Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27257 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15260-2018 proposto da:

G.G., M.G.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 29, presso lo studio

dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BOLOGNESI MARCELLO, GHISIGLIERI FRANCESCO;

– ricorrenti –

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536,

presso lo studio dell’avvocato REVELLI FRANCESCA LUISA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NASINI VINCENZO, GUAI

RAFFAELLA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

G.G., M.G.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato

ZACCHEO MASSIMO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati BOLOGNESI MARCELLO, GHISIGLIERI FRANCESCO;

– controricorrenti al ricorrente incidentale –

contro

MA.EL., GI.DO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1449/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO

ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 3660/2013, annullava – sulla domanda proposta dai condomini M.G.A. e G.G. – la deliberazione assunta in data 29 ottobre 2009 dall’assemblea del Condominio (OMISSIS), in relazione al punto 3 dell’ordine del giorno; dichiarava, per l’effetto, che gli attori avevano diritto di realizzare l’invocata passerella che dal terrazzo di fronte alla porta di caposcala dell’appartamento (OMISSIS) consentiva l’accesso all’appartamento (OMISSIS), respingendo la contrapposta domanda riconvenzionale intesa al riconoscimento dell’insussistenza delle condizioni per l’accertamento di tale diritto.

Decidendo sull’appello del soccombente Condominio e nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1449/2017 (depositata il 16 novembre 2017), accoglieva parzialmente il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’inesistenza del diritto degli appellati (già attori in primo grado) a realizzare la passerella come da progetto prodotto in atti, regolando, conseguentemente, le spese del doppio grado, che venivano compensate per la metà, con accollo della residua metà in capo agli appellati, condannati, tuttavia, alla rifusione integrale delle spese occorse per la c.t.u.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte ligure evidenziava che il diritto reclamato dagli originari attori non poteva trovare fondamento dell’art. 3 del regolamento condominiale di natura contrattuale, la cui clausola – con riferimento ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. non avrebbe potuto essere interpretata nel senso prospettato dagli appellati e, in ogni caso, l’invocata possibilità di realizzare la controversa passerella si poneva in contrasto con le norme civilistiche in materia di condominio.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i sigg. M.G.A. e G.G., affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso – contenente ricorso incidentale condizionato – il Condominio di (OMISSIS). I ricorrenti principali, a loro volta, hanno formulato controricorso al ricorso incidentale ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa del controricorrente Condominio ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Con l’avanzata censura i ricorrenti hanno denunciato – in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 3 del regolamento di condominio approvato il 21 dicembre 1998.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo del ricorso potesse essere ritenuto infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Ritiene il collegio che effettivamente ricorrono le condizioni per pervenire alla dichiarazione di infondatezza della formulata censura, in tal senso trovando conferma la relazione predisposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., da cui deriva l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Osserva il collegio che, sul piano generale, il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest’ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini. i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sè, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela (v., per tutte, Cass. n. 956471997 e Cass. n. 19229/2014).

In altri termini, è stato ancora precisato (cfr., da ultimo, Cass. n. 21307/2016) che i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità mmobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni imcontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l’individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale” nella parte in cui impone detti limiti e divieti. va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concernà l’ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale., sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti.

Orbene, il collegio rileva che la Corte territoriale si è correttamente conformata a detti principi poichè – in applicazione dei criteri ermeneutici generali previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. – ha desunto che la contestata clausola di cui all’art. 3 del regolamento condominiale non potesse essere interpretata secondo quanto auspicato dai ricorrenti M. e G., ma dovesse, invece, interpretarsi nel senso che essa non consentiva il riconoscimento ciel diritto invocato dai medesimi in qualità di condomini, poichè, sulla base delle non chiare espressioni utilizzate nella richiamata clausola, quest’ultima era da ritenersi indeterminata e generica quanto tale, sprovvista di valore precettivo e, perciò, inapplicabile fini del positivo accertamento del diritto reclamato dai suddetti condomini.

In questo modo il giudice di appello si è attenuto all’insegnamento di questa Corte che – come posto già in risalto – non consente al giudice di merito di poter interpretare in senso estensivo le clausole dei regolamenti condominiali, dovendo, peraltro, evitare – nell’incertezza del dato letterale di imporre pesi sui beni condominiali o, addirittura, di creare delle servitù, non previste nè deliberate successivamente con il quorum prescritto dalla legge. la possibile verificazione di tale conseguenza è stata – nel caso eli specie- riscontrata anche a seguito dell’espletata c.t.u., alla stregua della quale non solo la realizzazione della progettata passerella si poneva in contrasto con una norma regolamentare di natura i:Inimintstrativi, ma avrebbe comportato una violazione delle norme civilistiche condominiali, che – evidentemente – il regolamento condominiale aveva inteso evitare, non prevedendo una inequivoca clausola tale da consentire l’esecuzione dell’opera invocata dai ricorrenti.

Alla stregua delle argomenta/ioni svolte consegue, quindi, il rigetto del ricorso principale (a cui si correda l’assorbimento di quello incidentale, siccome condizionato), con la conseguente condanna dei ricorrenti principali al pagamento – solido fra loro ed in favore del controricorrente Condominio – delle spese del presente giudizio di legittimità. che si liquidano nei seni di cui in dispositivo.

Va dichiarato il non luogo a pro, vedere sulle spese relative al rapporto processuale instauratosi tra i ricorrenti principali e gli altri intimati, non avendo questi ultimi svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità.

Sussistono, altresì, le conditiorn. ier dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, – dell’obbligo di versamento, da parte degli stessi ricorrenti principali con vincolo solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’imputazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti principali, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200.00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15%, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei rincorrenti principali con vincolo solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera diconsiglio della V1-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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