Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27253 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36678/2018 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV maggio n.

33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 29 ottobre 2018, ha respinto il ricorso proposto da S.B., cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il tribunale ha ritenuto inattendibile il racconto del migrante, osservando che questi aveva individuato le ragioni della fuga in questioni personali intrecciate senza un filo logico ad un rapimento subito ad opera dei ribelli del (OMISSIS); il giudice del merito ha poi escluso che il (OMISSIS) versi in una situazione di conflitto armato generalizzato e non ha ravvisato alcuna specifica condizione di vulnerabilità in capo al richiedente.

Contro il decreto S.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per difetto assoluto di motivazione e per omessa attività istruttoria. Lamenta, in particolare, che il tribunale abbia ritenuto il suo racconto inattendibile senza precisare quali fossero gli elementi posti a fondamento di tale valutazione, senza neppure disporre la sua audizione e senza confutare le critiche da lui mosse al provvedimento della Commissione Territoriale, sul cui provvedimento si sarebbe sostanzialmente appiattito; sostiene, inoltre, che il giudice del merito è venuto meno al suo obbligo di cooperazione istruttoria officiosa, omettendo di assumere informazioni sul suo Paese di provenienza, la cui situazione appare caratterizzata da crescente insicurezza, elevato rischio di attentati terroristici, precarie condizioni di vita e che è teatro di violazioni dei diritti umani da parte delle forze governative.

Il motivo è fondato nella sua prima parte, in quanto il tribunale si è limitato a porre a sostegno dell’accertamento di inattendibilità del ricorrente (rilevante ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) generiche e assertive affermazioni di illogicità delle sue dichiarazioni senza neppure riportarne l’effettivo contenuto (riassunto malamente in quattro righe, nella parte espositiva del decreto) ed è pertanto incorso sia nel vizio processuale di motivazione apparente (che ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento) sia nella violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, atteso che la valutazione della credibilità ed affidabilità del richiedente asilo deve essere il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, svolta alla stregua dei criteri stabiliti dalla predetta norma (verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca).

Nella sua seconda parte il motivo va invece respinto, avendo il tribunale accertato, sulla scorta di fonti di informazione internazionale puntualmente citate, cui il ricorrente neppure contrappone fonti diverse, che il (OMISSIS) non versa in una situazione di violenza indiscriminata e che pertanto non ricorre il presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c).

L’accoglimento del primo motivo, nei limiti indicati, comporta la cassazione del decreto impugnato e l’assorbimento degli altri motivi. Il procedimento va pertanto rimesso al tribunale di Campobasso in diversa composizione, che riesaminerà le domande ancora in contestazione e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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