Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27254 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.28/12/2016), n. 27254
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15539-2015 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A. MANCINI
4, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CECINELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VANIA GAGLIARDI,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PARCO COSTRUZIONI S.RL.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1067/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
emessa il 24/02/2015 e depositata il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato Guido Cecinelli, per il ricorrente, che si riporta
agli atti e chiede la rimessione alla Pubblica Udienza.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
P.P. convenne in giudizio la società Parco costruzioni s.r.l., chiedendo la condanna della stessa ad arretrare fino alla distanza legale il fabbricato edificato sul fondo finitimo a quello attoreo;
nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Lecco rigettò la domanda;
sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado;
per la cassazione della sentenza di appello ricorre P.P. sulla base di tre motivi;
la convenuta, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;
Atteso che:
il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al mancato esame delle critiche mosse alla C.T.U.) appare inammissibile per violazione del criterio dell’autosufficienza, in quanto – a prescindere dalla questione circa l’asserita decadenza della parte – il ricorrente non ha riportato, come era suo onere, il contenuto del motivo di appello col quale asserisce aver mosso le critiche delle quali lamenta l’omesso esame, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133), nè ha argomentato sul carattere decisivo delle critiche mosse alle conclusioni del C.T.U. e non considerate dai giudici di merito;
il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) appare manifestamente infondato, in quanto non sussiste la pretesa carenza – materiale” della motivazione (quale vizio di forma dell’atto-sentenza), avendo la Corte territoriale motivato circa le risultanze della C.T.U. e la conseguente ricostruzione dei fatti (pp. 3-5 della sentenza impugnata);
il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 873 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto che le opere eseguite dalla convenuta non configurassero costruzione in ragione del loro interramento), appare inammissibile, in quanto l’art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, si riferisce, in relazione all’interesse tutelato dalla norma, a un qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, inoltre, per la sua consistenza, abbia l’idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà, idoneità il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione ove – come nella specie – non sia manifestamente illogico (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 06/03/2002, Rv. 552847);
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
– che, in relazione al primo motivo, va osservato che – a prescindere dall’errato riferimento della Corte territoriale all’art. 157 c.p.c., afferente alla deduzione delle nullità – il ricorrente non ha dedotto il carattere decisivo delle critiche mosse alle conclusioni del C.T.U. e non considerate dai giudici di merito, risultando così il motivo non autosufficiente;
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016