Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27255 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4558-2018 proposto da:

F.U., F.D., P.C.,

B.S., in proprio nonchè quali soci legali rappresentanti della

SOCIETA’ DEI F.LLI F. AGROTEK SNC, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato

IOSSA FRANCESCO PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato PEPPUCCI

PIERO;

– ricorrenti –

contro

BO.OR.”B., BO.”N.GR.LA., già unici soci

della Società TREMA SAS, cancellata dal registro delle imprese,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 137, presso lo studio

dell’avvocato SOLDINI PATRIZIA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 834/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata l’11/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

è stata impugnata da F.U. ed altri la sentenza n. 834/2017 della Corte di Appello di Perugia con ricorso fondato su un due ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate di cui in epigrafe.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale rigettava l’impugnazione innanzi ad essa interposta dalle medesime parti odierne ricorrenti avverso la sentenza n. 1669/2011 del Tribunale di Perugia.

Con tale decisione il Giudice di prime cure aveva rigettato l’opposizione dei medesimi odierni ricorrenti avverso il D.I. emesso nei loro confronti per il pagamento della somma di Lire 195.267.070 per dovute competenze relative alla prestazione di opera avente ad oggetto lo studio di fattibilità finalizzato ad ottenere finanziamenti comunitari.

Parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Col primo motivo del ricorso si deduce l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1 – Il motivo non può essere accolto.

Per quanto ritiene la prima delle due doglianze promiscuamente svolte il ricorrente non individua espressamente uno specifico e decisivo fatto la cui valutazione sia stata omessa dai Giudici del merito.

Quanto alla seconda svolta doglianza deve osservarsi quanto segue.

Non ricorre la lamentata violazione della invocata norma di cui all’art. 2697 c.c..

Tale violazione “si configura solo nella ipotesi in cui il Giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, non quando – a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie- abbia viceversa ritenuto che la parte onerata abbia o meno assolto tale onere. In tale caso (ed, eventualmente, nella fattispecie in esame) vi è soltanto un erroneo apprezzamento dell’esito della prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5″ (Cass. 16 maggio 2007, n. 11216).

” Con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento dei fatti svolto dai giudici di merito, tratto dall’analisi degli elementi disponibili ed in sè coerente, atteso -per di più- che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. civ., Sez. VI – Quinta, Sent. 7 aprile 2017, n. 9097).

Il motivo è., quindi, inammissibile.

2. – Con in secondo motivo del ricorso si deduce la “manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione”, nonchè il preteso carattere di perplessità della stessa.

Il motivo è del tutto inammissibile.

La doglianza relativa alla pretesa carenza motivazionale della gravata decisione non è ammissibile poichè presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

3. – Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

4. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parì.a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA