Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2726 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 08/02/2010), n.2726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11949-2006 proposto da:

A.A., A.P., AG.PI.,

A.G., nella qualità di eredi del Sig.

AG.GU., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato PISANI CARLO, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

IDI FARMACEUTICI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40,

presso lo studio degli avvocati BISCOTTO BRUNO e SCOGNAMIGLIO LUCIA

che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7514/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2005 R.G.N. 5944/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato PISANI CARLO;

udito l’Avvocato COREO NICOLA per delega BISCOTTO BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31-12-2002 la Idi Farmaceutica S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 8864 del 4 febbraio 2003, con la quale era stata solo parzialmente accolta l’opposizione da essa proposta avverso l’atto di precetto, notificatole da A.A., P., Pi. e G., quali eredi di Ag.Gu., in data (OMISSIS), per il complessivo importo di L. 1.014.319.087, oltre interessi successivi e spese, in base alla sentenza n. 68-99 del Tribunale di Latina. Con tale sentenza la IDI Farmaceutici S.p.A. era stata condannata al pagamento in loro favore della somma di L. 46.016.618 “detratte le somme eventualmente ricevute, oltre rivalutazione monetaria e interesse legali dalle singole date di maturazione la saldo”, avendo il Tribunale di Roma dichiarato la legittimità dei precetto nei limiti di Euro 476.058,00. La IDI deduceva la erroneità di quest’ultima pronuncia, per avere, conformando la propria decisione alle risultanze della esperita consulenza contabile, 1) omesso di considerare i pagamenti effettuati di L. 26.622.820 a mezzo assegno bancario in data (OMISSIS), di L. 6.598.000 quale ritenuta d’acconto versata in data (OMISSIS) e L. 126.429.000 a seguito di pignoramento mobiliare in data (OMISSIS) “per il pagamento del precetto notificato il 15-12-2000”; 2) erroneamente imputato ex art. 1194 c.c. i pagamenti parziali effettuati nel corso del tempo agli interessi anzichè considerare, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 1193 c.c., e in riferimento ai singoli crediti più antichi confluenti nel totale di L. 42.016.614 (essendo tale importo il risultato della “sommatoria di una molteplicità di crediti maturati … mese per mese e anno per anno”, ciascuno avente dunque una sua propria autonomia, trattandosi di differenze per “retribuzioni non percepite dall’1-12-56 al 30-11-76”), tali pagamenti “estintivi dell’ intero credito autonomamente considerato, comprensivo cioè della quota di rivalutazione e della quota di interessi fino a quel momento maturate”; 3) omesso di effettuare la compensazione con la somma di L. 20.247.584, oltre rivalutazione e interessi, ad essa dovuta dagli appellati in forza della sentenza definitiva del Pretore di Roma n. 16763-93.

Chiedeva, quindi, dichiararsi le nullità dell’atto di precetto per la parte eccedente la somma di Euro 191.295,88, o di quella minore o maggiore risultante dovuta. Si costituivano gli appellati, contestando il gravame con articolate argomentazioni.

Con sentenza non definitiva n. 7514/04, depositata il 29 novembre 2005, la Corte di Appello di Roma rigettava l’eccezione di nullità e/o inesistenza e/o inammissibilità dell’appello proposta da parte appellata; rigettava il motivo di appello relativo all’imputazione dei pagamenti parziali alla sorte capitale anzichè agli accessori;

rigettava il motivo di appello relativo all’eccezione di compensazione della somma precettata con asseriti crediti della IDI;

accoglieva invece il motivo di appello relativo alla omessa considerazione, da parte della sentenza di primo grado, dei pagamenti parziali di L. 26.622.820, di L. 6.598.000 e di L. 126.429.000, rispettivamente effettuati in data 25 novembre 1986, 15 novembre 1986 e 15 gennaio 2001: quanto ai primi due, perchè già dedotti nel ricorso di primo grado ed idoneamente provati con la produzione della sentenza del Pretore di Roma n. 16763/93; quanto al terzo, perchè il pagamento di tale somma e la sua deducibilità dal dovuto veniva riconosciuta dagli stessi appellati nella memoria di costituzione in appello.

Pertanto, la Corte di Appello disponeva l’espletamento di ctu contabile per determinare l’entità del dovuto in base al titolo posto a fondamento del precetto opposto, da effettuarsi sulla scorta dello stesso procedimento contabile già posto in essere con l’accertamento peritale svolto in primo grado, ma ponendo in detrazione gli importi di L. 26.622.820, di L. 6.598.000 e di L. 126.429.000, rispettivamente pagati in data (OMISSIS).

Disponeva altresì con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.

Avverso la detta sentenza non definitiva i sig.ri A., nella predetta qualità, propongono il presente ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento parziale per due motivi.

Resiste la soc. IDI Farmaceutici con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i signori A. denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 615 c.p.c., comma 1, e art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver erroneamente affermato l’esistenza della prova di pagamenti parziali da detrarre in sede di giudizio di opposizione a precetto senza alcuna dimostrazione che tali pagamenti fossero stati effettuati in esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, come invece espressamente statuito dalla sentenza del Tribunale di Latina posta a base del precetto, nonchè omessa o insufficiente motivazione. In particolare, si sostiene che la sentenza del Tribunale di Latina n. 68/99, sulla base della quale è stato intimato il precetto di pagamento opposto dalla IDI nel presente giudizio, aveva sancito espressamente che dall’importo spettante agli eredi A. dovevano essere detratte “le somme già percepire dal ricorrente in esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri” (sentenza, quest’ultima, che, a quanto è dato constatare dalla difesa della società, venne cassata con sentenza di questa Corte del 21 gennaio 1988 n. 446, con rinvio, appunto, al Tribunale di Latina); sicchè la detrazione si riferiva soltanto a quegli acconti di cui vi era la prova certa del loro pagamento “in esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri”.

La sentenza impugnata avrebbe invece errato – ad avviso dei ricorrenti- nel detrarre dalla somma dovuta e portata dal precetto opposto gli ulteriori asseriti acconti di L. 26.622.820 e di L. 6.598.000, in quanto non vi era alcuna prova che tali pagamenti fossero stati effettuati “in esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri”.

Il motivo non merita accoglimento.

Invero, il Giudice a quo, ha ritenuto fondato il primo motivo di appello proposto dalla IDI, e, dando, al contempo, riscontro alle eccezioni sollevate dagli appellati A., ha osservato che i pagamenti di L. 26.622.820 in data (OMISSIS) e di L. 6.598.000 quale ritenuta d’acconto versata in data (OMISSIS) erano stati già dedotti col ricorso in opposizione in primo grado (punto 11), e a prova degli stessi era stata già prodotta la sentenza n. 16763-93 del Pretore di Roma, ove si leggeva che “il sig. A. ha proposto opposizione … deducendo che la Idi avrebbe illegittimamente trattenuto, versando la somma capitale di L. 26.622.820 in data (OMISSIS), quella di L. 4.726.820 per ritenuta d’acconto … che non andava restituita la somma di L. 6.596.000 a suo tempo versata dalla Idi”, e che aveva determinato il credito dell’IDI anche in considerazione di tali pagamenti.

Lo stretto collegamento ravvisato in sede interpretativa dalla Corte di merito tra la pronuncia del Tribunale di Velletri ed i dati e gli elementi ricavati dalla sentenza del Pretore di Roma n. 16763/93, non appare fondatamente censurabile in questa sede non ravvisandosi ragioni che possano inficiare l’iter argomentativo emergente nella impugnata decisione.

Va in proposito rammentato che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte che l’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione, si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, (ex plurimis, Cass. 9 agosto 2007 n. 17482; Cass. 25 marzo 2003 n. 4382). Più precisamente, la sentenza che decide sull’appello, è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l’interpretazione fornita dal giudice del merito circa l’accertamento compiuto e l’ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla Corte di Cassazione il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l’interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio nonchè funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto (cfr. Cass. 14 marzo 2003 n. 3786). Il rigetto dell’esaminato motivo comporta l’assorbimento dell’ulteriore censura con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2697 c.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione, risultando irrilevante – come del resto sostenuto dalla stessa Corte territoriale – la questione dell’ammissibilità o meno dei documenti prodotti in grado di appello a ulteriore sostegno degli intervenuti pagamenti. Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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