Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27255 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16309-2015 proposto da:

LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA DI P.G.G. E E.

S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati GINO

VALLE e ALFREDO FERRARI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGIJA 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI,

che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli

avvocati DANILO PEZZI e PAOLO MAZZONI, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

emessa il 19/06/2014 e depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Gabriele Pafundi, per la ricorrente, che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato Danilo Pezzi, per il controricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

la società Litografica Editrice Saturnia convenne in giudizio M.M., chiedendo la condanna del convenuto a rimuovere i materiali posizionati sul terreno attoreo e a risarcire il danno;

– il convenuto resistette alla domanda; chiese, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà del fondo;

– il Tribunale di Trento accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale;

– sul gravame proposto dal M., la Corte di Appello di Trento riformò la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda attorea e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarando che il M. aveva acquistato la proprietà del fondo per usucapione;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società Litografica Editrice Saturnia sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso M.M.;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fitti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di tenere conto della presenza di un cancello) appare inammissibile, in quanto si risolve in una censura al merito della valutazione delle prove, che è incensurabile in sede di legittimità, avendo peraltro la Corte tenuto conto della presenza del cancello (ad es. p. 14 della sentenza impugnata) ma avendo valutato tale presenza non idonea ad escludere il possesso del convenuto;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla posizione della recinzione installata dall’attrice) appare anch’esso inammissibile, risolvendosi in una censura sulla ricostruzione del fatto che non può trovare ingresso dinanzi a questa Corte;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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