Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27259 del 05/12/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 27259 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/12/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comMlii.
Roma,
IL
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………..
I
,
,
Ct. 14390/11 (Avv. Damiani)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 6813/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor C.O.S.E.D.A. SRL IN LIQUIDAZIONE
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 455/13/10 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale Centrale.
PREMESSO
Che con nota del 17/09/12 prot. n° 109295, la Direzione Provinciale II di
Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione
della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che
richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte
le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 07/10/2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale