Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27261 del 28/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20552/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

SERGIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3870/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, del 1/04/2014 e depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR – Campania di Napoli ha accolto l’appello di D.G.A. – gravame proposto contro la sentenza n. 168/05/2013 della CTP di Napoli che aveva ritenuto integralmente infondato il ricorso del contribuente – ed ha così accolto la domanda di rimborso dell’IRAP versata in relazione ai periodi di imposta dal 2006 al 2009, ricorso proposto sulla premessa che il contribuente esercitava la professione di medico di medicina generale (in convenzione con il SSN) ed era privo del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi con atto intestato e notificato però a tale D.G.R..

L’intimato si è difeso con controricorso nel quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso per essere quest’ultimo intestato e notificato a persona diversa da quella che era stata parte nel giudizio di merito e destinatario della sentenza di appello e cioè D.G.R. anzichè

D.G.A..

Premesso che la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016, va chiarito che la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza solo se “non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375”, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c.) diversa da quella opinata da altro relatore nella iniziale relazione (C. Cass. s.u. 8999/09).

Orbene, l’eccezione preliminare dell’intimato è fondata trattandosi di vizio che porta all’inammissibilità del ricorso per incertezza assoluta derivante da errore di persona irrimediabile (C. Cass. 19286/09, 22046/13, 22992/10). Nè vale invocare la rettifica di errore materiale che la difesa erariale ha notificato, a termini d’impugnazione già scaduti, sia a D.G.R. che ad D.G.A., stante l’abnorme strumento correttivo adottato dalla parte ricorrente e restando pur sempre ferma la radicale anomalia del contraddittorio. Il che costituisce litis ingressum impediens exceptio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nei casi d’impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex multis C. Cass. 1778/16).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2295 per compensi ed Euro 200 per borsuali, oltre a rimborso forfetario e oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA