Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27259 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 30/11/2020), n.27259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso n. 14482/2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Giuseppina Marciano, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex

lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– intimato –

avverso il decreto n, 3166/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella camera di consiglio del 03/03/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da O.P. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e di un permesso per motivi umanitari.

Il tribunale ha ritenuto la non credibilità, perchè “scarno” e “generico”, del racconto reso dal ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere (OMISSIS) e di etnia “(OMISSIS)” e di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese, l'(OMISSIS), in (OMISSIS), perchè il padre, che stava invecchiando, lo voleva costringere a prenderne il posto quale membro della setta segreta degli (OMISSIS) e che egli, dopo avere appreso, mentre si trovava in Libia, della morte del padre, temeva la reazione dei componenti della setta al suo rientro in ragione del rifiuto di entrarne a far parte.

Ciò posto, il tribunale rilevava che il richiedente dimostrava di non conoscere “praticamente nulla della setta” e che non offriva alcuna spiegazione del perchè avesse scelto lui come successore e che il racconto diretto ad accreditare la tesi che gli (OMISSIS) che trasmettono “in modo forzoso” ed in via ereditaria il posto di uno degli associati dopo la sua morte, arrivando a vendicarsi in caso di rifiuto non trovavano corrispondenza con le fonti consultate sul fenomeno e che, diversamente sul modulo “C3″ il dichiarante aveva invece riferito di aver lasciato la (OMISSIS) perchè, apprendista muratore, dopo la morte del padre non aveva più nessuno che lo seguisse con il lavoro.

Il tribunale aveva ritenuto l’insussistenza nel Paese di origine di una situazione di violenza generalizzata nell’ambito di un conflitto armato interno o internazionale e dei presupposti integrativi della protezione umanitaria, in mancanza di credibilità del racconto, anche rispetto al periodo trascorso dal richiedente in Libia ed al conflitto interno ivi intervenuto dal 2011, in difetto di elementi individualizzanti e di un radicarnento in Italia.

2. O.P. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nato in (OMISSIS), a (OMISSIS) nell'(OMISSIS), di etnia (OMISSIS) e religione (OMISSIS), aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese per il timore di essere sacrificato dai membri degli (OMISSIS) una setta segreta, e canto nel rifiuto da lui frapposto di entrare a far parte per successione al padre della cui morte apprendeva mentre si trovava in Libia, paese in cui era stato detenuto per tre mesi.

2. In ricorso vengono articolati tre motivi.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10 e 11, dell’art. 46, par. 3 della Direttiva 2013/32/0E, dell’art. 47 CDFUE” degli artt. 6 e 13 Cedu, D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per violazione del dovere del giudice di cooperazione e del principio di attenuazione dell’onere della prova in ordine alla mancata audizione del ricorrente.

Nonostante la richiesta di audizione del ricorrente formulata dalla difesa, il Collegio ne aveva disposto soltanto la comparizione personale, non provvedendo all’incombente perchè la domanda era formulata in modo generico senza indicazione delle specifiche circostanze di fatto di modifica o aggiunta di quanto riferito davanti alla Commissione territoriale.

L’audizione del ricorrente ad opera del giudice poteva essere invece assolutamente indispensabile al fine di valutare la credibilità del ricorrente fornendo al giudice l’opportunità per integrare e verificare quanto riferito dal ricorrente davanti alla Commissione. La scarsa scolarizzazione ed i traumi subiti (la detenzione in Libia e lo sbarco in Italia) ben avrebbero giustificato anche un deficit di memoria per stress post traumatico.

Il motivo è infondato, e presenta, anche, nei suoi contenuti profili di inammissibilita.

Il tribunale ha ritenuto di non accogliere la richiesta di audizione del ricorrente perchè effettuata in modo generico senza indicazione delle specifiche circostanze, di fatto, di modifica, emenda o aggiunta di quanto rappresentato dal dichiarante davanti alla Commissione territoriale, restando così per l’effetto acquisiti tutti gli elementi necessari alla decisione.

A fronte di siffatta motivazione la difesa non spiega puntuale contestazione non evidenziando quali specifiche circostanze sarebbero mancate nella valutazione condotta dal tribunale.

4. Con secondo motivo ricorrente denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in merito all’effettiva situazione sociale, politica ed economica della (OMISSIS) e sulla sua pericolosità sociale.

Il tribunale aveva omesso, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e non attivando i poteri istruttori ufficiosi D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 27, comma 1 bis ogni accertamento attuale circa la situazione della (OMISSIS) limitandosi a riportare notizie inerenti all’anno 2014 con scarno riferimento a siti internet relativamente ad un rapporto del 2018 ed uno del 2019.

Il sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Affari Esteri all’aprile 2019, raccomanda di limitare i viaggi in (OMISSIS) allo stretto necessario in considerazione dell’attuale precaria situazione di sicurezza del Paese, la situazione di elevato pericolo avrebbe integrato gli estremi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c..

4.1. Il motivo è infondato e presenta anche contenuti di inammissibilità.

4.1.1. Il Tribunale di Milano ha ritenuto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, la non credibilità del racconto del ricorrente e tanto vale a sottrarre consistenza alle situazioni denunciate dal richiedente in punto di grave violazione individuale dei diritti umani nel Paese di origine integrative della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b)) (Cass. 24/04/2019 n. 11267), evidenza che si frappone, altresì, all’esercizio, in via ufficiosa, dei poteri istruttori da parte del giudice del merito, con la sola esclusione che la mancanza di verificità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27/06/2018 n. 16925).

4.1.2. I giudici di merito hanno ritenuto l’insussistenza nell'(OMISSIS) di una violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato interno o internazionale” per i contenuti della fattispecie descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che, propri della giurisprudenza della Corte di Giustizia (caso Di.), sono stati ripresi da questa Corte di legittimità (tra le altre: Cass. 08/07/2019 n. 18306).

Le fonti scrutinate comprensive di report di Human Right Watch World del gennaio 2018 e dell’European Asylum Support Office EASO del novembre 2018 e di ECOI (Austrian Centre for Country of origin Asylum Research and Documentation) del 30 gennaio 2019, specificamente indicate nel impugnato decreto, si sostanziano in una corretta applicazione della regola di giudizio che vuole che il giudice cooperi nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna. domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente (Cass. 26/04/2019 n. 11312).

Il profilo del motivo di ricorso che non si confronta con i puntuali contenuti della motivazione risulta anche non concludente ed aspecifico.

4.2. E’ stata poi esclusa dal tribunale, in corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, una situazione di conflitto armato interno per l’ipotesi di scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, che siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria e tanto per un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (sulla definizione: Cass. 02/04/2019 n. 9090; Cass. 08/07/2019 n. 18306).

La piena applicazione dei principi dà conto della infondatezza della censura.

5. Con terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 per omesso esame di un fatto decisivo ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il tribunale aveva omesso di considerare il “vissuto” del richiedente ed i traumi ritenendo che non erano stati allegati dalla difesa fatti diversi da quelli posti a fondamento della domanda di protezione nel rilievo che la dedotta, in ricorso, permanenza in Libia non avrebbe avuto per il ricorrente documentate conseguenze.

Sarebbe quindi mancato nell’accertamento svolto la valutazione delle condizioni oggettive del Paese di origine e soggettive della vicenda personale del richiedente e sarebbe mancato il giudizio di comparazione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali. Il rimpatrio forzoso avrebbe privato il ricorrente dei mezzi di sussistenza conseguiti in Italia attraverso il proprio lavoro e lo avrebbe esposto alla totale insicurezza economica del Paese di origine.

5.1. Premessa l’applicabilità dei presupposti della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile “ratione temporis” alle domande di protezione proposte, qual è quella di specie, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 1018, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018 (Cass. SU 13/11/20l9 n. 29459), resta da considerare che correttamente il Tribunale di Milano ha richiamato il principio per il quale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria per una grave violazione dei diritti umani nel Paese di origine debba aversi riguardo ad una valutazione individuale della situazione personale dal richiedente vissuta nel Paese di origine e come definita dal racconto reso, la cui credibilità a tal fine rileva (sul punto, anche: Cass. 24/04/2019 n. 11267).

In caso contrario, infatti, come pure rilevato da questa Corte di legittimità, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare dei singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

L’intrinseca inattendibilità del racconto non consente di riscontrare in capo al richiedente una situazione soggettiva di vulnerabilità, escludendo, altresì, che il giudice del merito sia tenuto in via ufficiosa ad integrazioni di prova sulle condizioni obiettive del Paese di origine, nel rilievo da queste ultime assolto a definizione di una situazione di vulnerabilità del richiedente (Cass. 27/06/2018 n. 16925).

5.2. Vero è poi che in ricorso si deduce l’omissione nel decreto di un Giudizio di comparazione tra la situazione vissuta dal richiedente nel Paese di origine, ed a cui si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, e quella propria del periodo trascorso in Italia senza considerare che, nell’impugnato provvedimento, in cui si è esclusa una grave violazione dei diritti umani nel Paese di origine come causa della migrazione del richiedente, si è sottratto, per l’effetto, ogni rilievo al grado di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente, venendo a mancare, a priori, ogni elemento di raffronto.

6. Il ricorso, pertanto infondato, deve essere conclusivamente rigettato.

Nulla sulle spese, essendo il Ministero rimasto intimato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto, secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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