Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27258 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2624-2014 proposto da:

M.F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ANGELO LUPOI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PORTONACCIO, 200, presso lo studio DANIELE MARIOTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLA ANGELA FAVERO giusta procura a margine de

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTRO presso la CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2401/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 27/03/2013 e depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato Michele Angelo Lupoi, per la ricorrente, che si

riporta ai motivi del ricorso insistendo per l’accoglimento;

uditi gli Avvocati Ida Carla Angela Favero e Daniele Mariotti, che si

riportano agli scritti, in particolare sull’audizione del minore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di divorzio tra M.F.R. e S.P.F.M., la Corte d’Appello di Milano, con sentenza emessa il 27/3/2013 depositata l’11/6/2013, che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale (che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra le parti, rigettato l’assegno per la moglie, disposto l’affidamento della figlia A. al Comune di Milano, con prevalente collocazione presso la madre, limitando la responsabilità dei genitori e attribuendo all’affidatario la facoltà di intervenire nelle scelte mediche, di istruzione ed educative di A., e di autorizzare i viaggi all’estero di essa, in mancanza di accordi fra i genitori, e aveva infine stabilito l’obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia), revocava l’ordine all’affidatario di intervenire nelle scelte relative, mediche, di istruzione ed educazione relative alla figlia, nonchè la delega ad autorizzare i viaggi all’estero, in mancanza di accordo fra i genitori.

Ricorre per cassazione la moglie che deposita memoria difensiva.

Resiste con controricorso il marito, che pure deposita memoria difensiva.

Va innazi tutto osservato che è irricevibile, in quanto tardiva la documentazione allegata alla memoria del merito.

Quanto all’assegno di divorzio, va precisato che il giudice a quo ha errato nell’interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 non facendo riferimento alcuno al tenore di vita pregresso, nè al raffronto fra le condizioni economiche delle parti che, come noto (tra le altre Cass. 15.5.2013, n. 11686), possono costituire indice del predetto tenore di vita, ma si è limitato ad indicare la professione della moglie, docente universitario a Venezia per conto di un’Università Inglese, e la circostanza che ella è proprietaria di immobili; nessun riferimento invece alle condizioni economiche del marito, e un breve richiamo alla durata del matrimonio, che, come noto, attiene al quantum e non all’an.

Per quanto riguarda il regime di affidamento della figlia, che oggi ha quasi dodici anni, esso va sicuramente confermato al Servizio Sociale. Osserva il giudice a quo che tale regime è iniziato con il procedimento di separazione, anche a seguito di una CTU, stante il grave conflitto fra i genitori, e si è mantenuto anche in sede di divorzio perchè la situazione non si era modificata. Non vi sono elementi di novità al riguardo, secondo la sentenza impugnata, e il conflitto perdura, mentre A., anche in ragione dell’intervento dei Servizi, si è ben inserita nella scuola e in un circuito di relazioni positive, mentre con il padre vi è stato un positivo sviluppo di rapporti. Ovviamente l’unica preoccupazione del giudice al riguardo, ai sensi dell’art. 155 c.c. (e oggi 337 bis c.c.) è quella di proteggere l’interesse del minore. Nulla aggiunge, al riguardo, la memoria del controricorrente.

Va peraltro precisato che A. non è mai stata sentita dal giudice di primo e di secondo grado, e sul punto la sentenza d’appello non fornisce alcuna motivazione, anche solo per escludere l’opportunità di un ascolto collegato all’età (al riguardo Cass. 15.3.2013, n. 11687; Cass. 4.12.2012, n. 21662).

Va pertanto accolto per quanto di ragione il ricorso, in punto assegno alla moglie e ascolto della minore, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Giudice a quo, in diversa composizione, che esaminerà le condizioni economiche delle parti, provvederà al predetto incombente (ascolto della minore), pure valuterà la circostanza, asserita dal controricorrente in memoria, del nuovo matrimonio dell’odierna ricorrente, e si pronuncerà sulle spese, rimanendo dunque assorbiti i motivi del ricorso relativi alle spese dei gradi pregressi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti i motivi relativi alla spese pregresse; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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