Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27260 del 05/12/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 27260 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 05/12/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunicW.
Roma,
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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dfPCSITArc,

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< 't)E 9‘9. Ct. 8129/11 (Avv. Damiani ) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI nel ricorso n. 7967/2011 L'AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale ags.rm@mailcertavvocaturastatolt) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente contro il signor GALLINA ANTONIETTA resistente in punto annullamento della sentenza n. 66/01/11 emessa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma. PREMESSO Che con nota del 13/09/12 prot. n° 166690 , la Direzione Provinciale III di Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l'art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute; FA ISTANZA affinché la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002. Allega comunicazione di regolarità. Roma, 17/10/2013 dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:

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