Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27254 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/11/2020), n.27254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6068/2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi

Migliaccio, dal quale è rappresentato e difeso, con procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3524/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Cons., Dott. ROSARIO CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 13.6.18, ha respinto l’appello di M.F. – cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo – avverso l’ordinanza del tribunale della stessa città che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto il 23.12.2015 dall’appellante contro il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale o a quella umanitaria, notificatogli il 22.10.2014.

La corte del merito ha escluso che M. avesse diritto alla remissione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per il fatto che il provvedimento amministrativo gli era stato notificato solo in italiano e non anche nella lingua urdu da lui parlata, sia per la genericità di tale dichiarazione sia perchè l’appellante non aveva addotto alcuna giustificazione in ordine al protrarsi della sua inerzia per un periodo così lungo.

M. ricorre per la cassazione della sentenza con ricorso affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2. Il ricorrente sostiene che, poichè il provvedimento della C.T. gli era stato notificato, senza l’ausilio di un interprete, solo in lingua italiana, e non anche nelle lingue (urdu o hindi) da lui conosciute o, quantomeno, in una lingua veicolare, egli non era stato in grado di comprenderne il contenuto prima del 25.11.15, data in cui si era recato presso lo sportello del Progetto I.a.r.a. della Less (gestore dello S.p.r.a.r. del Comune di Napoli) e ne aveva ottenuto la traduzione; con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, il ritardo nella presentazione del ricorso al tribunale non poteva essergli imputato.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 47 Carta di Nizza, artt. 24 e 113 Cost., nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, per non avere la corte d’appello accertato se e, da quale momento, M. avesse potuto avere adeguata conoscenza del provvedimento della C.T., la cui mancata traduzione nella lingua urdu, ovvero in una lingua veicolare, aveva palesemente e gravemente pregiudicato il suo diritto di difesa.

I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, vanno respinti.

La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall’art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., n. 17729/18; SU, n. 32725/18).

Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso che l’istituto potesse trovare applicazione per la mancanza di valide giustificazioni del protrarsi dell’inerzia (evidentemente ritenuta colpevole) del ricorrente, che, pur avendo ricevuto la notifica di un atto di cui non poteva ignorare la provenienza da un’autorità italiana, e pur avendolo conservato (reputando quindi che lo informasse di fatti non irrilevanti), ha affermato di essersi deciso a richiederne la traduzione solo dopo tredici mesi dal ricevimento.

A ben vedere, la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata non risulta neppure specificamente contestata da M., che ha appuntato tutta la sua difesa sul rilievo della mancata traduzione, ma ha invocato, quale unica ragione del ritardo con il quale asserisce di averla richiesta, la lunghezza dei tempi medi necessari per l’esame delle domande di asilo (che non si vede perchè avrebbe dovuto essergli nota), laddove, non risultando che egli fosse in attesa di diverse comunicazioni, il semplice fatto di aver ricevuto la notificazione di un atto presso la Questura di Napoli avrebbe dovuto indurlo a presumere che si trattasse proprio del provvedimento che decideva la sua istanza.

Va d’altro canto rilevato che questa Corte, con l’ordinanza n. 18493/10, ha affermato che “la mancata traduzione determina l’invalidità del provvedimento, ma tale vizio, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità”, ma con la medesima ordinanza, ha pure rilevato che “tuttavia, ciò non può avvenire senza limiti di tempo, essendo, invece, compito del giudice accertare, anche avvalendosi, in difetto di specifici riscontri probatori, di logiche presunzioni, purchè adeguatamente motivate, se e da quale momento l’opponente abbia potuto avere un’adeguata conoscenza dell’atto, posto che da tale momento decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso ad opponendum”.

Nella specie, il notevolissimo lasso di tempo trascorso tra la data di notifica del provvedimento di diniego e la presentazione del ricorso è di per se stesso indice presuntivo sufficiente a far ritenere che il ricorrente fosse in grado di ottenerne nelle more adeguata conoscenza, dovendosi per contro escludere (tanto più che incombe sulla parte che invoca la remissione in termini l’onere della prova dell’inimputabilità della decadenza in cui è incorsa) che, in caso di mancata traduzione, il richiedente asilo possa impugnare l’atto senza limiti di tempo, adducendo quale unica giustificazione del ritardo di non averne in precedenza chiesto la traduzione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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