Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2726 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2726 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 3154-2008 proposto da:
FIN PEZZANI DI VENTURA BRUNA SAS, IN PERSONA DEL
LEGALE RAPP.TE SOCIO ACCOMANDATARIO, P.I.00968590281,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.FERRARI 35,
presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GOLLIN
GIANFRANCO;
– ricorrente contro

COM

MONSELICE,

IN

PERSONA

DEL

SINDACO

P.T.

P.I.0065440288, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 06/02/2014

F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI ANDREA, che lo rappresenta e difende la-m-1.t.~19-t-e
– •
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1117/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato Vincenti Marco difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento, e per la
memoria, come da rilievo del relatore, si rimette;
udito l’Avv. Albini Carlo con delega depositata in
udienza dell’Avv. Andrea Manzi difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto e si
rimette Alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità o nel merito il rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 28/08/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’1/4/2000 la s.a.s. Fin
Pezzani chiedeva, previo accertamento della nullità
della diffida ad adempiere inviata nel Marzo 1995 dal
Comune di Monselice, l’esecuzione in forma specifica di

Comune di Monselice e avente ad oggetto un lotto di
terreno sito in zona industriale al prezzo di lire
77.500.000 e per il quale erano stati già versati
acconti per lire 50.000.000; chiedeva inoltre il
risarcimento dei danni per la mancata intestazione del
bene oggetto del preliminare.
La società attrice sosteneva che la diffida
adempiere era illegittima in quanto il Comune si era
reso inadempiente perché:
con delibera del 6/3/1991 aveva approvato una
modifica del piano particolareggiato che aveva
eliminato una strada di penetrazione lasciando il lotto
intercluso;
– non aveva indicato l’esistenza di una servitù di
acquedotto
diagonalmente

le

cui
il

condutture

terreno

attraversavano

rendendo

l’edificazione dello stabilimento.
Il Comune chiedeva il rigetto della domanda.

3

impossibile

un contratto preliminare concluso il 27/7/1990 con il

Il Tribunale di Padova con sentenza del 2003 rigettava

la domanda di esecuzione in forma specifica

e di

risarcimento escludendo l’illegittimità della
precedente diffida ad adempiere in quanto il contraente
che aveva proceduto alla diffida non era inadempiente.

– che l’interesse dell’attrice a non vedere modificata
la previsione di piano relativa ad una strada di
penetrazione che consentiva l’accesso al fondo era di
modesto rilievo; il fondo comunque non rimaneva
intercluso e la delibera di variante non aveva privato
l’attrice di un diritto acquisito con il preliminare;
che non era ravvisabile inadempimento neppure
nell’esistenza della servitù di acquedotto perché nel
preliminare era richiamato un disciplinare nel quale il
Comune garantiva la libertà dei fondi da ipoteche o
altri oneri, ma con espressa esclusione per la servitù
relativa alle condutture esistenti.
La società proponeva appello che era rigettato dalla
Corte di Appello di Venezia con sentenza del 28/8/2007.

La Unrte di Appello, per quanto intra in relazione
ai motivi del presente ricorso e per escludere che il
Comune che aveva comunicato la diffida ad adempiere
fosse stato inadempiente rilevava:

4

In particolare, il Tribunale rilevava:

-

che la modifica dello strumento urbanistico con

riferimento

alla

viabilità

non

integrava

un

inadempimento contrattuale del Comune perché nel
contratto non era contenuto alcun riferimento alle

tal senso aveva assunto il Comune e, al contrario, la
previsione di una diversa viabilità non comportava il
mutamento dello stato di fatto in cui si trovava il
bene al momento del preliminare, essendo invece rimasto
in consistenza e caratteristiche pattuite;

che

non era ravvisabile un inadempimento nella

mancata indicazione, nel preliminare ì dell’esistenza di
una servitù di acquedotto perché nel preliminare era
richiamato un disciplinare per la zona industriale a
tenore del quale il Comune doveva garantire la libertà
e il possesso delle aree e la loro libertà da ipoteche
o altri oneri reali, fatta espressa eccezione per la
servitù relativa a condutture preesistenti e tale
clausola costituiva esplicita esclusione della garanzia
di libertà dal fondo con riferimento alle servitù di
passaggio delle condutture.
La s.a.s. Fin Pezzani propone ricorso affidato a tre
motivi.

condizioni di viabilità del lotto e nessun impegno in

Con memoria

ex

art.

378

c.p.c.

la

PCM

s.r.l.

Trasmissioni meccaniche ha dichiarato di costituirsi in
sostituzione della originaria ricorrente Fin Pezzani
s.a.s., quale società incorporante l’originaria
ricorrente per effetto di fusione.

Motivi della decisione
l.

La

PCM

s.r.l.

Trasmissioni meccaniche

si

costituita con memoria ex art. 378 c.p.c. in
sostituzione della originaria ricorrente, quale società
incorporante l’originaria ricorrente per effetto di
fusione, la PCM s.r.l. Trasmissioni meccaniche.
L’intervento della predetta società è inammissibile in
quanto la procura è stata conferita a margine della
memoria ex art. 378 c.p.c. mentre doveva essere
conferita con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata, come prevedeva l’art. 83 c.p.c. prima
della riforma del 2009, applicabile ai procedimenti
instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Inoltre la memoria, con la quale si deduce l’estinzione
del soggetto originario e, quindi un elemento non
meramente illustrativo del ricorso, non risulta
notificata, con i documenti allegati, alla controparte.

6

Il Comune di Monselice resiste con controricorso.

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può
essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi
dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83,
terzo comma, cod. proc. civ., nell’elencare gli atti in
margine o in calce ai quali può essere apposta la

cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne
consegue che se la procura non è rilasciata in
occasione di tali atti, è necessario il suo
conferimento nella forma prevista dal secondo comma del
cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata, facenti riferimento agli elementi
essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle
parti e della sentenza impugnata (Cfr. ex multis Cass.
9/4/2009 n. 8708); il nuovo testo dell’art. 83 cod.
proc. civ. secondo il quale la procura speciale può
essere apposta a margine od in calce anche di atti
diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica
esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado
dopo la data di entrata in vigore dell’art. 45 della 1.
n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), mentre per
procedimenti (come il presente procedimento) instaurati
anteriormente a tale data, se la procura non viene
rilasciata a margine od in calce al ricorso e al

7

procura speciale, indica con riferimento al giudizio di

controricorso, si deve provvedere al suo conferimento
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
come previsto dall’art. 83, secondo comma (Cass.
26/3/2010 n. 7241).
2.

Il

Comune

di

Monselice

ha

resistito

con

data

9/4/2008

e

pertanto

il

controricorso

inammissibile in quanto notificato oltre il termine di
giorni 40 dalla notifica del ricorso per cassazione,
posto in notifica il 9/4/2008.
3. Con il primo motivo la società ricorrente deduce il
vizio

di

motivazione

con

riferimento

all’interpretazione del contratto il cui oggetto era
individuato in un lotto di terreno in zona industriale
per

la

costruzione

di

un

impianto produttivo;

l’utilizzabilità del lotto per la costruzione
dell’impianto era, a suo dire, una qualità essenziale
della cosa per espressa previsione contrattuale e
pertanto la Corte territoriale si sarebbe contraddetta
affermando, da un lato, che il preliminare andava
interpretato senza il ricorso ad elementi extratestuali
e, dall’altro, dando alla clausola del contratto un
significato diverso da quello chiaramente espresso nel
contratto; l’impegno a vendere un terreno destinato a

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controricorso che è stato notificato alla ricorrente in

costruzione di un impianto produttivo comportava,
secondo gli assunti della ricorrente, l’assunzione di
specifici obblighi.
3.1 Il motivo è infondato perché, contrariamente a
quanto si assume nel motivò

/

la Corte di Appello ha

osservando che nel preliminare non era stato fatto
riferimento alcuno alle condizioni di viabilità del
lotto e che ciò che era promesso in vendita era un
lotto di terreno della superficie di circa 5.000 mq.
ubicato in zona industriale e che il lotto era rimasto
nelle stesse condizioni di fatto in cui si trovava al
momento del preliminare, inalterato in consistenza e
caratteristiche pattuite (la destinazione industriale
dell’area).
Secondo la società ricorrente l’indicazione, contenuta
nel contratto, che la finalità dell’acquisto era la
costruzione di un impianto produttivo avrebbe dovuto
rendere evidente che era garantita anche la
conservazione della previsione di piano relativa alla
realizzazione di una strada di penetrazione, ma la
censura non coglie nel segno sia perché, come rilevato
dalla Corte territoriale, nessun impegno era stato
assunto circa il mantenimento delle previsioni

interpretato alla lettera il contratto preliminare

urbanistiche sulla viabilità del lotto, sia perché, in
linea di fatto, non era dimostrata l’interclusione e
l’impossibilità di accesso attraverso diversi
percorsi, circostanza pure richiamata dalla Corte di
Appello, sia pure solo per affermarne l’irrilevanza in

l’appello.
D’altra

parte,

la

particolare

finalizzazione

dell’acquisto, non è comunque elemento che possa
costituire valida fonte obbligatoria per l’ente
territoriale alienante non potendosi, in via generale
configurare un obbligo di stabilità degli strumenti
urbanistici generali.
Solo per completezza di argomentazione si deve ancora
evidenziare la manifesta illogicità del motivo nel
quale si deduce l’inutilità del bene dal punto di vista
industriale, nel contesto di una domanda diretta
all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di
trasferire proprio quel bene.
4. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce
nuovamente il vizio di motivazione osservando che la
Corte di Appello non doveva stabilire se la promissaria
acquirente avesse un diritto soggettivo al mantenimento
della previsione di piano in punto viabilità, ma se il

relazione alle ragioni per le quali era rigettato

Comune fosse venuto meno all’obbligo di vendere un
lotto, destinato alla costruzione di un impianto
produttivo, con un suo accesso indipendente.
4.1 n motivo è infondato sia per le stesse ragioni già

era stato assunto l’impegno a mantenere un accesso
indipendente), sia perché deve ritenersi adeguata e
pertinente la motivazione della Corte di Appello
secondo la quale il lotto doveva essere consegnato
“nello stato di fatto in cui si trovava al momento del
preliminare” e la previsione di una diversa viabilità
non determinava variazioni delle condizioni di fatto
del lotto medesimo rimasto inalterato in consistenza e
caratteristiche pattuite, posto che nel preliminare non
era stato fatto alcun riferimento alle condizioni di
viabilità del lotto in quel momento solo potenzialmente
derivanti dalla attuazione dello strumento urbanistico
vigente.
5. Con il terzo motivo la società ricorrente la
violazione dell’art. 1489 c.c. sostenendo che il Comune
sarebbe venuto meno all’obbligo di informare il
promissario acquirente dell’esistenza di una servitù
non apparente di acquedotto, rispetto alla quale

11

evidenziate per il rigetto del precedente motivo (non

sarebbe

irrilevante

l’eventuale

conoscibilità

del

vincolo da parte del promissario acquirente.
5.1

La ricorrente, formulando il quesito ex art. 366

bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione
te/mporis, chiede se “in presenza di una servitù non

informazione imposto al venditore dall’art. 1489 c.c.
sulla base di un generico richiamo ad un atto
riguardante un’area molto più vasta nel quale non è
espressamente riportata l’indicazione dell’esistenza
della servitù sul lotto oggetto di compravendita, ma
solo una unilaterale declinazione di responsabilità per
la possibile esistenza di tale servitù indistintamente
sull’intera area a cui l’atto si riferisce”.
3.1 Il motivo è infondato.
La violazione dell’art. 1489 c.c. non sussiste in
quanto la norma invocata ha, in generale, la sola
funzione di accordare all’acquirente il diritto alla
risoluzione del contratto (nella specie neppure
richiesta perché l’attrice ne ha, invece, chiesto
l’adempimento in forma specifica) o la riduzione del
prezzo (che non è qui in discussione) e non configura
obblighi a carico del venditore, ma solo

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apparente si può ritenere soddisfatto l’onere di

l’assoggettamento all’azione di risoluzione o alla
riduzione del prezzo.
La generica violazione del dovere informativo che, a
prescindere dalla pertinenza rispetto alla norma
richiamata nel motivo, appare comunque dedotta, è stata

di un richiamo testuale contenuto nel preliminare, ad
un disciplinare che escludeva la garanzia di libertà
dal fondo con riferimento alle servitù di passaggio
delle condutture con la conseguenza che il rischio
della loro esistenza era contrattualmente posto a
carico dell’acquirente e quindi il venditore non aveva
alcun obbligo informativo rispetto a situazioni che
erano in ogni caso consapevolmente poste a carico
dell’acquirente.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
la condanna della società ricorrente, in quanto
soccombente, al pagamento delle spese di questo
giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo
limitatamente ai compensi per la partecipazione del
difensore alla discussione, dovuti al Comune di
Monselice, escluse le ulteriori competenze relative al
controricorso dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

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motivatamente esclusa dalla Corte di Appello sulla base

La Corte rigetta il ricorso, dichiara inammissibile
l’intervento di PCM s.r.l. Trasmissioni Meccaniche,
dichiara inammissibile il controricorso e condanna la
società ricorrente FIN Pezzani di Ventura Bruna s.a.s.

giudizio di cassazione limitatamente alla
partecipazione alla discussione, che liquida in euro
2.500,00 per compensi.
Così deciso in Roma, il 19/11/2013.

a pagare al Comune di Monselice le spese di questo

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