Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27253 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10817-2015 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1285/2014 del TRIBUNALE di PARMA del

13/11/2014, depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Consigliere designato ha depositato, in data 13 giugno 2016, la proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che di seguito si trascrive:

“Il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 17 novembre 2014, ha rigettato l’appello proposto dall’avv. D. per la riforma della sentenza del G.d.P. di Parma n. 2747 del 2010, di rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 315050/2008, emessa da Parma Gestione Entrate spa per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992.

Con l’appello era dedotta l’illegittimità della riscossione mediante ingiunzione di pagamento, anzichè mediante ruoli, della sanzione derivante da violazione del codice della strada.

Il Tribunale ha richiamato, in senso contrario alla tesi dell’appellante, la sentenza di questa Corte n. 8469 del 2010, secondo cui le somme dovute a titolo di sanzione per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le “altre entrate di spettanza delle province e dei comuni”, per le quali il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal regio decreto n. 639 del 1910.

Per la cassazione della sentenza l’avv. D.C. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Non ha svolto difese Parma Gestione Entrate spa.

Il ricorso appare fondato.

Con il primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 194 e 206 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1.

Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione, sub specie di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 20.

Il primo motivo appare fondato con riferimento all’applicazione alla fattispecie in esame del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1, con la quale si contesta la legittimità della riscossione, mediante il procedimento previsto dal R.D. n. 639 del 1910, delle somme dovute ai Comuni per violazioni del codice della strada.

La sentenza impugnata – che indica l’oggetto nell’ordinanza-ingiunzione n. 315050 del 2008 – ha definito l’appello richiamando Cassazione, sez. 2, sentenza n. 8460 del 2010 e i principi ivi affermati a sostegno della legittimità della riscossione da parte dei Comuni -mediante la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 1910 – delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

Tuttavia, dall’esame della pronuncia n. 8460 del 2010 emerge che: a) nel caso di specie, trovava applicazione ratione temporis l’art. 52, comma 6, abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2008; b) che ogni residuo dubbio sull’esegesi della locuzione ivi contenuta “altre entrate di spettanza delle province e dei comuni” era superato dalla disposizione contenuta nel D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8-quinquiesdecies, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, che ha previsto l’utilizzabilità da parte dei comuni della procedura di ingiunzione fiscale per la riscossione delle somme dovute per violazione del codice della strada, con finalità di efficienza del sistema e contenimento dei costi, con riferimento “agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada (…), i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004″.

Diversamente, il Tribunale ha fatto applicazione delle disposizioni sopra richiamate senza verificare la riferibilità ratione temporis alla fattispecie concreta, e così ha falsamente applicato il D.Lgs. 446 del 1997, art. 52.

Il rilievo appare sufficiente alla cassazione della sentenza, con rinvio per un nuovo esame della fattispecie, assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato fondato”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio ritiene insussistente l’evidenza decisoria, e che pertanto il ricorso deve essere rimesso alla pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa all’udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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