Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27258 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 30/11/2020), n.27258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11357/2019 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di ò cassazione e rappresentata e

difesa dall’avvocato Anna Moretti, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex

lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– intimato –

avverso il decreto n. 2179/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 03/03/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da A.C. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. A.C. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, nata a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), di religione (OMISSIS) ed etnia “(OMISSIS)”, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale e dinanzi al tribunale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese nel febbraio 2016 – raggiungendo l’Italia il 29 giugno 2016, partendo dalla Libia dove era rimasta per tre mesi in prigionia e veniva violentata da chi la teneva ristretta, gli (OMISSIS) -, e di non poter farvi rientro temendo di essere uccisa dal proprio ex-compagno, a cui la madre l’aveva venduta per poter così pagare il terreno che aveva ottenuto dal primo.

La richiedente aveva dichiarato di aver scoperto l’appartenenza ad una “società segreta” del compagno a cui imputava l’improvvisa scomparsa di sua figlia e l’uccisione di sua sorella e di uno zio.

Il tribunale aveva ritenuto credibile il racconto quanto al riferito stato della dichiarante al suo ex compagno e tanto nel “contesto di violenta sottomissione” in cui era sorta la relazione, apprezzando invece la non credibilità della ulteriore vicenda dell’appartenenza del compagno ad una setta segreta, che faceva rituali magici, ragione per la quale la donna esprimeva il timore di essere uccisa ove avesse fatto rientro in (OMISSIS), nelle intervenute minacce dell’uomo, che aveva già ucciso la sorella e lo zio, a fronte della scoperta della sua appartenenza alla setta.

Esclusa l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e degli estremi per la protezione sussidiaria -vagliata negativamente anche rispetto all’esistenza di una situazione generalizzata e indiscriminata di intensità tale da esporre a rischio alla vita un qualsiasi civile – e ritenuta l’insussistenza degli estremi per concedere la protezione umanitaria, il tribunale rigettava la domanda.

2. In ricorso vengono articolati quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, poichè il tribunale aveva omesso qualsiasi approfondimento istruttorio circa il rischio di esposizione della ricorrente a violenza di genere, già subita in (OMISSIS) e comprensiva della vendita sofferta ed anche della pratica di infibulazione documentata con certificato medico agli atti.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 5, art. 7, lett. d), art. 14, lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il tribunale valutato la violenza sessuale e domestica subita dalla ricorrente anche con riferimento al rischio effettivo di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni della richiedente per la sua appartenenza al genere femminile in caso di rientro in (OMISSIS), per cui il tribunale aveva errato nel non riconoscerle la protezione sussidiaria.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso approfondimento sulla situazione generale del Paese di provenienza della ricorrente con particolare riferimento alla violenza diffusa ed indiscriminata presente anche nel (OMISSIS).

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito alla sussistenza di situazioni “vulnerabili” ai fini del riconoscimento della situazione umanitaria.

3. Sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso; va rigettato per infondatezza il terzo; il quarto resta assorbito.

4. Quanto al primo ed al secondo motivo, da esaminare congiuntamente perchè connessi, va osservato che il tribunale ha valutato il rischio di esposizione della ricorrente a persecuzioni o a trattamenti inumani e degradanti con esclusivo riferimento alla minaccia rappresentata dall’uomo con cui conviveva; ha invece omesso del tutto di verificare se il predetto rischio sussista, a prescindere dai rapporto della richiedente con il suo ex convivente, con riferimento alla – pure dedotta – condizione di donna in un contesto socio-familiare particolarmente degradato, quale risultante dalla narrazione della richiedente stessa.

5. Il quarto motivo sulla protezione umanitaria resta assorbito.

6. Nel resto, è infondato il terzo motivo di ricorso, che merita come tale rigetto.

Il tribunale, ricorrendo ad aggiornate fonti di informazione (Cass. 26/04/2019, n. 11312), ha provveduto ad escludere l’esistenza in (OMISSIS) di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale senza che il proposto motivo valga ad orientare efficacemente sul punto a critica.

L’indicata locuzione è da intendersi, infatti, per costante orientamento di legittimità, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione. sussidiaria, per un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (ex multis: Cass. n. 18306 del 08/07/2019).

7. In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigettato il terzo, il decreto impugnato va annullato ed il giudizio rinviato al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigettato i terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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