Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27259 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8401-2014 proposto da:

P.A.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato LUIGI SALVATI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIACRISTINA TABANO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALFREDO CATALANI 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

BALATA, che lo rappresenta e difende caso giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3090/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 10/05/2014 e depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato Mariacristina Tabano, per la ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di divorzio tra P.A.M.A. e D.B.G.D., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza emessa il 10/5/02014, depositata il 28/05/2013, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, disponeva che l’assegno divorzile fosse dovuto alla moglie nella misura del 30% dell’indennità di servizio percepita dal marito nei periodi di missione all’estero, ma non quando questi percepisse il suo solo stipendio, permanendo in Italia.

Ricorre per cassazione la moglie che pure deposita memoria difensiva.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il marito.

Per ragioni sistematiche, va preliminarmente considerato il primo motivo del ricorso incidentale. Si ripropone l’eccezione di assenza di una domanda sull’assegno, eccezione già rigettata con argomentazioni adeguate dal giudice a quo.

Giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che la domanda di assegno non richiede formule particolari, ma può essere ravvisabile anche in deduzioni rivolte al suo conseguimento: è necessario aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, desumibile non solo dal tenore degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dall’istante, e dal provvedimento implicitamente in concreto sollecitato (tra le altre, Cass. N. 9058 del 2001).

L’odierna ricorrente principale, costituitasi all’udienza presidenziale, aveva chiesto il rigetto della domanda di controparte di accertamento negativo del suo diritto all’assegno, ed illustrato ampiamente le ragioni per il riconoscimento di un assegno in suo favore.

Superata la questione pregiudiziale ed esaminati il contenuto del ricorso principale e del secondo motivo di quello incidentale, va osservato che la presenza di un assegno di Euro 1.000,00 mensili a favore della moglie in sede di separazione non è decisivo, trattandosi, rispetto a quello di divorzio, di assegno distinto per contenuto, caratteri, finalità (tra le altre, Cass. N. 18433 del 2010).

In entrambi i ricorsi non si indicano o si indicano in modo del tutto inadeguato le ragioni di violazione di legge; in realtà si espongono circostanze di fatto e valutazioni alternative rispetto a quanto precisato dal giudice a quo, con motivazione accurata e non illogica, scevra da errori di diritto: circostanze e valutazioni, insuscettibili di controllo in questa sede.

La Corte di merito esamina accuratamente le condizioni economiche delle parti, sostanzialmente analoghe, quando il marito non svolgeva attività lavorativa fuori dal territorio italiano, ricevendo invece in tal caso, indennità cospicue, e ha quindi del tutto condivisibilmente indicato un diverso regime per l’assegno per la moglie, tenuto anche conto delle vicende pregresse, e del fatto che, nei periodi all’estero, l’odierna ricorrente principale spesso aveva seguito il marito e si era occupata del figlio, mantenendo così l’unità della famiglia.

Nulla aggiunge alle argomentazioni del ricorso la memoria della ricorrente.

Vanno pertanto rigettati entrambi i ricorsi, con compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio tra le parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e del controricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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