Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27260 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 30/11/2020), n.27260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso n. 14487/2019 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Giuseppina Marciano, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex

lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– intimato –

avverso il decreto n. 3350/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella camera di consiglio del 03/03/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da E.A. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di un permesso per motivi umanitari.

Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto con riferimento alla vicenda personale posta a fondamento della fuga, per intrinseche incongruenze che avrebbero minato del primo l’attendibilità e che non erano superabili neppure “ricorrendo ad ogni ragionevole sforzo”.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese, l'(OMISSIS), in (OMISSIS), perchè, appartenente al partito (OMISSIS) ((OMISSIS)), egli aveva scoperto brogli elettorali da parte degli aderenti al partito avversario, l'(OMISSIS) ((OMISSIS)), consistenti nel tentativo di inserire nelle urne delle schede elettorali multiple falsificate e nella colluttazione insorta uccideva con un bastone un membro del partito avversario ragione per la quale veniva arrestato e fuggito dal carcere temeva in caso di suo rientro in (OMISSIS) di soffrire una ingiusta detenzione.

Il tribunale aveva ritenuto non plausibile il contesto in cui era avvenuta l’uccisione dell’uomo e cioè alla presenza della polizia, immediatamente intervenuta a sedare la rissa a seguito della segnalazione dei brogli in sede elettorale, ed il racconto generico.

Ciò posto, il tribunale rilevava che la difesa dell’opponente non aveva fornito “elementi volti a meglio contestualizzare l’accaduto e superare le censure in punto di credibilità sollevate nel provvedimento di diniego”, nel rilievo che il ricorso conteneva “il generico richiamo ai principi in materia di audizione del richiedente e in tema di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni elaborati dalla “Dott.ssa S.B., ricercatrice e docente di Antropologia Culturale all’Università di (OMISSIS)” senza quindi fornire elementi in concreto volti ad esplicitare le ragioni per le quali nella specie il racconto debba ritenersi, invece, attendibile” (pp. 5 e 6).

Il tribunale escludeva, ancora, la credibilità del narrato anche quanto agli avvenimenti successivi e quindi alla circostanza che il richiedente fosse rimasto in carcere per due mesi, non essendo lo stesso in grado di ricordare alcunchè di tale periodo, e che, ancorchè accusato di omicidio, egli fosse stato condotto fuori dal carcere per individuare le abitazioni delle persone coinvolte nella rissa, per poi, in tale frangente essere lasciato solo dalla polizia così da potersi dare alla fuga, evidenza di cui si rimarcava in decreto la mancanza di ogni giustificazione da parte della difesa.

Il tribunale riteneva nella situazione descritta nel racconto l’insussistenza dei presupposti integrativi dello status di rifugiato per motivi politici e della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b)) nella non veridicità del narrato e l’insussistenza di una situazione generalizzata di violenza indiscriminata o di un conflitto armato D.Lgs. n. 251 cit., ex art. 14, lett. c) non integrato da situazioni di instabilità; veniva esclusa, altresì, l’esistenza dei presupposti integrativi della protezione umanitaria.

2. E.A. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nato in (OMISSIS), a (OMISSIS) nell'(OMISSIS), di etnia (OMISSIS) e religione (OMISSIS), aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di essere arrestato e di subire una ingiusta detenzione per avere ucciso, egli appartenente al (OMISSIS) ((OMISSIS)), un uomo aderente al partito avversario, (OMISSIS) ((OMISSIS)), in occasione di una rissa che si era verifica durante una consultazione elettorale, all’esito di brogli elettorali.

2. In ricorso vengono articolati tre motivi.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10 e 11, dell’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva 2013/32/UE, dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 6 e 13 Cedu, del D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per violazione del dovere del giudice di cooperazione e del principio di attenuazione dell’onere della prova in ordine alla mancata audizione del ricorrente.

Nonostante la richiesta di audizione del ricorrente formulata dalla difesa, il Collegio ne aveva disposto soltanto la comparizione personale, non provvedendo poi al suo ascolto “considerata la completezza dell’audizione svolta nella fase amministrativa e considerate le allegazioni in fatto contenute nel ricorso oltre che i documenti prodotti” (come da decreto fissazione udienza) e perchè “la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione non ha introdotto ulteriori temi di Indagine nè ha allegato fatti nuovi e senza la segnalazione di specifiche carenze dell’audizione che possano essere colmate in sede di nuovo colloquio” (p. 1 decreto impugnato).

L’audizione del ricorrente ad opera del giudice poteva essere invece assolutamente indispensabile al fine di valutare la credibilità del ricorrente fornendo al giudice l’opportunità per integrare e verificare quanto riferito dal ricorrente davanti alla Commissione.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a impone l’audizione quando manchi la videoregistrazione senza ulteriori presupposti. La mancata audizione aveva precluso al ricorrente di far emergere situazioni non dichiarate davanti alla Commissione territoriale nè riferite in ricorso.

La scarsa scolarizzazione ed i traumi subiti (la detenzione in Libia e lo sbarco in Italia) ben avrebbero giustificato “anche un deficit di memoria dovuto a cd. stress post traumatico collegato ai drammatici eventi vissuti” (p. 11 ricorso).

Il motivo è infondato e presenta, anche nei suoi contenuti profili di inammissibilità.

Il tribunale ha ritenuto di non accogliere la richiesta di audizione del ricorrente perchè effettuata in modo generico senza indicazione delle specifiche circostanze, di fatto, di modifica, emenda o aggiunta di quanto rappresentato dal dichiarante davanti alla Commissione territoriale, restando così per l’effetto acquisiti tutti gli elementi necessari alla decisione.

A fronte di siffatta motivazione la difesa non spiega puntuale contestazione non evidenziando quali specifiche circostanze sarebbero mancate nella valutazione condotta dal tribunale.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria in merito all’effettiva situazione sociale, politica ed economica della (OMISSIS) e sulla sua pericolosità sociale.

Il tribunale aveva omesso, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e non attivando i poteri istruttori ufficiosi D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 27, comma 1-bis, ogni accertamento attuale circa la situazione della (OMISSIS) limitandosi a riportare notizie inerenti all’anno 2016 e ad uno scarno rifermento a siti internet relativamente ad un rapporto del 2019.

La protezione sussidiaria non è subordinata alla prova che lo straniero sia interessato in modo specifico “a motivo di elementi che riguardino la sua persona” e può riconoscersi anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato raggiunga un livello tale da far presumere che il rientro dello straniero per ciò solo comporti il rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia.

4.1. Il motivo è infondato e presenta anche contenuti di inammissibilità.

4.1.1. Il Tribunale di Milano ha ritenuto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 la non credibilità del racconto del ricorrente e tanto vale a sottrarre consistenza alle situazioni denunciate dal richiedente in punto di grave violazione individuale dei diritti umani nel Paese di origine integrative del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) (vd. Cass. 24/04/2019 n. 11267), evidenza che si frappone, altresì, all’esercizio, in via ufficiosa, dei poteri istruttori da parte del giudice del merito, con la sola esclusione che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018 n. 16925).

4.1.2. I giudici di merito hanno ritenuto l’insussistenza nell'(OMISSIS) di una violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato interno o internazionale, per i contenuti della fattispecie descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che, propri della giurisprudenza della Corte di Giustizia (caso Diakitè), sono stati ripresi da questa Corte di legittimità (tra le altre: Cass. 08/07/2019 n. 18306).

Le fonti scrutinate comprensive di report di Human Right Watch World del 2016 e di quello dell’European Asylum Support Office (EASO) del 2017 e di ECOI del 30 gennaio 2019, specificamente indicate nell’impugnato decreto, si sostanziano in una corretta applicazione della regola di giudizio che vuole che il giudice cooperi nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alle luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente (Cass. 26/04/1219 n. 11312).

Il profilo del motivo di ricorso che non si confronta con i puntuali contenuti della motivazione risulta anche non concludente ed aspecifico.

4.2. E’ stata poi esclusa dal tribunale, in corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, una situazione di conflitto armato interno per l’ipotesi di scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, che siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria e tanto per un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (sulla definizione: Cass. 02/04/2019 n. 9090; Cass. 08/07/2019 n. 18306).

La piena applicazione dei principi dà conto della infondatezza della censura.

5. Con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5″ per omesso esame di un fatto decisivo ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il tribunale aveva omesso di considerare le condizioni oggettive del Paese di origine e quelle soggettive della vicenda personale del richiedente e sarebbe mancato il giudizio di comparazione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, di incolmabile sproporzione.

Il rimpatrio forzoso avrebbe privato il ricorrente dei mezzi di sussistenza conseguiti in Italia attraverso il proprio lavoro e lo avrebbe esposto alla totale insicurezza economica del Paese di origine.

5.1. Premessa l’applicabilità dei presupposti della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile “ratione temporis” alle domande di protezione proposte, qual è quella di specie, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018 (Cass. SU 13/11/2019 n. 29459), resta da considerare che correttamente il Tribunale di Milano ha richiamato il principio per il quale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria per una grave violazione dei diritti umani nel Paese di origine, debba aversi riguardo ad una valutazione individuale della situazione personale dal richiedente vissuta nel Paese di origine e come definita dal racconto reso, la cui credibilità a tal fine rileva (sul punto, anche: Cass. 24/04/2019 n. 11267).

In caso contrario, infatti, come pure rilevato da questa Corte di legittimità, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

L’intrinseca inattendibilità del racconto non consente di riscontrare in capo al richiedente una situazione soggettiva di vulnerabilità, escludendo, altresì, che il giudice del merito sia tenuto in via ufficiosa ad integrazioni di prova sulle condizioni obiettive del Paese di origine, nel rilievo da queste ultime assolto a definizione di una situazione di vulnerabilità del richiedente (Cass. 27/06/2018 n. 16925).

5.2. Vero è poi che in ricorso si deduce l’omissione del giudizio di comparazione tra la situazione vissuta dal richiedente nel Paese di origine, ed a cui egli si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, e quella propria del periodo trascorso in Italia senza che in tal modo venga contrastato l’accertamento invece contenuto nell’impugnato provvedimento per il quale si è esclusa la maturazione di una integrazione in Italia del richiedente.

6. Il ricorso, pertanto infondato, deve essere conclusivamente rigettato.

Nella irritualità della costituzione del Ministero, nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti, processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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