Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27254 del 05/12/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 27254 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/12/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comupichi, /.9
Roma, 0/h/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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T.C., 2013
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A6ONA
CT 22274/2009 Avv. Francesco Meloncelli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V TRIBUTARIA
PER CONDONO LITI MINORI
(R.G. n. 22055/09)
– nell’interesse
dell’ Agenzia
delle
entrate
(C .F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa, per mandato ai sensi di legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa per legge domiciliata a
Roma in via dei Portoghesi n. 12
CONTRO
– BERNETT srl
IN PUNTO
annullamento della sentenza n. 65/38/08 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Milano
PREMESSO
che l’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma
12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute, relativamente
a tutti gli atti impositivi oggetto di causa
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allega nota 203852/2012, 203858/2012, 203853/2012,
203854/2012 della Agenzia delle entrate DP di Milano
Ufficio legale con comunicazione di regolarità.
Roma, 16 ottobre 2013
L’AVVOCATO DELLO STATO
(Francesco Mel
REITERAZIONE DELL’ISTANZA DI ESTINZIONE
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