Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27261 del 24/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 23/05/2018, dep. 24/10/2019), n.27261
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20556/2017 R.G. proposto da:
S.A. E P.L., rappresentati e difesi dall’avv.
Dalmazio Antonino, con domicilio eletto in Roma, Viale dei santi
Pietro e Paolo n. 7, presso lo studio dell’avv. Tuzza Angelo;
– ricorrenti-
contro
D.S.N.;
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 174/2016, depositata
in data 21.1.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
23.5.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte distrettuale di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Messina aveva parzialmente accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 517/2007 ottenuto dal D.S. per il pagamento dei lavori di realizzazione di un impianto elettrico commissionati dagli attuali ricorrenti, ed aveva condannato questi ultimi al pagamento di Euro 4.934,21, a causa dei difetti riscontrati.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto provato il conferimento dell’incarico, rilevando che, pur in assenza di una prova scritta del contratto, era pacifico che l’immobile fosse stato acquistato dai resistenti al grezzo, previa decurtazione dal prezzo della vendita dell’importo di Euro 22.000,00, da utilizzare per l’ultimazione dell’immobile.
Aveva escluso che i costi dell’impianto fossero a carico del venditore e che questi avesse commissionato i lavori, dato che gli opponenti avevano versato, a tale titolo, un acconto di Euro. 1000,00 per l’installazione dell’impianto.
La cassazione della sentenza di primo grado è chiesta da S.A. e da P.L. sulla base di due motivi di ricorso.
L’Autogrù meridionali s.r.l. non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.
2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto provato il perfezionamento del contratto tra le parti in causa sulla base di presunzioni non univoche, nè concordanti.
A parere dei ricorrenti, l’esecuzione dei lavori da parte del D.S. non dimostrava affatto che fossero stati proprio i ricorrenti a conferirgli l’incarico ed anzi, dalle dichiarazioni rese dalla Paino nel corso dell’interrogatorio formale, era emerso che il prezzo di vendita già comprendeva anche i lavori di completamento (che, quindi, erano a carico del venditore).
Inoltre, le somme versate dai ricorrenti non costituivano un acconto sul prezzo dei lavori, nè provavano il perfezionamento del contratto, come invece erroneamente ritenuto dal tribunale sulla base di una doppia presunzione.
Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, contestando al tribunale di aver disposto – senza alcuna motivazione ed in contrasto con le risultanze di causa – il pagamento di Euro 4.934,21 sulla base della consulenza, sebbene il c.t.u. avesse riferito di non poter indicare i lavori effettivamente eseguiti dal resistente e benchè dalle ulteriori risultanze istruttorie non fosse affatto emerso che l’impianto era stato integralmente realizzato dal D.S..
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale ritenuto inutilizzabile una relazione di consulenza svolta in un diverso giudizio proposto dai ricorrenti verso il venditore, pur trattandosi di prova atipica, liberamente valutabile dal giudice e rilevante per la decisione, avendo il consulente accertato che l’impianto elettrico non era stato completato dal D.S..
Il quarto motivo denuncia – testualmente – la mancata pronuncia sulla quantificazione del danno provocato dalla mancata consegna della certificazione di conformità dell’impianto, assumendo che, se il tribunale avesse tenuto conto di tale circostanza, avrebbe dovuto escludere che il D.S. avesse completato i lavori.
Il quinto motivo denuncia – testualmente – l’errata statuizione sulle spese di lite, assumendo che, data l’infondatezza della domanda di pagamento, i ricorrenti non potevano esser condannati al pagamento delle spese di causa.
2. Il ricorso è inammissibile.
La certificazione di cancelleria acquisita in atti prova che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è stata comunicata al difensore dei ricorrenti in data 29.3.2017.
Il ricorso doveva essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti da detta comunicazione, per cui, essendo stato consegnato per la notifica in data 2.8.2017, deve dichiararsi inammissibile per tardività.
Non ha rilievo la mancata notifica dell’ordinanza di inammissibilità (di cui è dato atto in ricorso), poichè – a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 – il termine per l’impugnazione di legittimità della sentenza di primo grado decorre dalla notifica dell’ordinanza solo se quest’ultima è anteriore alla comunicazione di cancelleria (Cass. 27168/2018; Cass. 20852/2018).
Il ricorso è quindi respinto.
Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019