avv.

Armandola

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STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Roberto Armandola – Avv. Renata Marzano – Avv. Massimiliano De Renzis
Corso Trieste, 150 – 00198 R01114 Tel. 06841.71.85 -Ta 06 85536.88
e-mail: armandolew@mclinkit

SUPREMA CORTE di CASSAZIONE
Ricorso R.G. 15578/2012

ATTO di RINUNZIA AL RICORSO in CASSAZIONE
La sig.ra Lucia NICOLAI, nata a Roma il 5 luglio 1941, ivi residente in Via Giulia 127
C.F. NCLLCU41L45H501J elettivamente domiciliata in Roma Corso Trieste 150 presso lo
studio degli avvocati Roberto Armandola ( RMNRRT4OPO1H501M) e Renata Marzano
(MRZRNT49E51H501K) che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale
posta a margine del ricorso per cassazione
CONTRO
L’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore rappresentato e difeso
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domicilata in Roma Via dei
Portoghesi 12 ( CAP 00186) che a sua volta si è costituita in giudizio con controricorso
notificato in data 30 luglio 2012 ( Riferimento CT 25626. 12 Avvocato dello Stato
Marinella Di Cave)
ESPONE
Con atto notificato in data 20/21 giugno2012 la sig.ra Lucia NICOLAI proponeva ricorso
dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere la integrale riforma della sentenza n.
356/14/12, non notificata, pronunziata dalla 14^ sezione della Commissione Tributaria
Regionale in data 15 maggio 2012 e depositata il successivo 23 maggio 2012 con la quale
era stato respinto il ricorso per revocazione RG 122/12 proposto dalla stessa sig.ra Lucia
Nicolai,
RILEVATO
Che non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato in quanto tra le parti è
intervenuto un accordo transattivo al quale è stata data attuazione ed in virtù del quale è
venuta meno la materia del contendere,
Tanto premesso la sig.ra Lucia NICOLAI
DICHIARA FORMALMENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 del c.p.c. di voler rinunziare, così come in effetti
rinunzia, al ricorso per cassazione iscritto al n. 15578/2012 con compensazione totale delle
spese di lite.
Roma 12 settembre 2013
Sig.ra Lucia Nic • lai
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Avv. Rob

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UNEP – CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA

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Richiedente:

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Data Ric.

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16/09/2013

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Relazione di NotificazioneURGENTE

Richiesto come in atti, io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico do la Corte di Appello d Roma ho notifica o i presente atto a

Il

AGENZIA DELLE ENTRATE IN P. DIRETTORE P.T. NEL DOM EL EX LEGE C10 AVV. GENERALE DELLO STATO PRATICA CT 25626/12 AVVOCATO DELLO
STATO MARINELLA DI CAVE

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a mani di Antonella QUERINI

mediante consegna di copia conforme all’originale a mani di persona qualificatasi per

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incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idone

Roma,

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CORTE DI APPELL
Vergar! Mar

Firma Portiere/vicino di casa
Compilato avviso ex art. O 139 LI 660 c.p.c., Roma
edita Raccomandata N.

L’Ufficiale Giudiziario
Roma,

sensi dell’art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell’atto in busta chiusa e sigillata c mpleta di numero cronologico,
a Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all’indicato domicilio e/o per l’assenza

ui poter consegnare l’atto ai sensi di legge.
orna,

L’ufficiale Giudiziario

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma,
Ritirata copia.

L’impiegato comunale

Eseguita affissione a norma di legge. Roma,
Spedita Raccomandata A.R. N.

L’Ufficiale Giudiziario

L’Ufficiale Giudiziario
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