Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27261 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9769/2019 proposto da:

D.I., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Andrea Maestri, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2647/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/10/2018;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha domandato

l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 18 ottobre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da D.I. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5 del Tribunale di Bologna. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di protezione internazionale del ricorrente.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo con riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Secondo il ricorrente la Corte di merito non aveva dato corso ad alcun accertamento circa la sussistenza delle specifiche condizioni da lui fatte valere per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si sostiene, in particolare, che la pronuncia relativa a tale riconoscimento era giustificata in base al semplice rigetto delle altre due domande svolte (quella afferente lo status di rifugiato e quella avente ad oggetto il riconoscimento della protezione sussidiaria).

Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, “per omessa valutazione dei profili soggettivi di vulnerabilità del richiedente”. Viene osservato che nella fattispecie andava valutato il profilo relativo all’integrazione sociale del ricorrente nel tessuto sociale italiano e che il giudice del merito era tenuto ad apprezzare la condizione di vulnerabilità dello stesso, attraverso un giudizio che doveva prendere in considerazione i diritti fondamentali della persona e la riferibilità al richiedente di una situazione caratterizzata dalla possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa.

2. – I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondati, onde il ricorso deve essere accolto.

La Corte di appello ha ricordato (cfr. pag. 3 del provvedimento) le plurime ragioni poste dal ricorrente a fondamento della propria domanda di protezione umanitaria, una sola delle quali risulta essere stata posta a fondamento anche delle domande dirette al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (il rapimento di cui l’istante sarebbe stato vittima ad opera di ribelli: episodio ritenuto non credibile dal giudice del gravame). Ha poi motivato il rigetto della domanda in questione rilevando che il ricorrente non risultava essere soggetto alla pena di morte o ad altra condanna disumana o degradante inflitta nel paese di origine e che inoltre non sussisteva l’attuale minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata collegata a situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre ha escluso che il procedimento di inserimento nel paese di accoglienza costituisse un presupposto di legge “al fuori dei casi in cui può essere attribuita la detta protezione per i motivi di protezione contemplati”.

In tal modo, però, il giudice del gravame ha mancato di valutare se le situazioni di vulnerabilità prospettate dal ricorrente (come il fatto di aver perso i genitori da giovanissimo, l’essere privo di istruzione, l’essere stato costretto, prima dell’espatrio, a spostarsi continuamente, risultando così privo di alcun radicamento nel paese di origine) giustificassero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Anzitutto il giudice distrettuale non si è curato di prendere specificamente in considerazione le allegazioni poste a fondamento della domanda di protezione umanitaria e di valutare se, indipendentemente dal rigetto delle forme di protezione “maggiori”, potesse dirsi che ricorressero le condizioni per il riconoscimento del diritto invocato. E’ qui da rammentare che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 15 maggio 2019, n. 13088).

In secondo luogo, la Corte di appello non pare aver colto nella sua giusta dimensione il tema dell’integrazione del richiedente, il quale è stato indebitamente sminuito. Detta Corte avrebbe dovuto fare di contro applicazione del principio per cui ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, fermo restando che non può assegnarsi rilievo al livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019. n. 29459).

3. – La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa alla Corte di Bologna, in diversa composizione: al giudice del rinvio è pure demandata la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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