Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27256 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4617-2018 proposto da:

AURELIA IMMOBILIARE SRL, in persona dell’amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 63, presso

lo studio dell’avvocato FARGIONE VINCENZO MARIA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA, 4, presso

il suo studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6734/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

è stata impugnata da Aurelia Immobiliare S.r.l. la sentenza n. 6734/2017 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su due motivi e resistito con controricorso della parte intimata.

Deve riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale ha rigettato il gravame innanzi ad essa interposto dall’odierna società ricorrente avverso la decisione n. 1893/2011 del Tribunale di Roma.

Con tale decisone il Giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierno controricorrente avverso D.I. per il pagamento di compenso per provvigione pretesa in relazione ad asserita attività di mediazione svolta per la compravendita di un immobile in Roma.

La Corte territoriale, nel confermare la decisione del Tribunale di prima istanza, riteneva non conclusa con accettazione la proposta di acquisto e, quindi, insussistente il diritto al versamento della ingiunta provvigione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Col primo motivo del ricorso motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di norme di legge, in particolare degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1 – L’impugnata sentenza ha valutato e ritenuto che la presunzione dell’arrivo dell’atto di accettazione della proposta al destinatario e della sua conoscenza, ai sensi dell’art. 1335 c.c., “è stata vinta dalla prova contraria del M.”.

La valutazione della Corte territoriale, fra l’altro, ha fatto corretta applicazione del principio enunciato da Cass. n. 13488/2011, che ribadisce la superabilità mediante prova contraria della suddetta presunzione di arrivo dell’atto al destinatario (nè parte ricorrente espone con quale norma o altro principio giurisprudenziale contrasterebbe la decisione oggi gravata innanzi a questa Corte).

Il motivo risulta, quindi, del tutto orientato ad ottenere inammissibilmente, attraverso l’uso strumentale della deduzione di vizi di legge, un sostanziale riesame nel merito della suddetta valutazione congruamente svolta dai Giudici del fatto (Cass. S.U. n. 24148/2013).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2. – Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

2.1. – Parte ricorrente lamenta “la mancata valutazione della attestazione di Poste Italiane”, ritenendo che tale mancata valutazione sostanzia “errore in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4″.

Parte ricorrente, al riguardo, invoca il principio rinvenuto nel precedente di cui all’invocata Cass. n. 12514/2013 (che, per l’appunto, afferma la ricorrenza del detto errore nel caso di mancata valutazione di una prova documentai;

Senonchè la decisione gravata non ha omesso la valutazione della prova documentale offerta, ma ha consentito il possibile superamento della stessa alla stregua della propria valutazione e secondo l’accennato noto orientamento che afferma superabilità della presunzione di legge per effetto di prova contaria.

La sentenza impugnata, difatti, più che omettere la valutazione cui sopra si accenna ha fatto corretta applicazione del pertinente principio per cui, proprio con riferimento alla ricezione di telegramma (che, nella fattispecie era quello con cui si comunicava l’accettazione della proposta): ” la produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., comunque superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione “iuris et de iure” di avvenuto ricevimento dell’atto” (Cass. civ., Sez. 3, Sent.

20/06/2011 n. 13488).

Nè la società ricorrente può ammissibilmente “rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti svolti dai giudici del merito” (Cass. n. 9097/2017).

Il motivi è, quindi, infondato e va respinto.

3. – Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

4. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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