Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27255 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 30/11/2020), n.27255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3722/2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora n.

42, presso lo studio dell’avv. Stefania Santilli, che lo rappresenta

e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1753/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da O.M., cittadino (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di temere di essere ucciso dagli appartenenti alla confraternita degli (OMISSIS), cui aveva rifiutato di affiliarsi.

La corte distrettuale, pur rilevando che l’appellante si era limitato a contestare la decisione unicamente con riguardo alla situazione del Paese di provenienza, senza svolgere alcuna considerazione in ordine alla sua storia personale, ha comunque ribadito il giudizio di non credibilità della narrazione già espresso dal primo giudice, posto che, secondo quanto emergeva dalla consultazione di autorevoli fonti internazionali, l'(OMISSIS) risulta più un gruppo massonico che un’associazione criminale, nel quale il reclutamento avviene su base volontaria fra persone aventi stretti rapporti con l’organizzazione; ha poi accertato che la (OMISSIS) non è un paese sfuggito al controllo delle autorità statali e che solo in alcuni regioni del Nord Est si concentrano attacchi indiscriminati contro la popolazione civile, con persone costrette a migrazioni forzate anche verso stati confinanti; ha infine escluso che il richiedente avesse allegato particolari profili di sua vulnerabilità, tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Contro la sentenza, pubblicata il 21.6.2018, O.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione: con il primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) avendo la corte d’appello escluso la sua credibilità senza compiere, mediante attivazione degli obblighi di cooperazione istruttoria officiosi, il dovuto esame comparativo fra le informazioni da lui stesso allegate sulla regione di provenienza e quelle effettive; col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 14, 17 del D.Lgs. n. 25 del 2009, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè per omesso esame di fatti decisivi, per avere la corte d’appello omesso di pronunciare sulla sussistenza del danno grave, come disciplinato e definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); con il terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2 e art. 10 Cost., comma 3, nonchè per motivazione apparente in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito in ordine alla credibilità del ricorrente (le cui dichiarazioni non sono state neppure integralmente riportate in ricorso, ma solo richiamate in via riassuntiva in una nota) basata unicamente sul preteso travisamento delle fonti informative indicate dalla corte d’appello, senza che sia precisato, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quale esatta sede processuale O. abbia allegato le diverse fonti citate e senza che sia chiarita la loro decisività al fine dell’accoglimento della domanda (da nessuna di tali fonti emerge che chi si rifiuta di entrare nella setta sia fatto sempre oggetto di minacce e persecuzioni). Va aggiunto che, secondo quanto affermato in sentenza con statuizione non impugnata, in sede di gravame il ricorrente non aveva svolto alcuna considerazione con riguardo alla sua storia personale, limitandosi a contestare l’accertamento del primo giudice in ordine alla situazione del paese di provenienza. Egli non può dunque lamentare in questa sede che la corte d’appello non abbia affrontato il tema, che non le era stato devoluto, dell’analisi “approfondita e specifica” delle sue dichiarazioni.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, una volta ritenuta non credibile la narrazione del ricorrente, la corte del merito ha per ciò stesso escluso che potessero ritenersi provati i fatti da lui allegati a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Il terzo motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017 (Rv. 646043 – 02).

La natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, dunque, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123/19).

Nella specie l’accertamento della corte del merito in ordine all’omessa allegazione di specifici profili di vulnerabilità è contestato in via del tutto generica, attraverso il richiamo a non meglio chiarite “circostanze drammatiche” che avrebbero costretto il ricorrente a lasciare il suo paese. Nè, per altro verso, risulta contraddetto (se non, anche in questo caso, mediante un generico riferimento alla situazione drammatica dell’intera (OMISSIS)) l’ulteriore argomentazione che sorregge la pronuncia di rigetto della domanda svolta in via subordinata, consistente nel rilievo che “nè la storia personale nè le condizioni socio-politiche del paese di provenienza sono valorizzabili: O. non è una persona credibile e l'(OMISSIS) non può essere considerato per tutti i suoi abitanti un’area gravemente instabile e pericolosa”.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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