Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27252 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35062/2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV maggio

n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 16.10.2018, ha respinto il ricorso proposto da K.M., cittadino della (OMISSIS) richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego delle sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Il tribunale ha ritenuto prive di pregio le doglianze del ricorrente,

sostanzialmente rivolte contro l’affermazione dell’organo amministrativo di inattendibilità delle sue dichiarazioni, rilevando che il racconto era “assolutamente generico e indeterminato” e che neppure era dato comprendere perchè K., “per evitare le pressioni dell’invadente genitore” (che intendeva affiliarlo ad una setta) non si fosse rivolto alle forze dell’ordine locale o non si fosse trasferito in altra città del suo paese. Il giudice ha poi escluso che la (OMISSIS) versi in una situazione di violenza armata indiscriminata ed ha ritenuto insussistenti specifici profili di vulnerabilità del richiedente, ostativi al suo rimpatrio.

Contro il decreto K.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per difetto assoluto di motivazione e per omessa attività istruttoria. Lamenta, in primo luogo, che il tribunale abbia ritenuto il suo racconto inattendibile senza precisare quali fossero gli elementi posti a fondamento di tale valutazione, senza neppure disporre la sua audizione e senza confutare le critiche da lui mosse al provvedimento della Commissione Territoriale, sul cui provvedimento si sarebbe sostanzialmente appiattito; sostiene inoltre che il giudice del merito è venuto meno al suo obbligo di cooperazione istruttoria officiosa, omettendo di assumere informazioni sul suo Paese di provenienza, la cui situazione appare caratterizzata da crescente insicurezza, elevato rischiò di attentati terroristici, precarie condizioni di vita e che è teatro di violazioni dei diritti umani da parte delle forze governative.

Il motivo è fondato sotto entrambi i profili dedotti.

Quanto al rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b) il tribunale (che, come può desumersi dalla preliminare affermazione: “il motivo è totalmente privo di pregio”, ha erroneamente esaminato il ricorso come se si trattasse di un appello contro il provvedimento della C.T.), si è infatti limitato ad affermare che il racconto di K. era “assolutamente generico e indeterminato”, ma non ha indicato le ragioni poste a sostegno di tale asserzione, che non possono ritenersi integrate dal mero, successivo rilievo secondo cui il richiedente non avrebbe chiarito perchè non si era rivolto alle locali forze dell’ordine (rilievo altrettanto assertivo, posto che il giudice non si è curato di riportare le dichiarazioni rese dinanzi all’organo amministrativo dall’odierno ricorrente, non ha ritenuto di doverlo sentire a chiarimenti e neppure ha svolto un’indagine per accertare se la (OMISSIS) assicuri adeguata protezione ai cittadini minacciati da soggetti privati). Il tribunale è pertanto incorso sia nel vizio processuale di motivazione apparente (che ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento) sia nella violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, atteso che la valutazione della credibilità ed affidabilità del richiedente asilo non può essere frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma deve essere il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, svolta alla stregua dei criteri stabiliti dalla predetta norma (verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca).

Quanto al rigetto della domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c il Tribunale si è invece limitato a citare la fonte internazionale (rapporto di Amnesty International 2017/018) sulla cui scorta ha escluso che nella regione della (OMISSIS) di provenienza di K. sussista un conflitto armato generalizzato, ma non ne ha riportato il contenuto nè ha dato conto delle informazioni tratte da essa. Il generico riferimento al rapporto, che non consente un controllo sulla pertinenza e sulla specificità di tali informazioni rispetto alla situazione concreta del Paese, non è dunque idoneo ad integrare una effettiva motivazione sul punto (cfr. Cass. n. 36395/018).

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.

All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio del procedimento al tribunale di Campobasso in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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