Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2726 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2726 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 19738-2016 proposto da:
COLOMBI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE
CACCIOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA ZINI;

– ricorrente contro
RE CREATIVO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI,
che la rappresenta e difende;

– controticorrente avverso la sentenza n. 106/2016 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 29/01/2016;

Data pubblicazione: 05/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Ezio Colombi, già amministratore della società
Re Creativo s.r.1., chiede la cassazione dell’impug-nata sentenza — con la

pronunciata nei suoi confronti dal giudice di primo grado in
accoglimento dell’azione di responsabilità esercitata dalla società — sul
rilievo che non vi era prova che l’operazione cagione di responsabilità
(nella specie il Colombi aveva fatto acquistare dalla Re Creativo 170
macchinette da gioco fatte poi pervenire ad altra società sempre
amministrata dal medesimo) fosse stata voluta da lui e che l’operazione
non era documentata da un contratto scritto.
Resiste al proposto ricorso l’intimata con controricorso.
Memoria tardiva di parte ricorrente ex art. 380-bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
3. Premesso, invero, che secondo la stabile opinione di questa Corte
spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di
controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la
facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza
di una prova (Cass., Sez. IV, 13/06/2014, n. 13845), nella specie la
duplice doglianza sollevata dal ricorrente sollecita una rinnovazione del
giudizio di fatto esperito dal giudice di merito che è estranea al
perimetro del giudizio di legittimità, atteso che il ricorso per cassazione
Ric. 2016 n. 19738 sez. MI – ud. 28-09-2017
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quale la Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna

non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la
mera ingiustizia della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 29/03/2013,
n. 7931) e, segnatamente, non consente al ricorrente di rimettere in
discussione, contrapponendolo a quello fatto proprio dal giudice di
merito, un difforme apprezzamento delle risultanze processuali (Cass.,

per esso più favorevole.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Spese alla soccombenza.
6. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio
contributo in quanto la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 7100,00, di cui euro
100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di
legge.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 28.9.2017.
Il Presidente

Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9097) nell’auspicio che esso possa risultare

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